Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21903 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21903
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1867/2015 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico -, in
persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso
lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso all’avvocato FRANCESCO
IORIO giusta procura a margine del controricorso;
– cantroricorrente –
avverso la sentenza n. 5852/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
17/06/2014, depositata il 09/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARILNZO;
udito l’Avvocato Ciannavei Andrea (delega verbale avvocato Angelo
Pandolfo) difensore della ricorrente che chiede la rinuncia del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9.7.2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal (OMISSIS), condannando la s.p.a. Poste Italiane, appellata, al pagamento, in favore di B.U., di un’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il contratto, la cui clausola di apposizione del termine e stata ritenuta nulla, era stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 a far data dal (OMISSIS), per esigenze sostitutive di personale addetto recapito assente nell’indicato periodo presso il Polo UDR di (OMISSIS). Ha rilevato la Corte che, anche a volere ritenere non necessaria indicazione nominativa di lavoratore, le indicazioni concrete e specifiche delle esigenze dell’ufficio di destinazione non erano sufficienti nel caso considerato secondo quanto affermato in Cass. 1576/2010, così come irrilevanti dovevano ritenersi le prove raccolte.
Per la cassazione della decisione suindicata ricorre la società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il B..
Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368, art. 1, con riferimento all’onere di specificazione della ragione sostitutiva, violazione dell’art. 24 Cost. e art. 115 c.p.c.; con il secondo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo ex 360 c.p.c., n. 5 e, con il terzo, violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.
E’ stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, cui è seguito atto di rinuncia al giudizio.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, che sono addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.
Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016