Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21903 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18882/2016 proposto da:

PUBLISERVIZI s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di

amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Tuscolana

16, presso lo studio legale Caravella, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO CENTORE;

– ricorrente –

contro

FALL.TO (OMISSIS) s.p.a., in persona dei curatori fallimentari

M.A., D.G. e C.G., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Vallemaio 13, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELLA NAPOLITANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato EMANUELE MORRA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 788/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il

4/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Publiservizi s.r.l. ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnato decreto – con il quale il Tribunale di Napoli ha negato l’ammissione al passivo in via privilegiata del credito relativo alle sanzioni da essa vantato nei confronti del fall.to. (OMISSIS) – sul rilievo che il credito tributario costituisca un unicum inscindibile per capitale, interessi e sanzioni e che il privilegio per le sanzioni non è espressamente escluso dalla lettera dell’art. 2752 c.c..

2. Resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ritenuta l’opportunità di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza a mente dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

PQM

 

Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla Prima Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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