Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21903 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.20/09/2017), n. 21903
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18882/2016 proposto da:
PUBLISERVIZI s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di
amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Tuscolana
16, presso lo studio legale Caravella, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO CENTORE;
– ricorrente –
contro
FALL.TO (OMISSIS) s.p.a., in persona dei curatori fallimentari
M.A., D.G. e C.G., elettivamente
domiciliato in Roma, Via Vallemaio 13, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELLA NAPOLITANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato EMANUELE MORRA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 788/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il
4/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Publiservizi s.r.l. ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnato decreto – con il quale il Tribunale di Napoli ha negato l’ammissione al passivo in via privilegiata del credito relativo alle sanzioni da essa vantato nei confronti del fall.to. (OMISSIS) – sul rilievo che il credito tributario costituisca un unicum inscindibile per capitale, interessi e sanzioni e che il privilegio per le sanzioni non è espressamente escluso dalla lettera dell’art. 2752 c.c..
2. Resiste l’intimato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Ritenuta l’opportunità di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza a mente dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
PQM
Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla Prima Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017