Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21903 del 16/10/2014
Civile Decr. Sez. 6 Num. 21903 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
( ART.391 CPC)
Nella causa tra
CEVA LOGISTIC ITALIANA S.R.L., in persona del legale rapp.nte pro tempore Gianpiero De
Snatis; elett.te dom.ta in Roma V.le Mazzini,134 presso lo studio dell’avv. Luigi Fiorillo; rapp.ta e
difesa dagli avv.ti Andrea Uberti e Paolo Tosi;
Ricorrente
Contro
DEFINA ROSA, elettivamente dom.ta in in Torino Via Martini Mauri,13 presso lo studio degli
avv.ti Giuseppe Pellerito, Benedetto Pellerito e Silvio Chiodo che la rapp.tano e difendono.
Controricorrente
IN PS
Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino decisa 10/05/2011 e depositata
04/07/2011 Sent.N.570/2011.
-rilevato che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e che la
firma è autenticata dal procuratore costituito;
-rilevato che la controparte ha firmato l’atto per accettazione, con firma autenticata dal suo
procuratore costituito;
-rilevato che ai sensi dell’art.391 c.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza
adottare provvedimenti di condanna alle spese stante l’accordo per la compensazione sottoscritto
dalle parti.
Applicati gli artt. 390 e 391 c.p.c.
Data pubblicazione: 16/10/2014
t
PQM
Dichiara estinto il giudizio e dispone che il presente decreto sia comunicato alle parti costituite, che
hanno facoltà di chiedere fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Roma,