Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21903 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16233-2019 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 15,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA D’OTTAVI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO ANTONIO SICILIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9835/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Campania, con sentenza nr. 9835/2018, rigettava l’appello proposto da S.E. avverso la sentenza della CTP di Napoli con cui era stato respinto l’impugnazione relativa al diniego dell’istanza di autotutela emesso dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento riguardanti omissioni tributarie per l’anno 2007.

Rilevava che il giudicato di assoluzione in sede penale non poteva essere posto a fondamento della domanda di annullamento in autotutela in sede tributaria evidenziando che in detto ambito è possibile eccepire vizi propri del procedimento di autotutela e non anche sindacare la fondatezza della pretesa impositiva che se non impugnata nei termini di legge si è ormai cristallizzata. Sottolineava pertanto che l’appellante aveva inteso far valere le ragioni assolutorie che in sede penale lo avevano scagionato da ogni addebito e non già un vizio intrinseco del procedimento di autotutela e dunque la richiesta di annullamento di autotutela per motivi relativi al merito del rapporto tributario equivale ad una inammissibile impugnazione tardiva dell’accertamento già definitivo.

Avverso tale pronuncia S.E. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Entrate Riscossioni.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sostiene che la CTR non avrebbe correttamente compreso la portata delle contestazioni sollevate sia in primo e secondo grado che investivano la legittimità delle ragioni poste a base dell’atto di diniego fondate su di una motivazione apparente laddove l’Amministrazione aveva ritenuto di non poter estendere agli avvisi di accertamento già emessi il giudicato di assoluzione penale sopravvenuto senza valutarne l’incidenza sul processo tributario violando in tal modo il principio del ne bis in idem che l’Ufficio doveva applicare al caso di specie.

Critica in particolare l’iter motivazionale che ha condotto il giudice di appello a ritenere per il tramite di una motivazione criptica, apoddittica e contraddittoria, inammissibile il gravame senza interpretare correttamente la domanda ed omettendo di pronunciarsi su di essa con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’obbligo motivazionale.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, artt. 537 e 538, della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, dell’art. 4 del Protocollo nr. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e dell’art. 50 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea nonchè dell’art. 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica in particolare la decisione nella parte in cui ha posto a fondamento del suo convincimento la decisione nr. 23765/2015 resa dalla Suprema Corte che aveva ritenuto non impugnabile il diniego di autotutela se non per vizi propri dell’atto anche in presenza di un giudicato penale.

Osserva tuttavia che in quel caso l’istanza di autotutela si fondava su elementi già conosciuti dal contribuente prima che i termini di impugnazione degli avvisi di accertamento venissero a scadere, diversamente di quanto si è invece verificato nella fattispecie in esame, ove il motivo dedotto con l’istanza non avrebbe potuto costituire una ragione di contestazione degli avvisi di accertamento e delle sanzioni successivamente applicate in quanto detto giudicato è intervenuto in un momento successivo.

Evidenzia che un provvedimento amministrativo in contrasto con il giudicato avrebbe dovuto ritenersi nullo ai sensi e per gli effetti della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, sicchè la CTR avrebbe dovuto esaminare le censure sollevate avverso dal ricorrente avverso il diniego di autotutela tanto più che gli accertamenti emessi dalla Amministrazione finanziaria risultavano in contrasto con l’art. 4 Cedu e con l’art. 50 della CDFUE.

In relazione al primo motivo non è configurabile il dedotto vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione.

La CTR, dopo avere esposto, in maniera esaustiva e completa, i fatti di causa e le domande proposte dalle parti, così rendendo palese l’oggetto del presente giudizio, ha evidenziato le ragioni giuridiche del mancato accoglimento della domanda volta alla declaratoria della illegittimità del rigetto dell’istanza di autotutela presentata, consistenti – oltre che nella improponibilità, nel processo tributario, una domanda di accertamento negativo – essenzialmente nella impossibilità che la sentenza penale di assoluzione faccia stato anche nel processo tributario in rapporto ad un pregresso provvedimento impositivo divenuto definitivo in quanto non impugnato e nell’assenza di un interesse generale dell’Amministrazione finanziaria a rimuovere il provvedimento impugnato, interesse che non è stato prefigurato dal ricorrente, che ne aveva il relativo onere;

Tale motivazione, seppure concisa, è pertanto del tutto idonea a giustificare la decisione impugnata e a rendere palese il percorso argomentativo seguito dalla CTR, non riscontrandosi pertanto la denunciata nullità.

Con riguardo ai rimanenti profili di censura, che possono essere esaminati congiuntamente, involgendo sia pure sotto diversi aspetti, la rilevanza della sentenza penale di assoluzione di S.E. gli stessi vanno disattesi.

La CTR si è soffermata sulla rilevanza della sentenza penale nel giudizio tributario, evidenziando che: a) la sentenza assolutoria avrebbe dovuto essere vagliata nel procedimento tributario concernente l’impugnazione dell’atto impositivo, ormai definitivo; b) la sentenza penale non è comunque vincolante nel processo tributario.

La decisione impugnata ha, dunque, chiaramente escluso in diritto la rilevanza della sentenza penale richiamata da parte ricorrente nel presente giudizio, con la conseguenza che la domanda proposta dal contribuente è stata esaminata e vagliata nella corretta portata talchè non può ritenersi la sussistenza di alcuna violazione della disciplina dell’art. 112 c.p.c..

Con riguardo ai pretesi vizi di legittimità che avrebbero inficiato il provvedimento di diniego dell’autotutela emesso in violazione del principio del ne bis in idem e alla carente esposizione delle ragioni che si sarebbero opposte alla sua non applicazione la doglianza è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente” (così, da ultimo, Cass. n. 21146 del 24/08/2018; Cass. n. 7616 del 28/03/2018; Cass 2019 nr. 299882);

La decisione dell’Amministrazione in merito all’annullamento di un atto impositivo inoppugnabile è espressione di un potere ampiamente discrezionale, il cui esercizio è funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale, non alla tutela dei diritti individuali del contribuente che non abbia impugnato tempestivamente l’atto asseritamente lesivo.

Il contribuente, pertanto, non può far valere in sede di contestazione del rifiuto di provvedere all’annullamento in autotutela le questioni che riguardavano la legittimità della pretesa impositiva divenuta definitiva per la mancata impugnativa.

Va inoltre rilevato, per completezza espositiva, che riguardo alla pronuncia di proscioglimento in sede penale, secondo il costante orientamento di questa Corte, in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. 24 novembre 2017, n. 28174). Il giudice tributario non può pertanto limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere a un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio.

Ciò posto deve, pertanto, escludersi qualsiasi possibilità di impugnare il provvedimento di diniego di autotutela esclusivamente per ragioni attinenti al merito del provvedimento stesso.

Nel caso di specie, il provvedimento impositivo è divenuto definitivo a seguito della mancata impugnazione dell’accertamento.

Con la richiesta di annullamento in via di autotutela il ricorrente intende surrettiziamente rimettere in discussione il merito del provvedimento impugnato, deducendo la sua illegittimità per la carenza dei presupposti impositivi conseguenti all’accertamento intervenuto in sede penale.

tuttavia, da un lato, gli effetti della sentenza penale avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento impositivo che non risulta sia stato proposto come evidenziato dalla stessa CTR; dall’altro, le rilevanti ragioni di interesse generale che giustificano l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte della Amministrazione finanziaria che non possono consistere nel semplice interesse ad evitare inutili giudizi – non si riscontrano nel caso di specie, laddove l’atto impositivo è divenuto inoppugnabile.

Sotto quest’ultimo profilo, un tale interesse non è nemmeno ragionevolmente configurabile a fronte di un atto impositivo divenuto definitivo a seguito di un giudizio di impugnazione, anche in ragione della previsione del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2, comma 2, secondo la quale “Non si procede all’annullamento d’ufficio, o alla rinuncia all’imposizione in caso di auto accertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria”;

In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controricorrenti spese liquidate come in dispositivo;

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate e Agenzia della riscossione delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 3500,00 oltre S.P.A.; dà atto che ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA