Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21902 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 30/07/2021), n.21902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23880-2019 proposto da:

ANSUH BENADIT FRANCIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO

CIAFARDINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

nonché contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1666/2019 del TRIBUNALE di

L’AQUILA, depositato il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. A.B.F. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione del decreto con cui il tribunale di L’Aquila, Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale, ha rigettato la sua domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché per la protezione sussidiaria e per quella umanitaria, richieste in via gradatamente subordinata.

Il tribunale di L’Aquila, dopo un’ampia premessa sui presupposti per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione internazionale invocate e sul ruolo attivo richiesto all’autorità amministrativa e al giudice dell’impugnazione nell’istruzione di tali domande, ritiene che la vicenda narrata dall’odierno ricorrente non integri gli estremi per il riconoscimento di alcuna protezione internazionale. Il ricorrente afferma, infatti, di aver lasciato il (OMISSIS), suo Paese d’origine, nel maggio 2013 e di essere giunto in Italia dopo aver vissuto per tre anni in Libia. Dopo la separazione dei genitori, aveva vissuto con la zia patema; i parenti del padre erano pagani; deceduto lo zio, egli subentra a lui nel ruolo di capo della comunità religiosa. La religione pagana professata dalla comunità contempla periodici sacrifici umani; il sig. A. è costretto a sacrificare il padre e la figlia secondogenita, nonché diverse persone estranee. Alla richiesta di sacrificare la madre e uno dei suoi figli gemelli, comunica di non voler più ricoprire la carica di capo religioso della comunità; i parenti del padre iniziano a perseguitarlo, perché temono che riveli i segreti della loro religione; non potendosi rivolgere alla polizia, temendo di essere messo in prigione, fugge. Il tribunale reputa, in primo luogo, non attendibile il racconto fornito dal sig. A., sia perché non circostanziato, sia perché poco plausibile. Egli non ha indicato di quale religione fosse il sacerdote, né quali fossero gli dei che venerava, né che tipo di persecuzione avrebbero nei suoi confronti attuato i parenti del padre. Quanto alla plausibilità del racconto, essa appare deficitaria sul piano delle conseguenze dei rituali magici sacrificali compiuti dal sig. A.: se è possibile che costui “vedesse”, magari in stato di trance, le immagini dei sacrificandi, è quanto mai improbabile che queste persone morissero entro una settimana dal rito magico, per il semplice fatto che l’odierno ricorrente toccava con delle corna uno specchio sul quale comparivano nomi e immagini.

In ogni caso, il tribunale esclude che il sig. A. correrebbe, in caso di rientro in Patria, un pericolo effettivo e concreto, sia perché sono ormai trascorsi anni dai fatti raccontati, sicché è credibile che la comunità abbia scelto un nuovo capo, sia perché non è chiaro quali segreti costui potrebbe divulgare. Non sussistono gli elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo il ricorrente sottoposto a persecuzioni per motivi di razza, religione o origine etnica; né ricorrono le condizioni per la concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), poiché non risulta che il ricorrente sia stato condannato a morte o rischi l’esecuzione della pena capitale, né emerge dalla narrazione il rischio di subire trattamenti inumani. Si esclude, altresì, la sussistenza di una violenza indiscriminata derivante da una situazione di conflitto ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. c. Il (OMISSIS) e’, tra i paesi africani, uno di quelli che ha saputo conquistarsi la reputazione di Stato di diritto, i principi democratici sono osservati e vi è un pacifico avvicendamento al potere di diversi partiti. Certamente vi sono ancora contrasti inter-etnici e tensioni sociali, ma non tali da generare una situazione di pericolo indiscriminato e diffuso per chiunque si trovi sul territorio. Il tribunale esclude che possa assumere rilevanza a tal fine la situazione della Libia, ove il sig. A. ha soggiornato per tre anni, sia perché egli non ha trovato in questo Paese un nuovo e stabile approdo esistenziale, sia perché l’allegazione da parte del richiedente della circostanza che in un Paese in transito si consumi una violazione dei diritti umani è avvenuta senza evidenziare alcuna connessione tra il detto transito e il contenuto della domanda di protezione. Infine, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il sig. A. non è stato vittima, nel Paese d’origine, di sistematiche violazioni del diritti fondamentali, essendosi allontanato nel timore di essere perseguitato dai parenti del padre; non si ravvisa una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente, né lo svolgimento di una attività lavorativa stabile in Italia, peraltro non documentata, vale di per sé a determinare un’effettiva sproporzione tra contesti di vita nel Paese d’origine e di accoglienza utile ai fini della concessione di tale misura residuale di protezione. Avverso tale decreto, il sig. A.B.F. propone tre motivi di ricorso per cassazione, tutti e tre riferiti all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con il primo motivo di ricorso, il sig. A. deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non avere il tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato, così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310/2008, e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il ricorrente afferma di avere chiaramente illustrato alla Commissione Territoriale, prima, e al tribunale, poi, le ragioni gravi e circostanziate che lo indussero a lasciare il Paese di provenienza; al contrario, il tribunale, limitandosi a ribadire in motivazione quanto statuito dalla Commissione, ha ritenuto non credibile il racconto, senza svolgere alcuna indagine esplorativa e informativa in ordine alla situazione personale del richiedente e alla situazione oggettiva del Paese d’origine. L’art. 3 del più volte citato decreto impone al giudice di non formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità del richiedente, dovendo al contrario verificare la sussistenza di persecuzioni o di un danno grave sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del Paese di provenienza. Il Collegio ha invece omesso, a detta del ricorrente, di attivare i propri poteri istruttori e indagatori al fine di acquisire d’ufficio le informazioni necessarie a suffragare le dichiarazioni dell’interessato.

Con il secondo motivo di ricorso, il sig. A.B.F. deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) o e), per non avere il tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, così come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia proc. n. C- 465/07. La censura, pur richiamando genericamente l’art. 14, riguarda essenzialmente il mancato riconoscimento, da parte del tribunale, della protezione sussidiaria di cui alla lett. c). Con riferimento a questa ipotesi, è sufficiente che vi sia nel Paese d’origine una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da non necessitare della dimostrazione del rischio individualizzato del richiedente. Nel caso di specie, risulta dai report dell’ONU, di Amnesty International e Human Rights Watch un livello di allerta elevato a causa della condizione di generale insicurezza dell’intera area saheliana.

In particolare, con riferimento alle condizioni del sistema giudiziario e penitenziario in (OMISSIS), il rapporto di Amnesty International 2017-2018 e il rapporto COI del Ministero dell’Interno rivelano che l’accesso alla giustizia è limitato ai più abbienti, che dilagano fenomeni di corruzione, arresti e detenzioni arbitrarie, che vi sono ripetuti abusi nell’uso della forza da parte della polizia i quali sfociano in forme di tortura e maltrattamenti durante i periodi di fermo, arresto e durante le fasi di interrogatorio. Tutto ciò giustificherebbe, a detta del ricorrente, la difficoltà da lui trovata nell’ottenere giustizia o comunque adeguata tutela in giudizio nella causa contro il re del suo villaggio. In caso di rientro in (OMISSIS), il ricorrente teme di essere accusato ingiustamente di omicidio e di, nell’eventualità della sua carcerazione, subire trattamenti inumani.

Con il terzo motivo di ricorso, il sig. A.B.F. deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il tribunale riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari per la concessione della relativa tutela, censurando il vizio della sentenza di appello in parte qua ex art. 134 c.p.c., n. 2 per motivazione contraddittoria e/o apparente, non essendo percepibile il fondamento della decisione. Il ricorrente asserisce che l’esame della propria condizione personale avrebbe dovuto rendere evidente che, in caso di rimpatrio, egli andrebbe incontro non solo alle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale, ma anche ad una condizione di estrema vulnerabilità tale da rendere impossibile l’esercizio dei propri diritti fondamentali. Il tribunale ha erroneamente omesso di valorizzare la volontà di integrazione del ricorrente in Italia e la sua capacità di inserimento, che invece rivestano particolare rilevanza ai fini della concessione della protezione umanitaria. Poiché questa misura residuale di protezione internazionale richiede che si operi una comparazione tra il grado di integrazione raggiunta nel Paese ospitante, l’Italia, e la condizione in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nello Stato di provenienza, appare evidente che in (OMISSIS) l’aspettativa e la qualità della vita e la possibilità di accedere ai servizi essenziali, tra i quali le cure mediche e la sanità in generale, non siano adeguate e l’eventuale rimpatrio esporrebbe il sig. A. ad una condizione di gravissima difficoltà ed estrema povertà.

Il Ministero dell’Interno non ha depositato controricorso, ma atto di costituzione per resistere al ricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 7 ottobre 2020, per la quale non sono state depositate memorie.

Il sig. A.B.F. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il primo motivo, riferito al mancato ricorso alla cooperazione istruttoria. Al riguardo va precisato che il principio alla cui stregua le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016). Infatti in tal caso il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti, informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 5 1, 24/05/2019, n. 14283; Sez.6-1, 25/07/2018, n. 19716; Sez.6-1, 28/06/2018, n. 17069; Sez.6-1,16/07/2015, n. 14998).

Questa Corte ha altresì precisato che, in materia di protezione internazionale, il giudice di merito, tenuto ad acquisire informazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine, deve indicare, in motivazione, l’autorità (o l’ente) dalla quale provengono le fonti consultate ed anche la data (o l’anno) della loro pubblicazione, in modo tale da consentire alle parti di verificare il rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (Cass. 2466/21).

Il Tribunale di L’Aquila non si è attenuto a tali principi, perché non ha dato alcun conto delle fonti su cui si è fondato, limitandosi ad un generico riferimento alle “fonti consultate” (pag. 14, terzo cpv, del decreto).

Il primo motivo va quindi accolto, il secondo e il terzo restano assorbiti e l’impugnato decreto va cassato con rinvio al tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, che si atterrà ai principi enunciati e regolerà anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA