Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21902 del 28/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D�ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17497-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, FRANCESCA FERRAZZOLI, CHERUBINA

CIRIELLO, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BACIGALUPO AMANDA, c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BOER,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2050/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2013 R.G.N. 4959/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato CIRIELLO CHERUBINA;

udito l’Avvocato BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 2050 del 2013, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto in favore di B.A. le differenze spettanti a titolo di indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità, erogatale dall’Inps nella qualità di gestore del “Fondo per la copertura degli oneri relativi alla previdenza” di cui all’art. 3 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d’impiego dell’INPS, corredate dai relativi accessori, calcolati fino al 31/12/1994 in misura comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria e, per il periodo successivo, del maggior importo tra interessi e rivalutazione, giusta quanto disposto dalla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36.

La Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva, confermava tra l’altro il capo della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto gli accessori sulla sorte capitale al lordo delle ritenute erariali e non al netto, come invece previsto del D.M. 1 settembre 1998, n. 352, art. 3, comma 2 che disciplina i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva a favore dei dipendenti pubblici. La soluzione era fondata sul rilievo che la previsione del decreto ministeriale, pur applicabile in relazione alla natura del credito, non potrebbe contraddire i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte nell’interpretare l’art. 429 c.p.c., comma 3.

Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso B.A.. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso attinge la sentenza della Corte territoriale laddove ha riconosciuto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti in questione al netto delle ritenute di legge, anzichè al lordo.

A sostegno del gravame, l’Inps denuncia:

Violazione e falsa applicazione della L. 22 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36 nonchè del D.M. Tesoro 1 settembre 1998, art. 3, comma 2; violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c.; violazione e falsa applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6;

– omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Argomenta che la provvidenza riconosciuta alla signora B. è di natura sostanzialmente retributiva, trovando titolo diretto ed immediato nel rapporto di pubblico impiego che ne legava il coniuge all’Inps e determinava l’iscrizione al Fondo, sicchè gli accessori del credito dovrebbero essere calcolati sulla sorte capitale al netto delle ritenute di legge, come previsto dal D.M. Tesoro 1 settembre 1998, n. 352 (“Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività’ di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2”).

2. La premessa da cui occorre muovere, condivisa sia dalla Corte d’appello che delle parti in causa, è che il credito dalla signora B., avente ad oggetto una provvidenza a carico del “Fondo per la copertura degli oneri relativi alla previdenza” di cui all’art. 3 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d’impiego dell’Inps, ha natura retributiva, seppure con funzione previdenziale.

Tale premessa è coerente con gli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno in molte occasioni ribadito che le provvidenze a carico dei Fondi di previdenza per il personale dipendente dagli enti pubblici non afferiscono ad un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma hanno natura sostanzialmente retributiva, posto che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di impiego pubblico e nelle obbligazioni che ne conseguono per il datore di lavoro (v. in tal senso, ex multis, Cass. Sez. Un. n. 296 del 2000, n. 8089 del 2002, n. 21554 del 2009, n. 10183 del 2015 e, con specifico riferimento all’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità a carico di un Fondo speciale qual è quella di cui qui si discute, Cass. n. 12462 del 08/06/2011, Sez. U, n. 21586 del 19/10/2011).

La disciplina cui occorre avere riguardo è quindi quella degli accessori dei crediti di natura retributiva dei pubblici dipendenti.

3. Viene quindi in primo luogo in rilievo la L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, che ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per le prestazioni corrisposte dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, prevedendo che “l’importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. La L. n. 448 del 1998, art. 45, comma 6 ha poi chiarito che ” Le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, nonchè le pensioni di invalidità erogate dallo Stato”.

3.1. La n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 ha (tra l’altro) disposto che il richiamato L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, si applica anche agli “emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 459 del 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma limitatamente alle parole “e privati”. E’ rimasto, quindi, in virtù della disposizione come risultante all’esito dell’intervento della Consulta, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i (soli) dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza, che si è affiancato all’analogo divieto, già operante ex L. 412/1991, per le prestazioni corrisposte dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

4. la L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 ha poi aggiunto: “I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

La disciplina di dettaglio è stata quindi dettata dal Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1/09/1998, n. 352, che all’art. 3, comma 2, ha previsto che “Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (omissis)”.

Tale disposizione è applicabile, al credito oggetto di causa.

5. La disciplina degli accessori del credito che risulta dal riportato testo del decreto ministeriale determina un restringimento della base di calcolo degli accessori, rispetto a quella che, secondo l’interpretazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3 ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, si applica ai crediti di lavoro dei dipendenti privati ed alle prestazioni corrisposte dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

5.1. E difatti, per i crediti di lavoro, si è affermato che la rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., comma 3, vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che gli accessori hanno funzione ma non struttura risarcitoria, costituendo mere componenti di un credito indicizzato. Si argomenta in tal senso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19 può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo. In entrambi i casi, si aggiunge, la quota che il datore di lavoro deve versare all’amministrazione finanziaria o previdenziale costituisce una somma di pertinenza del lavoratore, giuridicamente – anche se non di fatto – già entrata nel suo patrimonio (Cass. n. 10942 del 18/8/2000, n. 12155 del 14/09/2000 n. 5363 del 10/04/2001, n. 11121 del 26/07/2002, n. 18044 del 2015).

5.2. La medesima soluzione è stata affermata anche con riguardo ai crediti di natura previdenziale (v. Cass. n. 12265 del 20/08/2003, Cass. 7 luglio 1997 n. 6127; Cass. 7 giugno 1993 n. 6340) per i quali, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, pur vige il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, argomentandosi che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (che, così come la successiva sentenza n. 196 del 1993 per i crediti di natura assistenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442 c.p.c. per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., comma 2 nella parte, in cui non prevedeva anche per i crediti previdenziali il meccanismo di adeguamento dettato dall’art. 429 c.p.c., comma 3) ha sostanzialmente parificato il trattamento dei crediti predetti a quelli di lavoro, estendendo ai primi, tranne che per quanto concerne la decorrenza, il meccanismo di rivalutazione automatica di cui all’art. 429 cit.

6. Occorre quindi risolvere la questione dell’ individuazione della base di calcolo degli accessori del credito del pubblico dipendente, che vale nel caso in esame in considerazione della natura del credito della signora B., e quindi se operino gli stessi principi e criteri desumibili dall’art. 429 c.p.c., comma 3 secondo la lettura che ne dà la giurisprudenza consolidata di questa Corte, o se debba applicarsi il diverso criterio previsto dal D.M. n. 352 del 1998.

7. La giurisprudenza di questa Corte non orienta in modo univoco sulla questione.

7.1. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 7158 del 2010, hanno affermato che il calcolo degli accessori sulla sorte capitale per i crediti dei pubblici dipendenti al netto delle ritenute sarebbe contraria alla previsione dell’art. 429 c.p.c. nell’interpretazione che questa Corte ne ha dato nell’esercizio della propria funzione di nomofilachia, espressa dalla giurisprudenza che ha pure richiamato (attinente tuttavia al rapporto d’ impiego privato). Deve peraltro rilevarsi che la questione in oggetto non è stata esaminata approfonditamente nella motivazione del Supremo Collegio, il cui intervento era stato sollecitato in relazione alla diversa questione della disciplina del trattamento di fine rapporto dei dipendenti di enti pubblici non economici, in ordine alla quale vi era contrasto.

7.2. La successiva sentenza n. 27521 del 10/12/2013, in senso apparentemente contrario, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto che gli accessori del credito di lavoro di un pubblico dipendente non fossero soggetti al regime previsto dal D.M. 352 del 1998 in quanto riconosciuti come dovuti all’esito di un procedimento giudiziario, affermando il principio di diritto secondo il quale “il D.M. 1 settembre 1998, n. 352, art. 3, comma 2, secondo il quale detti accessori sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, si applica anche agli interessi e alla rivalutazione che conseguono ad una sentenza di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, sempre che la sentenza non abbia quantificato essa stessa l’ammontare di tali accessori del credito principale o abbia determinato, in modo diverso, le modalità di calcolo dei medesimi”.

8. Per contro, appare consolidata la giurisprudenza amministrativa, tra cui da ultimo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 5 giugno 2012, n.18, nel ribadire la piena legittimità delle modalità di calcolo adottate dall’amministrazione pubblica in applicazione del decreto ministeriale, riportando gli accessori del credito del dipendente pubblico nell’alveo dell’art. 1224 c.c. ed affermando che può ritenersi produttivo di interessi e soggetto ai meccanismi di attualizzazione del credito solo il denaro che viene posto a disposizione del creditore e che effettivamente ne incrementi il patrimonio, e non quello corrispondente alle ritenute alla fonte, operate dal sostituto d’imposta attraverso rapporto di delegazione ex lege, che non sarebbe mai entrato nella disponibilità del dipendente, considerato che in tal modo si frazionerebbe un credito che in origine è unitario in considerazione della sua destinazione, peraltro realizzata in un momento successivo rispetto alla sua maturazione.

9. Risulta quindi evidente che per ritenere applicabile al credito del pubblico dipendente la disciplina dettata dal D.M. n. 352 del 1998, occorre partire dalla premessa che essa sia coerente con la L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 che ha demandato alla potestà regolamentare di definire i criteri e le modalità di applicazione per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo il regime del divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione; diversamente, se si ritenesse che il decreto non si è attenuto al limite di individuare (solo) le norme tecniche di dettaglio necessarie per l’attuazione della previsione legislativa ed ha esorbitato da tali limiti, incidendo in modo innovativo sulla disciplina del credito del pubblico dipendente e sulla natura dei relativi accessori, si dovrebbe concludere per la sua disapplicazione.

10. La soluzione che configura l’esistenza) in base alla complessiva disciplina positiva, di un regine differenziato nell’individuazione della base di calcolo degli accessori dei pubblici dipendenti, pone poi problemi di compatibilità con i precetti costituzionali dettati dagli artt. 3 e 36 Cost..

La Corte Costituzionale, nella sentenza n.82 del 2003, ha ritenuto che non sussista illegittima disparità di trattamento in relazione al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per i soli dipendenti pubblici, valorizzando l’estraneità di ogni logica speculativa nel ritardo dell’inadempimento delle pubbliche amministrazioni, che vanifica ogni ragione per introdurre una remora all’inadempimento del datore di lavoro mediante la previsione di un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente da lui conseguito. Nel caso in esame, però, la diversità di regime atterrebbe ad un profilo, legato alla configurazione del meccanismo di operatività delle ritenute che il datore di lavoro deve effettuare per conto del dipendente, che è comune sia al lavoro pubblico che al lavoro privato, e determinerebbe un diverso trattamento anche rispetto ai crediti previdenziali e assistenziali, per i quali pure vige il divieto di cumulo degli accessori.

11. Appare quindi opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c., comma 2 al fine di disporre di un intervento nomofilattico univoco e definitivo, considerato che trattasi di questione di massima di particolare importanza, in quanto coinvolge diritti di natura primaria ed è relativa alle modalità di liquidazione di tutti i debiti arretrati della pubblica amministrazione per crediti di lavoro, con inevitabili ricadute sulla finanza pubblica.

PQM

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA