Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21902 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.20/09/2017), n. 21902
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17051/2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
I.B.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 34/2016 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il
5/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti il Ministero della Giustizia ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata ordinanza emessa ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. – con la quale il Tribunale di Genova ha condannato l’odierno impugnante a risarcire il danno subito dall’interessato a causa delle condizione di detenzione (bagni angusti, privi di adeguata areazione e con saltuaria erogazione dell’acqua calda; celle dotata solo di piccola finestra e con riscaldamento insufficiente) – sul rilievo che quanto alle dette condizioni constava la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., non avendo il decidente tenuto conto, alla luce delle contrarie allegazioni operate dall’amministrazione convenuta, che l’onere probatorio incombente sull’istante era rimasto inattuato.
2. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Ritenuta l’opportunità di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza a mente dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
PQM
Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla Prima Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017