Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21902 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8114-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

FERROVIENORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MALENA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE MASCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3564/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’08/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

ritenuto che:

Con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, è stata accolta la domanda della società volta all’accertamento del proprio diritto al rimborso IRAP (relativamente all’anno 2013, per un importo di Euro 631.535,00) in ragione della mancata fruizione delle deduzioni previste – per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, a favore di determinate imprese, con esclusione di quelle “operanti in concessione e a tariffa” nei settori, tra l’altro, dei trasporti e delle infrastrutture – dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, lett. a), nn. 2 e 4.

La CTR, ricostruito il quadro di riferimento normativo, riteneva che la società Ferrovienord gestisce il servizio relativo l’ammodernamento della struttura e degli impianti tecnologici non sulla base di una concessione ma di un contratto di appalto per il quale percepisce un corrispettivo che è pagato dagli utenti e non rappresenta una tariffa sicchè ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, nn. 2 e 4, lett. a), aveva diritto alla relative deduzioni previste dalla norma.

Evidenziava altresì che i costi indicati in bilancio di Ferrovienord s.p.a. sono superiori ai ricavi riconducibili a tale contratto a riprova del fatto che i corrispettivi del contratto di servizio non sono di per sè sufficienti ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione e quindi non possono essere qualificati come tariffa.

L’Agenzia delle Entrate ha ricorso per la cassazione della decisione sulla base di un unico motivo;

Ferrovienord s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, nn. 2 e 4, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene in particolare che la distinzione fra i due contratti, appalto di servizi e concessione attiene all’elemento della causa che nell’appalto è commutativa e che nell’altra figura è aleatoria.

Rileva che gli elementi messi in risalto dalla CTR non assumerebbero alcun significato giuridico ai fini dell’inquadramento del contratto nell’alveo della disciplina dell’appalto.

In questa prospettiva sottolinea come quand’anche il corrispettivo venga pagato interamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, il contratto resta una concessione se la misura di tale corrispettivo sia prevista in funzione dell’effettiva domanda del bene o del servizio.

La censura nei termini in cui è stata esposta deve ritenersi inammissibile.

Con essa, infatti, la contribuente, pur lamentando formalmente una violazione dei principi di diritto, sostanzialmente chiede un accertamento degli elementi di fatto sotto il profilo del vizio di motivazione.

A tale proposito il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa”; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (Cass. n. 175 del 2016, n. 24155 del 2017).

Sotto un diverso profilo si condivide altresì il principio espresso dalla S.C. secondo cui: “il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.” (Cass. n. 24298 del 2016).

Il motivo di doglianza ora esaminato non risponde ai requisiti ora richiamati, atteso che attraverso la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), la contribuente lamenta l’erronea ricognizione della fattispecie, sostenendo che, al contrario di quanto sostenuto accertato dal decidente il rapporto debba essere qualificato come concessione per il quale operi un regime a tariffa.

Invero le censure mosse col ricorso si risolvono nella prospettazione di questioni di merito, comunque eccedenti dai limiti in cui al riguardo ne è consentita la deduzione: in ultima analisi nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dell’attività esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta.

A ciò si correla teleologicamente l’ulteriore principio, altrettanto consolidato, per il quale i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla stessa indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 2018; conf. Cass. n. 20694 del 2018). Il ricorrente ha, dunque, l’onere (che nella specie non risulta esser stato assolto) di indicarne nel ricorso il contenuto rilevante, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (Cass. n. 17168 del 2012).

Onere questo che nella specie non risulta in alcun modo assolto non avendo la ricorrente nè prodotto il documento contrattuale e neppure trascritto le clausole del contratto intercorso con la Regione Lombardia sì da consentire alla Corte di valutare la fondatezza della censura.

Il ricorrente dunque deve indicare – mediante anche la trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e/o non valutata, o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 30.000,00 oltre accessori di legge e al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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