Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21901 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.20/09/2017), n. 21901
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16820/2016 proposto da:
EQUITALIA SUD S.p.a., in persona del procuratore speciale Dott.
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Banco di Santo
Spirito, presso Gnosis Forense s.r.l., rappresentata e difesa
dall’avvocato MICHELE DI FIORE;
– ricorrente –
contro
FALL.TO (OMISSIS) s.n.c.
– intimato –
avverso il decreto n. 1154/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato
il 21/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnato decreto – con cui il giudice dell’opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, ha negato l’insinuazione al passivo di un credito erariale richiesta sulla base dell’estratto di ruolo in quanto non preceduta da notificazione della cartella – sul rilievo che il concessionario è legittimato ad insinuarsi al passivo sulla base del ruolo in forza dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87.
2. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, poichè, come consta dall’informativa della Cancelleria in data 28.6.2017, non è stato dato al difensore della ricorrente l’avviso previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017