Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21900 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/08/2019), n.21900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25923/18 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria di

questa Corte, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Verlato in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza di della Corte d’appello di Venezia 7.5.2018 n.

1146;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.B., cittadino gambiano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere figlio e nipote ex fratre di due attivisti politici del partito di opposizione al governo; che il padre e lo zio vennero arrestati con l’accusa di avere illecitamente finanziato tale partito; che in tale occasione venne arrestato anche lui; che venne liberato dietro pagamento di una cauzione in natura (cinque bovini) da parte della madre; che su consiglio della madre dopo questi fatti lasciò il Paese, per il timore di essere ucciso dagli uomini fedeli al dittatore al governo.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento K.B. propose ricorso

dinanzi al Tribunale di Venezia ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, che la rigettò col provvedimento indicato in epigrafe.

La Corte d’appello, adita dal soccombente, rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

(a) il racconto del ricorrente non fosse attendibile;

(b) nella regione di provenienza del ricorrente non erano in atto violenze, nè conflitti armati;

(c) non sussistevano nemmeno i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 5), che non erano stati nemmeno allegati dall’appellante.

3. Tale decisione è stata impugnata per cassazione da K.B. con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, assumendo che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto insussistente nel Gambia una situazione di violenza indiscriminata dipendente da conflitto armato.

Sostiene che la Corte d’appello ha compiuto una erronea e parziale applicazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; che la situazione sociopolitica del Gambia non è stata accuratamente considerata; che la motivazione è soltanto apparente; che numerosi Tribunali e Corti d’appello si erano espressi in modo diverso su fattispecie analoghe.

1.2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Ad esso, infatti, è allegata una copia del provvedimento impugnato non autentica, non autenticata, e priva dell’attestazione di conformità all’originale informatico da cui (parrebbe) costituire la stampa. Ciò impedisce di ritenere assolto l’onere di deposito di copia del provvedimento impugnato, come già ritenuto da Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01 (nella speciale composizione prevista dal p. 4.2 delle tabelle organizzative della Corte di Cassazione, e dunque con specifica valenza nomofilattica).

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

2.2. La circostanza che la parte ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826-01).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

-) dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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