Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21900 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. II, 21/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2290/2006 proposto da:

B.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 150, presso lo studio dell’avvocato ARMANDOLA

Roberto, che lo rappresenta o difende unitamente all’avvocato POLETTO

STEFANO;

– ricorrente –

contro

AUTOSALONE GASPARI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

sul ricorso 6165/2006 proposto da:

AUTOSALONE GASPARI SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocate VITOLO MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRASCINO LUCIANO MARIA;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

B.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1503/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Doto.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.N. con atto di citazione notificato l’11.5.1989, esponeva:

in data (OMISSIS) aveva acquistato dall’Autosalone Gaspari un furgone Fiat 128 usato al prezzo di L. 4.500.000; dal contratto di vendita risultava che il veicolo era stato oggetto di “messa a punto completa” da parte del venditore che lo garantiva per la durata di tre mesi”; ai primi di dicembre esso B. aveva ritirato il furgone e lo aveva utilizzato per la propria attività di venditore ambulante di articoli di biancheria intima ed accessori di abbigliamento; il (OMISSIS) il furgone, parcheggiato in una via cittadina, aveva preso fuoco con conseguente distruzione della merce ivi contenuta; dagli accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco, intervenuti a spegnere l’incendio, era risultato che la causa dell’evento era da ascriversi ad un corto circuito dell’impianto elettrico.

Tanto esposto, chiedeva dichiararsi risolto detto contratto, per inadempimento grave della ditta convenuta, con condanna della stessa alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.

Acquisito il verbale dei Vigili del Fuoco, espletata C.T.U. sulle cause dell’incendio ed assunta la prova testimoniale, con sentenza 2.2.2000, il Tribunale dichiarava risolto per inadempimento del venditore il contratto di compravendita de quo e condannava la convenuta a restituire all’attore il prezzo versato, pari a L. 4.500.000, oltre interessi e risarcimento del danno per la somma capitale di L. 7.000,000, ritenuto che dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco e del C.T.U. era emerso che l’incendio del furgone era stato determinato da fatto non imputabile all’acquirente danneggiato, ma al venditore, per il verificarsi di un corto circuito dell’impianto elettrico del veicolo, sviluppatosi per l’usura della protezione del cavo elettrico interessato, con conseguente esposizione dei fili di rame che, sfregando contro la lamiera della carrozzeria, avevano provocato l’incendio.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Autosalone Gaspari, rilevando che non era stato provato in maniera certa che l’incendio del furgone fosse stato determinato da un difetto di funzionamento del veicolo.

Si costituiva l’appellato concludendo per il rigetto dell’appello.

Con sentenza 18.10.2004 la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande proposta dal B. condannandolo a restituire all’appellante quanto da quest’ultimo versato in esecuzione della sentenza di primo grado oltre alle spese del doppio grado di giudizio.

Rilevava che, immotivatamente, il Tribunale aveva aderito all’ipotesi prospettata dal C.T.U. come meno probabile (usura della protezione del cavo elettrico che aveva dato causa al corto circuito) anzichè a quella più probabile (negligente stivaggio della merce nel furgone, circostanza che aveva intaccato il rivestimento protettivo del cavo elettrico, considerato, peraltro, che la valvola di sicurezza dell’impianto elettrico avrebbe interrotto il passaggio della corrente elettrica impedendo l’incendio del veicolo).

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione del B. sulla base di un unico motivo di ricorso.

Resiste l’Autosalone Gaspari s.r.l. con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto attinenti alla impugnazione della medesima sentenza.

Il ricorrente principale deduce:

violazione dell’art. 1512 c.c., ed erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione; nella specie erano incontestate e risultavano dagli atti di causa circostanze di fatto non valutate dai giudici di appello ed idonee ad escludere l’ipotesi formulata dal C.T.U. come più probabile e fatta propria dalla Corte di merito (corto circuito per “pizzicamento”, dovuto a negligente stivaggio della merce). In particolare risultava che:

a) il carico del furgone era costituito da confezioni di biancheria intima;

b) la merce era stivata nella parte inferiore del furgone al di sotto della linea di cintura, come accertato dal C.T.U, a pag. 4 della relazione peritale;

c) il filo elettrico che aveva provocato il corto circuito si trovava posizionato nella parte alta del veicolo, come riportato nella perizia 13.9.91, pagg. 7-8; l’eventuale corto circuito per compressione di un filo elettrico determinato dalle confezioni di biancheria dimostrerebbe, comunque, l’originario insufficiente isolamento dell’impianto elettrico del furgone di cui era stato garantito il buon funzionamento dal venditore. Ne conseguiva che il compratore, per far valere la garanzia ex art. 1512 c.c., aveva solo l’onere di provare il cattivo funzionamento della cosa e non anche la causa di esso, spettando, invece, al venditore provarne la estraneità al bene venduto.

Con ricorso incidentale condizionato all’accoglimento totale o parziale del gravame principale, la società resistente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; a fronte della specifica deduzione dell’Autosalone Gaspari, riguardante la protezione dell’impianto di illuminazione del veicolo con valvola di sicurezza, la cui fusione determinava la interruzione,, in tempo reale, del passaggio della corrente elettrica “impedendo il formarsi del c.d.

scintillio che avrebbe causato l’incendio” la Corte di merito si era limitata a dare atto di tale circostanza senza, tuttavia; valutarne l’incidenza sulla decisione della causa, avendo accolto la tesi prospettata dal C.T.U. relativa al negligente stivaggio della merce da cui sarebbe conseguito il “pizzicamento” del filo elettrico.

Osserva il Collegio che,sotto il profilo della violazione dell’art. 1512 c.c., in realtà, il ricorrente prospetta una diversa valutazione delle conclusioni del C.T.U. facendo riferimento a circostanze di fatto,come elencate sub a), b) c), del motivo di ricorso. E’ pur vero che la garanzia per i vizi della cosa venduta, disciplinata dall’art. 1490 c.c., e segg., differisce da quella di buon funzionamento prevista dall’art. 1512 c.c. (nel senso che, mentre la seconda impone all’acquirente solo l’onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima, cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, impone all’acquirente anche l’onere di dimostrare la sussistenza di uno specifico vizio che rende la cosa veduta inidonea all’uso cui è destinata; la Corte di merito non ha, però, disapplicato tale principio ma, sulla base di un’adeguata motivazione, ha dato conto delle ragioni per le quali, in aderenza alla ipotesi “più probabile” esposta dal C.T.U. ed alle argomentazioni svolte dallo stesso, ha ravvisato la causa del corto circuito sviluppatosi nel furgone “nella seconda soluzione proposta a pag. 9 della relazione” (negligente stivaggio della merce nel veicolo con conseguente pizzicamento del filo); la causa del corto circuito e del successivo incendio del furgone era, quindi, ascrivibile, secondo la Corte di appello, non già ad un difettoso funzionamento dell’impianto elettrico del veicolo, ma ad un fatto colposo del B., con conseguente esclusione della responsabilità del venditore garante avendo detta condotta del danneggiato interrotto il nesso di causalità con i danni subiti, in quanto determinati in modo autonomo “mediante un uso imprudente o negligente della cosa compravenduta”.

Il giudice di appello ha, inoltre, rilevato che detto impianto era protetto dalla valvola di sicurezza, come individuata dal C.T.U. (a pag. 6 della relazione peritale), valvola che, interrompendo il passaggio della corrente elettrica, era idonea ad impedire “il formarsi del c.d. scintillio che avrebbe causato l’incendio”.

Alla stregua di quanto osservato il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato, rimanendo assorbito quello incidentale condizionato.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi;

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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