Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21900 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03310/2017 R.G. proposto da:

F.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 77,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ALBERINI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

P.P., PE.MA.;

– intimati –

sul ricorso successivo proposto da:

PE.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.G. DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che

lo rappresenta e difende in uno all’avvocato ALFREDO CAVIGLIONE;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCACCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO MASSARA;

– controricorrente –

e contro

F.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2189/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/12/2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

avverso la sentenza n. 2189/16 del 20/12/2016 – notificata in data 22/12/2016 e resa in controversia avente ad oggetto la restituzione di somme consegnate per investimenti e la contestuale domanda ex art. 2901 cod. civ. dispiegata dall’attrice P.P. – della corte d’appello di Torino, propongono ricorso per cassazione dapprima F.V., con atto notificato a mezzo p.e.c. il 26/01/2017, nonchè, con successivo atto notificato dal 20/02/17 ed articolato su due motivi, Pe.Ma.; ma al primo ricorso, che aveva avuto ad oggetto soltanto la statuizione sulle spese della sentenza, rinunzia poi formalmente, con atto depositato in data 02/03/2017, la F., deducendo essere intervenuto un accordo con la P.;

quest’ultima resiste con controricorso al ricorso del Pe.;

è formulata proposta di definizione – per estinzione del primo ricorso ed inammissibilità del successivo, riqualificato incidentale in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

ora, la prima ricorrente ha depositato l’atto di rinunzia, benchè non notificato ad alcuno, sicchè occorre dar corso alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità ad esso seguito, potendosi provvedere alla compensazione delle relative spese per la carenza di attività difensiva degli intimati;

del secondo ricorso, invece, quand’anche riqualificabile come incidentale per il rispetto dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., deve rilevarsi l’inammissibilità: entrambi i motivi (il primo, rubricato “ex art. 360, comma 1, n. 5 – Omesso esame di un fatto decisivo; Vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa disamina della documentazione prodotta in causa al fine della corretta valutazione degli importi oggetto di dazione al sig. Pe.”; il secondo, rubricato “ex art. 360, comma 1, n. 5 – Omesso esame di un fatto decisivo; Vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omessa/errata valutazione della documentazione proveniente dalla Pura Vida s.r.l.”), pretendono di censurare in sede di legittimità la considerazione complessiva del materiale probatorio, in base alla quale la corte territoriale ha ritenuto di ricostruire, anche nonostante la formale intestazione di parte non preponderante dei titoli o strumenti di pagamento a soggetti diversi da quelli in causa, i pagamenti come effettuati al Pe. (come si evince dall’accurata analisi sintetizzata a pag. 12 della motivazione della qui gravata sentenza);

ma, da un lato, tale riconsiderazione è sempre preclusa in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c. , n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti); e, dall’altro, di pressochè tutti i documenti di cui lamenta la manifesta erroneità di valutazione omette di trascrivere in ricorso, se non pure di indicarvi la precisa sede processuale di produzione, i passaggi salienti e decisivi ed i passi degli atti dei gradi precedenti in cui le corrispondenti tesi sarebbero stati sottoposte ai giudici del merito, violando consolidati principi sul necessario minimo contenuto del ricorso stesso (tra le moltissime, v.: Cass. ord. 26/08/2014, n. 18218; Cass. ord. 16/03/2012, n. 4220; Cass. 01/02/1995, n. 1161; Cass. 12/06/2002, n. 8388; Cass. 21/10/2003, n. 15751; Cass. 24/03/2006, n. 6679; Cass. 17/05/2006, n. 11501; Cass. 31/05/2006, n. 12984; Cass. ord. 30/07/2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31/07/2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11/02/2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 06/02/2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 05/02//2014, n. 2608; Cass. 30/01/2014, n. 2072; ancora: Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Cass. Sez. U., 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U., 04/02/2016, n. 2198);

il ricorso successivo va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte che lo ha proposto alle spese sostenute dalla controricorrente P., costretta a resistervi;

per il solo ricorrente successivo, non applicandosi invece la norma al caso dell’estinzione (Cass. ord. 30/09/2015, n. 19560), deve poi darsi atto – esclusa la possibilità di valutazioni discrezionali (in tali sensi, tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

dichiara estinto il giudizio seguito al ricorso notificato ad istanza di F.V. ed inammissibile il ricorso notificato ad istanza di Pe.Ma..

Condanna quest’ultimo al pagamento, in favore di P.P., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente successivo Pe.Ma., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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