Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21900 del 09/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34726-2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato UMBERTO RIZZI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 804/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 03/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
M.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte che ne ha respinto l’appello in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Iva anno 2007 a seguito di riassunzione dell’ordinanza della Cass. 9612/2017, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affermando il seguente principio: “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015; Sez. 6-5, n. 11283 del 31/05/2016)”. La CTR ha respinto il ricorso non avendo il contribuente “dimostrato che il contraddittorio avrebbe cambiato l’esito delle determinazioni dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio”, confermando l’insussistenza del quadro probatorio offerto dal contribuente.
L’Agenzia si costituisce ex art. 370 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, carta dei diritti fondamentali dell’UE, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè degli artt. 3,24 e 97 Cost. sulla obbligatorietà de contraddittorio endoprocessuale.
2. Il motivo è infondato.
Va ribadito che: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015; cfr. anche, tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 maggio 2016, n. 10904; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 8000; Cass. sez. sez. 6-5, ord. 15 aprile 2016, n. 7600; Cass. sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20849; n. 6340/2020).
Escluso quindi un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, rispetto all’IVA, il giudice tributario di appello è tenuto ad effettuare la c.d. “prova di resistenza” in relazione alle riprese IVA, ossia verificare in concreto la “non pretestuosità” dell’opposizione, con specifico e particolare riguardo alla sua efficacia nella fase dell’istruttoria amministrativa, ove si fosse in quella sede effettuato il contraddittorio, nei termini sanciti anche dalla giurisprudenza unionale (“Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”, Corte di giustizia dell’UE, 3 luglio 2014, (Kamino International logistics, punto 82, dispositivo, n. 3, seconda parte).
La CTR si è sostanzialmente adeguata agli indicati principi, avendo accertato che il contribuente non ha dimostrato che il contraddittorio avrebbe cambiato l’esito delle determinazioni dell’avviso di accertamento, confermando l’insussistenza del quadro probatorio offerto dal contribuente, per cui il ricorso va respinto.
3. Nulla sulle spese, essendosi l’Agenzia costituita ex art. 370 c.p.c..
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020