Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2190 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 21/04/2010, dep. 31/01/2011), n.2190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Salvatore – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GALLARATE, in persona del Sindaco pro-tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Torrani Pier Giuseppe e Ielo

Domenico entrambi del Foro di Milano e dall’Avv. Mocci Ernesto del

Foro di Roma e domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma

Via Germanico n. 146, giusta delega in atti;

contro

C.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Scrosati

Carlo Luigi e Corselli Annarosa, del Foro di Busto Arsizio e

dall’Avv. Perilli Maria Antonietta del Foro di Roma e domiciliato

presso lo studio di quest’ultima in Roma Via della Conciliazione n.

44, come da delega a margine del controricorso;

avverso la sentenza la sentenza della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – sezione 50 n. 171/50/2005, pronunciata il 14

ottobre 2005, depositata in segreteria il 14 novembre 2005;

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;

udite le conclusioni dell’Avv. Guicciardi Francesco delegato

dall’Avv. Ernesto Mocci;

udite le conclusioni dell’Avv. Perilli Antonietta;

udito il P.M. Dott. Gambardella Vincenzo che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO

quanto segue:

Il Comune di Gallarate accertava a carico di C.G. il presupposto impositivo dell’ICI per gli anni 1997, 1998 e 1999 relativamente ad alcuni terreni ritenuti fabbricabili, per complessivi metri quadrati 8435, ricadenti nella destinazione “Polifunzionale esterna 336” degli strumenti urbanistici vigenti.

C.G. impugnava l’avviso di accertamento, a suo giudizio illegittimo, tra l’altro, in quanto l’edificazione negli anni di riferimento era subordinata all’approvazione di un Programma di inquadramento operativo, collegato alla realizzazione dell’Aeroporto di Malpesa, mai approvato. La Commissione Tributaria Provinciale di Varese rigettava il ricorso. Proponeva appello innanzi alla Commissione Regionale di Milano il C., riproponendo, tra gli altri, lo stesso motivo afferente alla mancata approvazione del Programma di inquadramento operativo (PIO).

Si costituiva il Comune di Gallarate contestando i vari motivi di ricorso e, in particolare, affermando la non necessità della edificabilità in concreto per mancanza di strumenti attuativi.

La Commissione Tributaria Regionale in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello ritenendolo fondato nella parte in cui era stata eccepita la non attuabilità del Piano Regolatore Generale in quanto nel caso in esame non si trattava di piano attuativo, bensì di uno strumento urbanistico che necessariamente doveva precedere quello della pianificazione esecutiva, potendo influire e determinare l’eventualità di varianti al Piano Regolatore Generale.

Avverso la suddetta sentenza viene proposto ricorso innanzi a questa Corte sulla base di sei motivi.

Si è costituito con controricorso C.G. per il tramite dei suoi difensori chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente la inammissibilità ed improcedibilità.

Le eccezioni del contribuente non meritano di essere accolte.

Quanto a quella di inammissibilità proposta con il rilievo che il ricorrente, sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente fatto coincidere la edificabilità contemplata dal Piano Regolatore Generale con la concreta possibilità di trasformazione del territorio avesse travisato il contenuto della decisione, che nessun riferimento ha fatto alla possibilità in concreto di costruire bensì alle scelte pianificatorie mai compiute sulla edificabilità, la sua infondatezza è palese, giacchè la censura del Comune è stata puntuale e diretta a negare valore, ai fini impositivi di cui si tratta alla carenza di strumenti attuativi, considerata invece rilevante dal giudice di merito per un assoggettamento all’ICI, in relazione al fatto che tale carenza costituisca concreta possibilità di trasformazione del territorio.

Senza pregio è anche la eccezione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., in relazione al mancato deposito dei documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione, tra cui le norme tecniche di attuazione del Comune, richiamate nella sentenza impugnata.

L’assunto della decisorietà è rimasto infatti inesplicitato ed è comunque privo di consistenza, poichè quelle norme non hanno alcuna incidenza sulla risoluzione della controversia, per le ragioni di cui appresso che conducono all’accoglimento del ricorso.

Con il primo motivo del ricorso il Comune deduce la violazione per falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), il quale prevede che “per area fabbricabile si intende l’area utilizzata a scopo edificatorio, i base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di esproprio per pubblica utilità”.

Ne consegue che la potestà edificatoria deriva in alternativa o dallo strumento urbanistico generale, oppure da quello attuativo, e pertanto è sufficiente che la facoltà di edificare sia prevista dal P.R.G. perchè un area sia considerata edificabile ai fini I.C.I..

Il motivo è fondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; nè rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l’Amministrazione, in violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 20, non abbia dato comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l’inosservanza”. (Cass. 02.07.2009 n. 15558; conforme Cass. 24.10.2008 n. 25676; Cass. 11.04.2008 n. 9510).

Nel caso in esame pertanto l’approvazione del Piano Regolatore Generale era condizione sufficiente per procedere all’esproprio dell’area senza che ciò potesse comportare esenzione da parte del C.G. del versamento dell’importo dell’ICI. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, peraltro subordinati al mancato accoglimento del primo. Pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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