Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2190 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12339/2017 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.B.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Zacà Francesco e

dall’Avv. Monteforte Eleonora, con studio in Lecce, ove

elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Bari – Sezione Staccata di Lecce il 7 novembre 2016 n.

2683/22/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5 dicembre 2019 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;

sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. De Matteis

Stanislao, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza depositata il 7 novembre 2016 n. 2683/22/2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce rigettava l’appello proposto dall’amministrazione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce il 18 luglio 2013 n. 799/4/2013, con condanna alla rifusione delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza di appello, l’amministrazione proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica l’8 maggio 2017 ed affidato a due motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 39, comma 1-bis, quale introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. o, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver disposto la sospensione del processo tributario per pregiudizialità del processo pendente dinanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto l’impugnazione degli atti amministrativi relativi alla revisione di classamento degli immobili compresi nelle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce ed alla suddivisione del territorio del Comune di Lecce in microzone catastali ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, nonostante il richiamo – nella parte motiva – del provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonchè delle ragioni giustificatrici del riclassamento effettuato.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è infondato.

L’identica questione è stata recentemente affrontata ed uniformemente decisa da questa Corte in altri procedimenti relativi alla revisione del classamento di immobili situati in microzone del medesimo Comune (da ultime: Cass., Sez. 6, 28 gennaio 2019, nn. 2315, 2316, 2317, 2318; Cass., Sez. 6, 14 novembre 2019, nn. 29658, 29659, 29667, 29668, 29676, 29681, 29698, 29699, 29701, 29703).

Come nei richiamati precedenti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 7 novembre 2016, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Cass., Sez. 6, 11 dicembre 2017, n. 29553): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che la norma di legge da ultimo citata non obbliga il giudice a procedere alla sospensione.

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 39, comma 1-bis, quale introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. o), del, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, secondo il quale “la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”, non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata riferita al Consiglio di Stato.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Invero, il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate, ai fini della “revisione del classamento”, dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì che la sua attuazione è da ritenere sottratta alla piena discrezionalità della competente amministrazione pubblica. Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento, qualora esso faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito; la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata; le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (ex plurimis: Cass., Sez. 6, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 5″, 29 settembre 2017, n. 22900; Cass., Sez. 6″, 21 giugno 2018, n. 3156; Cass., Sez. 6″, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6″, 2 novembre 2018, n. 28035; Cass., Sez. 6″, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. 6″, 8 aprile 2019, n. 9770).

Peraltro, con la sentenza depositata I’l dicembre 2017 n. 249, la Corte costituzionale ha, fra l’altro, affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità che l’amministrazione rediga provvedimenti motivati in modo specifico e puntuale.

In particolare, non può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, quale nella specie il generico richiamo agli “interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano del centro storico” ed ai “numerosi interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”.

Su tale punto va, dunque, disatteso altro precedente rimasto isolato (Cass., Sez. 5″, 19 ottobre 2016, n. 21176), secondo cui la revisione del classamento L. 30 dicembre 2004, n. 31,1 ex art. 1, comma 335, non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria.

In definitiva, la Commissione Tributaria Regionale ha applicato correttamente alla controversia i principi di diritto vigenti in materia.

3. Stante l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. In considerazione dell’esito finale della lite, tenuto conto che le questioni giuridiche hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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