Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2190 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2190 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 12764-2016 proposto da:
EDIL SCAM SNC DI SPIGHI MORENO & C, in persona del legale
rappresentante pro tempore, SPIGHI MORENO, STERINI
CLAUDIO, SPIGHI AMATO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIABALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato
SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentati e difesi
dall’avvocato ROBERTO MONTAGNANI;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 30/01/2018

avverso la sentenza n. 734/9/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA,
depositata il 21/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

FATTI DI CAUSA
La S.n.c. Edil Scam e i suoi soci ricorrono, con due motivi, per la
cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna che, in data
21 marzo 2016, ha accolto l’appello dell’ufficio e confermato gli avvisi
di accertamento emessi, relativamente all’annualità 2006, per maggiore
imposizione diretta e sul valore aggiunto correlata all’incertezza dei
rapporti passivi apparentemente intercorsi con la Ditta Guarino Anna.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. I ricorrenti replicano
con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Col pregiudiziale primo motivo, enunciato per violazione di norme di
diritto (art. 32, quarto comma, d.p.r. n. 600/1973), i contribuenti
censurano la sentenza d’appello, laddove ritiene l’inutilizzabilità della
produzione documentale offerta a discarico solo nel giudizio di merito,
a fronte della richiesta avanzata in sede amministrativa dal fisco.
Il motivo è fondato.
Premesso in punto di fatto che è la stessa difesa erariale a riconoscere
l’omessa esibizione nel giudizio di merito del presupposto questionario
(v. controricorso pag. 4), si osserva che è mancata, da parte del giudice

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La Corte,

d’appello, la necessaria verifica giudiziale dello specifico presupposto
della complete e corretta osservanza dell’iter procedimentale.
Infatti, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione
finanziaria, previsto dall’art. 32, quarto comma, d.P.R. 29/09/1973, n.
600 (nonché, in materia di IVA, dall’omologa disposizione di cui all’art.

e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo
tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche
posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario,
rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta
con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e
documenti non forniti nella sede precontenziosa.
A tal fine, tuttavia, è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del
questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o
delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che
derivano dall’inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato
rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui
preliminare

compiuta

realizzazione

incombe

solo

sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità
della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione
del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa
espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare come si evince dagli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente l’azione dell’ufficio (Cass., Se. 5, 2710912013, n. 22126 e 10/0112013,

n. 453). Dunque, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei
documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della
successiva produzione in sede contenziosa, solo in presenza della
verifica giudiziale dello specifico presupposto, la cui prova incombe
sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale
Ric. 2016 n. 12764 sez. MT – ud. 19-12-2017
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i

51, quinto comma, d.P.R. 26/10/1972, n. 633), per fornire dati, notizie

all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze
della sua mancata ottemperanza (Cass., Se. 6-5, 27/12/2016, n. 27069;

Coni’ Sez. 6-5, 2311012017, n. 25044; Se. 5, 07/12/2017, n. 29375 e
15/09/ 2017,n. 21398).
Ne deriva, inoltre, che il rilievo, contenuto in ricorso, non è affatto

contribuenti sollecitano la verifica della sequenza procedimentale e
degli obblighi d’informativa incombenti sull’Amministrazione
finanziaria, anche sul piano della prova. Le sezioni unite affermano, da
tempo sino ad epoca recente, che nel nostro ordinamento vige il
principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la
necessità della tempestiva istanza di parte solo dall’esistenza di una
eventuale specifica previsione normativa (Cass., Se. U., n. 226 del 2001,

n. 15661 del 2005, n.14828 del 2012 e n. 10531 del 2013, § 7.1). Hanno,
infatti, natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio,
quelle posizioni che, assunte dalla parte per contrapporsi alla tesi
avversa, si limitano a negare l’esistenza di fatti costitutivi della
situazione sostanziale o processuale (v. da ultimo Cass., Sq. U., n. 2951

del 2016 e n. 1518 del 2016, §10).
Nella specie, dunque, la sentenza d’appello, laddove afferma
l’inutilizzabilità della produzione documentale operata nel giudizio di
merito sulla scorta della mera non contestazione del questionario e
della sua ricezione, si discosta dal modello legale disegnato dalla
giurisprudenza di legittimità (riguardo all’art. 32, quarto comma, d.P.R.
n. 600/1973 e all’art. 51, quinto comma, d.P.R. n. 633/1972), che
correla la grave sanzione probatoria, sul piano processuale, al positivo
riscontro officioso, da parte del giudice di merito, della rigorosa
osservanza dal parte del fisco dell’onere di provare la ricorrenza del
pre-requisito rappresentato dalla presenza d’invito specifico e puntuale
Ric. 2016 n. 12764 sez. MT – ud. 19-12-2017
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inammissibile per tardività, trattandosi di mera difesa, col la quale i

all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento, diretto al contribuente,
circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza. Il che è mancato
da parte del giudice d’appello, il cui ragionamento, discostandosi dai
superiori principi di diritto, è difforme dal ridetto modello legale e
realizza un accertamento giudiziale giuridicamente scorretto e

legge.
Consequenzialmente, una volta cassata sul punto la sentenza d’appello,
rimane assorbito il secondo motivo, che adduce lacune di un apparato
motivazionale da rivisitarsi interamente a cura giudice di rinvio rispetto
a un eventuale diverso quadro documentale, sulla scorta degli enunciati
principi di diritto. La regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità resta devoluta al giudice di rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il
secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo
accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia
Romagna, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il Roma il 19 dicembre 2017

intrinsecamente monco, sì da integrare la denunciata violazione di

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