Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2190 del 27/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 19/07/2016, dep.27/01/2017), n. 2190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21205-2015 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SIPRO SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALENTINO MAZZOLA 38 L8,
presso lo studio dell’avvocato BARBARA PALLADINO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CINCOTTI CARLO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 59790/10 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
27/10/2014, depositato il 11/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dell’11 febbraio 2015 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta dalla SIPRO s.r.l. intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del giudizio introdotto dalla medesima società dinanzi al “Tribunale di Napoli, per sentire dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione concluso con la Concessionaria S. di A.S. s.a.s., con atto di citazione notificato il 13 febbraio 1989, concluso con sentenza depositata in data 27 marzo 2003, avverso la quale era stata proposta impugnazione avanti alla Corte di appello di Napoli, che veniva definito con sentenza pubblicata il 16 febbraio 2005, impugnata con ricorso per cassazione rigettato con sentenza depositata il 9 marzo 2010, durato complessivamente oltre venti anni, commisurato l’indennizzo in Euro 14.250,00 (pari ad Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo ed Euro 1.000,00 per ciascun anno successivo), per il periodo di durata irragionevole di quindici anni, tre settimane e tre giorni del giudizio presupposto.
Per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.
La SIPRO s.r.l. ha resistito con controricorso.
In prossimità della pubblica udienza l’Amministrazione ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo (violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4) l’Amministrazione ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che al termine semestrale per la proposizione del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001 sia applicabile la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969.
Il ricorso è infondato, alla luce del principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instauralo, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016).
Nè tanto meno appare pertinente il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 16783 del 2012, invocata dall’Amministrazione ricorrente, che ha escluso la decorrenza del termine ordinario di prescrizione per effetto dell’espressa previsione del termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda d’equa riparazione, che non consente di dedurre alcunchè sulla diversa e del tutto autonoma questione in oggetto.
Dunque il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori della società controricorrente, dichiaratisi antistatari.
Non si deve, infine, far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, oltre a trattarsi di ipotesi d’impugnazione della amministrazione pubblica (cfr Cass. SS.UU. n. 9938 del 2014).
PQM
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese come liquidate, in favore dei difensori della controricorrente, avv.ti Barbara Palladino e Carlo Cincotti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017