Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2190 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11823-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 23,

presso lo studio dell’avvocato CUPPONE FABRIZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LEBOTTI RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2013 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2018 dal Consigliere Dott. AMATORE ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la C.T.R. Basilicata ha confermato la sentenza emessa dalla C.T.P. di Potenza di rigetto dell’impugnativa proposta dalla contribuente M.M. avverso un avviso di accertamento per il periodo di imposta 2002.

La C.T.R. impugnata ha ritenuto legittimo il procedimento di notificazione dell’atto impositivo presupposto e dunque cristallizzata la pretesa tributaria dell’Ufficio.

2. La sentenza, pubblicata il 4.11.2013, è stata impugnata da M.M. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia sul motivo di appello incentrato sulla illegittimità della notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla contestata iscrizione a ruolo, si duole dell’invalidità del procedimento di notificazione dell’atto impositivo.

2. Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 3. Si deduce la nullità del procedimento di notificazione dell’avviso di accertamento perchè sprovvisto della necessaria relata di notifica.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Già il primo motivo di censura è privo di pregio.

Nessuna omessa pronuncia è rintracciabile nella motivazione impugnata in punto di doglianze sul procedimento di notificazione dell’avviso di accertamento, posto che il giudice di appello ha accertato che la notifica dell’atto impositivo è intervenuta a mani proprie il 23.7.2009.

3.2 Anche il secondo motivo di censura è infondato atteso che si è accertato giudizialmente che l’Ufficio ha fornito la prova della intervenuta consegna dell’atto impositivo nelle mani del destinatario della notificazione.

Va, inoltre, aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte ha definitivamente precisato che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 (Rv. 640546 – 01).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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