Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2190 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 01/02/2021), n.2190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17341-2019 proposto da:

CLEANPOWER SOGLIO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETI 9,

presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEONETTI MASSIMILIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1850/5/2018 della COMMISSIONE TIRBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 27 novembre 2018 la Commissione tributaria regionale del Piemonte dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Cleanpower Soglio s.r.l. in liquidazione avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di pagamento con il quale l’Agenzia delle Dogane, Ufficio di Alessandria, aveva recuperato a tassazione le somme per esenzioni D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 52, comma 3, lett. b), indebitamente fruite dalla società.

Osservava testualmente la CTR: “La sentenza appellata è stata depositata il 31.8.2016 il che comporta, in assenza di notificazione della sentenza, che l’appello poteva essere proposto entro il 28.2.2017, sei mesi dal deposito della sentenza. L’appello risulta notificato a mezzo posta con spedizione del 10.4.2017, consegue la dichiarazione di inammissibilità dell’appello”.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo la società contribuente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva del tutto omesso di specificare sulla scorta di quali norme la ricostruzione cronologica adottata con riguardo ai termini di impugnazione della sentenza di primo grado aveva condotto la CTR medesima a dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019).

La CTR ha ritenuto l’appello inammissibile perchè tardivo, in quanto proposto, in mancanza di notifica della sentenza di primo grado, oltre il termine di sei mesi dal deposito della pronuncia impugnata. La commissione tributaria è pervenuta a tale conclusione sulla base delle date, indicate in sentenza, di deposito della pronuncia di primo grado e di notifica dell’atto di appello, specificando altresì la data entro la quale avrebbe dovuto essere proposto l’appello. La CTR ha dunque indicato tutti gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento, facendo implicito ed evidente riferimento, pur senza menzionare espressamente la norma, al disposto dell’art. 327 c.p.c..

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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