Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 219 del 11/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 11/01/2021), n.219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35903-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO DENICOLAI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AMILCARE GIARDINA;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE SARTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1828/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società Riscossione Sicilia s.p.a. contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.G. teso ad ottenere l’annullamento dei ruoli e delle cartelle di pagamento relative a vari tributi. Secondo la CTR l’appellante non aveva dimostrato la validità delle notifiche di ogni singola cartella, limitandosi a richiamare genericamente la documentazione prodotta in prime cure e non aggiungendo nulla sulle motivazioni che avrebbero dovuto indurre a ritenere validamente notificata ogni singola cartella.

Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

C.G. si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita. La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.. La CTR non avrebbe considerato che la contribuente non aveva mai contestato la forma della documentazione prodotta, sicchè sarebbe andata ultra petita.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., nonchè del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, e del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 e del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23. La CTR avrebbe omesso di considerare che la copia fotostatica dei documenti non disconosciuti costituiva un mezzo idoneo ad introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l’onere di contestarne la conformità all’originale. Senza dire che lo stesso ricorrente, in quanto Agente della riscossione aveva attestato la conformità delle fotocopie all’originale avendone il potere in quanto incaricato di pubblico servizio.

I motivi sono inammissibili poichè non colgono la ratio della decisione impugnata che ha escluso la fondatezza dell’appello in relazione alla sua genericità ritenendo che a prescindere dalla validità della documentazione prodotta in fotocopia l’agente della riscossione non aveva provveduto a dimostrare la validità delle notifiche cartella per cartella, limitandosi a richiamare genericamente la documentazione prodotta in prime cure.

Alla stregua di tali conclusioni, idonee a resistere alle difese anche esposte nella memoria dalla ricorrente, il ricorso è quindi inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza,

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della C. in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA