Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 219 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. II, 05/01/2011, (ud. 14/10/2010, dep. 05/01/2011), n.219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico

Gabriele e prof. Michele Tamponi ed elett.te dom.to presso

quest’ultimo in Roma, Via Attilio Friggeri n. 106;

– ricorrente –

contro

P.I., PA.Ir., P.M., P.

A., P.R.M., P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 846/04

depositata il 29 ottobre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

ottobre 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per la divisione dell’eredita’ relitta dal sig. P. A., la moglie sig.ra D.V.A. ed i figli sigg.

P.M. e P.I. – quest’ultima anche in qualita’ di procuratrice della sorella sig.ra Pa.Ir. – convennero davanti al Tribunale di Lanciano, nel settembre 1996, gli altri figli e fratelli sigg. P.G., P.A. e P.R.M., nonche’ il nipote sig. P.S. (figlio di un altro fratello premorto, cui era succeduto per rappresentazione).

I convenuti si costituirono e il Tribunale provvide alla divisione e all’assegnazione delle parti ai condividenti.

La sua sentenza fu appellata dai sigg. P.G., A., R.M. e S., i quali contestarono la consulenza tecnica di ufficio su cui il Tribunale si era basato. Al gravame resistette la sola sig.ra Pa.Id., nella duplice qualita’ sopra riferita, chiedendo stabilirsi quale di due quote fosse assegnata a lei e quale alla sorelle Ir..

La Corte dell’Aquila respinse l’appello principale e accolse l’appello incidentale di P.I., provvedendo all’attribuzione delle due quote nei sensi indicati dalla medesima.

Avverso la sentenza di appello il sig. P.G. ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non hanno resistito gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto della indicazione, contenuta nell’atto di appello principale, del sopravvenuto decesso anche della condividente sig.ra D.V.. Cio’ comportava – osserva il ricorrente – l’accrescimento della sua quota, pari ai 7/21 dell’intero, alle quote degli altri sette condividenti, ciascuna delle quali, dunque, doveva essere accresciuta di 1/21. La Corte, pero’, aveva del tutto trascurato di provvedervi.

1.1. – Il motivo e’ manifestamente infondato.

La Corte d’appello, infatti, non era tenuta a quanto preteso dal ricorrente, perche’ non ne era stata investita con specifico motivo di gravame (non essendo all’uopo sufficiente la mera comunicazione del decesso della condividente) e, del resto, ove pure ne fosse stata investita, avrebbe dovuto astenersene, dato che cio’ avrebbe significato esaminare in grado di appello una domanda del tutto nuova. Infatti il decesso di uno dei coeredi dopo l’apertura della successione non da luogo ad accrescimento delle quote ereditarie degli altri, bensi’ all’apertura della successione del coerede deceduto: dunque a una diversa eredita’ (della quale la quota ereditaria costituisce uno dei cespiti), cui non puo’ non corrispondere una diversa domanda di scioglimento dell’eventuale comunione ad essa relativa.

2. – Con il secondo motivo, sempre denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura l’avvenuta attribuzione delle quote uguali (spettanti ai fratelli) ad opera del giudice e non mediante sorteggio.

2.1. – Il motivo e’ inammissibile, non essendo stata la questione oggetto di appello (o, almeno, non essendo cio’ precisato dal ricorrente, in difetto di qual-siasi riferimento nella sentenza impugnata).

3. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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