Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21899 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 30/08/2019), n.21899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22180-2018 proposto da:

K.J., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA CANNATA

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI n. 2766/2018,

depositata l’8.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

2.7.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

K.J. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Napoli aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli emessa in data 10.5.2017 in rigetto della sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Bangladesh) dovuti al suo vissuto personale, narrando egli (musulmano e di lingua bangla) che, dopo l’uccisione del padre da parte del capo del gruppo a cui apparteneva la sua famiglia, e dopo essersi reso responsabile, per ritorsione, di violenza sessuale nei confronti della figlia di quest’ultimo, temendo le conseguenze del reato che aveva commesso, era fuggito ed aveva deciso di lasciare il Paese;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,14 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè il Giudice aveva fondato la propria valutazione negativa circa la credibilità del richiedente su parametri diversi da quelli normativi, e in particolare non aveva considerato la situazione generale del Bangladesh allegata dalla parte, senza valutare inoltre correttamente la situazione complessiva del Paese, il grado di violenza diffuso e indiscriminato, la compressione di diritti civili, l’applicazione della pena di morte e le pratiche di tortura nelle carceri;

1.2. con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, laddove il Giudice di merito non aveva considerato il carattere residuale della protezione umanitaria, misura volta a proteggere la persona da situazioni di vulnerabilità non tipizzate, quali nella fattispecie il pregiudizio al diritto alla salute e all’alimentazione, in considerazione della povertà diffusa e dalla sistematica violazione dei diritti fondamentali alla salute e al cibo nel paese di origine;

1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

1.4. le proposte doglianze presuppongono che la Corte di Appello abbia considerato non credibile il racconto del richiedente asilo, senza attenersi ai criteri corretti imposti dalla legge e non calando opportunamente il suo racconto nella situazione generale del Paese di origine;

1.5. il giudizio della Corte si basa, tuttavia, su specifiche affermazioni che non sono state censurate nel loro esatto contenuto, poichè il ricorrente nelle sue argomentazioni non si confronta in modo puntuale e pertinente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato;

1.6. la Corte territoriale ha infatti confermato la pronuncia di primo grado ritenendo inammissibile l’appello per “difetto di specificità dei motivi e comunque per l’inesistenza di alcuna correlazione tra i motivi di appello e le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata”;

1.7. le censure proposte risultano quindi inammissibili non essendo stata censurata tale autonoma ratio decidendi della pronuncia impugnata;

2. il ricorrente va inoltre condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre che al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, statuizione che la Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia (di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, principale o incidentale), senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 9660/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA