Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21899 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3778/2016 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 6,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE ((OMISSIS)), EQUITALIA SUD SPA ((OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza n. 14212/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

l’01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che L.D., con ricorso affidato ad un unico motivo, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 1 luglio 2015, che rigettava l’appello da esso interposto avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa Città che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione a cartella esattoriale (per infrazione a codice della strada) proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e di Roma Capitale, per infrazione al C.d.S.;

che il Tribunale riteneva che, essendo stati prodotti in giudizio il verbale di accertamento dell’infrazione e l’avviso di ricevimento che attestava l’avvenuta notificazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, non fosse necessaria, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., una seconda raccomandata;

che gli intimati Equitalia Sud S.p.A. e Roma Capitale non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile per tardiva proposizione (ciò esimendo il Collegio – il quale, in ragione di detto inemendabile vizio processuale rilevabile d’ufficio, ritiene pertanto di superare la proposta del relatore – dal dover dare contezza del contenuto delle censure) rispetto al termine semestrale di cui al vigente art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto notificato il 22 maggio 2013 (come assume lo stesso ricorrente a p. 2 del ricorso), dunque in epoca di gran lunga successiva all’entrata in vigore di detta disposizione (modificata dalla L. n. 69 del 2009);

che, difatti, la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata il 1 luglio 2015, mentre l’impugnazione è stata notificata, ad entrambe le parti intimate, in data 29 gennaio 2016: dunque, a distanza di ben oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello, senza che possa trovare nella specie applicazione la sospensione dei termini feriali dal 1 al 31 agosto (che opera a partire dal periodo feriale dell’anno solare 2015, a seguito della modifica della L. n. 742 del 1969, art. 1, ad opera del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014: tra le altre, Cass. n. 11758/2017), giacchè, ai sensi della citata L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione;

che, inoltre, opera al riguardo il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (Cass. n. 171/2012; analogamente, tra le tante, Cass. n. 8137/2014);

che, nella specie, la natura della causa come opposizione ad esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, oltre ad essere come tale evidenziata dallo stesso L. (p. 2 del ricorso), è inequivocabilmente enunciata dalla sentenza impugnata (cfr. segnatamente p. 3) quale diretto precipitato della qualificazione assunta già dal giudice di primo grado e non mutata dal giudice di appello;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva in questa sede delle parti intimate.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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