Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21898 del 30/08/2019
Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21898
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28965/2018 proposto da:
S.J., elettivamente domiciliato in Avellino Via Tranquillino
Benigni 10 presso lo studio dell’avv.to Antonio Barone che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Caserta;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1434/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/06/2019 dal Dott. MELONI MARINA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 30/3/2018 impugnata dal richiedente ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.J. contro il Ministero dell’Interno in quanto il provvedimento di diniego della commissione territoriale di Caserta risulta impugnato il 4 marzo 2016 e perciò tardivamente, oltre i 15 giorni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, nonchè art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello non ha attivato il potere istruttorio officioso e non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria al fine di accertare la reale situazione del paese di provenienza ed i fatti rilevanti al fine del riconoscimento della protezione internazionale.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè Il tribunale ha errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello non ha ritenuto esistente sulla base del racconto del ricorrente i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria e la grave violazione dei diritti umani fondamentali e ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza esaminare correttamente la situazione di violenza esistente e non ha usato informazioni aggiornate e precise sulla situazione dei paesi di origine e di transito cioè la Libia.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione
e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, artt. 2 e 10 Cost., nonchè degli artt. 112 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla forma residuale della protezione per motivi umanitari, perchè la corte territoriale ha omesso ogni valutazione in ordine alla dedotta condizione di difficoltà soggettiva del richiedente in relazione alla vicenda determinante l’espatrio, e la situazione di vulnerabilità.
Il ricorso è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi. Infatti la Corte di Appello di Napoli aveva ritenuto inammissibile l’appello avverso la sentenza di primo grado perchè non erano stati censurati i motivi processuali per i quali il Tribunale aveva dichiarato a sua volta inammissibile la domanda proposta avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta in data 16/1/2018.
Il Tribunale aveva accertato che al ricorso doveva applicarsi dell’art. 35 bis, comma 2, sopra riportato e per questo aveva ritenuto tardiva la notifica del ricorso e dichiarate inammissibile il ricorso.
Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 2, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare. Nei casi di cui all’art. 28-bis, comma 2 e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà”.
Poichè la statuizione di tardività della notifica del ricorso pronunciata dal Tribunale non venne impugnata in appello, la Corte di Appello ritenne che in mancanza di censura sul punto tale accertamento era passato in giudicato e il ricorso proposto doveva pertanto essere dichiarato inammissibile.
Tale statuizione di tardività non è stata impugnata davanti a questa Corte e pertanto il presente ricorso è inammissibile.
Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019