Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21898 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4005/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 39, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che la rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

M.M.F., ROMA CAPITALE (OMISSIS), COMUNE DI FIUMICINO,

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO, PREFETTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18889/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO

che Equitalia Sud ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma in data 23.9.2015 n. 18889 che, in accoglimento dell’atto di appello proposto da M.M.F. ha riformato sul capo delle spese di lite la decisione di prime cure con la quale il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l’opposizione proposta avverso l’atto di diffida notificato dall’Agente della riscossione per inesistenza dei titoli esecutivi, compensando tra le parti le spese di lite;

che il Tribunale, rilevato che la compensazione delle spese non era fondata sulla indicazione di gravi ed eccezionali, pronunciava la condanna in solido di tutte le parti soccombenti in primo e secondo grado (Equitalia Sud s.p.a.; Roma Capitale; Comune di San Felice Circeo; Comune di Fiumicino; Prefettura di Roma) alla rifusione delle spese dei giudizi liquidate in complessive Euro 1.350,00 oltre accessori di legge.

Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO

che il ricorso per cassazione con il quale si deduce, quale unico motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e 6, ed in parte infondato;

che Equitalia Sud s.p.a. sostiene che in quanto non legittimata a resistere nel giudizio di merito, avendo il M. proposto opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, avverso la diffida di pagamento relativa a sanzioni pecuniarie amministrative irrogate per violazione delle norme del C.d.S., ed avendo il primo Giudice accertato la inesistenza dei titoli esecutivi, alcuna responsabilità poteva ascriversi all’Agente della riscossione che non poteva pertanto considerarsi soccombente;

che se, da un lato, la qualificazione giuridica della opposizione proposta dal M. (opposizione ex art. 615 c.p.c., oppure opposizione cd. “recuperatoria” del mezzo di impugnazione previsto dalla L. n. 681 del 1989, art. 22) non risulta riscontrabile dalla esposizione del motivo in cui è omessa del tutto la trascrizione della sentenza di prime cure, sicchè non è dato a questa Corte riscontrare quali, tra i diversi vizi degli atti presupposti e degli atti della procedura di riscossione dedotti con la opposizione (dal ricorso emerge che il M. aveva contestato la pretesa deducendo la omessa notifica dei verbali di accertamento infrazione e delle cartelle di pagamento, con conseguente prescrizione dei crediti, nonchè vizi formali di tali atti per carenza di motivazione e di allegazione degli atti presupposti D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25), siano stati effettivamente accertati dal Giudice di Pace, dall’altro lato, occorre rilevare come: a) Equitalia Sud s.p.a. (succeduta ad Equitalia Gerit s.p.a.) era stata convenuta in giudizio dal M. unitamente agli altri enti titolari dei crediti in quanto tutti legittimati passivamente rispetto all’azione esercitata;

b) il Giudice di prime cura ha accolto integralmente la opposizione del M., contrastata da Equitalia Gerit s.p.a. e Roma Capitale, uniche parti costituite in quel grado di giudizio, risultate quindi “soccombenti”, unitamente alle altre parti rimaste contumaci, sussistendo quindi il presupposto ex art. 91 c.p.c., per la pronuncia sulle spese di lite anche nei confronti di Equitalia Gerit s.p.a. (nella specie il Giudice di Pace ha compensato per intero le spese del primo grado);

c) il giudizio di gravame è risultato circoscritto alla sola impugnazione della sentenza di prime cure proposta dal M. sul capo delle spese: Equitalia Sud s.p.a. non ha proposto appello incidentale, dovendo in conseguenza ritenersi passato in giudicato l’accertamento implicitamente contenuto nella sentenza di primo grado sulla legittimazione passiva (o meglio sulla titolarità passiva del rapporto controverso) di Equitalia Sud s.p.a. che, come risulta dal ricorso, aveva contestato la propria legittimazione a resistere;

che, pertanto, palesemente inammissibile è il motivo di ricorso per cassazione interamente incentrato a riproporre questioni attinenti il merito della controversia, e che avrebbero dovuto pertanto essere sollevate nei gradi di merito, laddove vengono richiamati dalla ricorrente Equitalia Sud s.p.a. precedenti giurisprudenziali volti a dimostrare la non imputabilità all’Agente della riscossione di vizi inerenti la attività di formazione del titolo esecutivo;

che in ogni caso la legittimazione passiva dell’Agente della riscossione, per giurisprudenza costante di questa Corte, deriva:

a) dall’atto (nella specie la diffida al pagamento) riferibile esclusivamente all’Agente delle riscossione che veicola la opposizione del destinatario della pretesa;

b) dalla disciplina della riscossione coattiva dei crediti delle Amministrazioni e degli enti pubblici che qualifica esplicitamente come legittimato passivo l’Agente della riscossione, imponendogli ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, di evocare in giudizio l’ente titolare del creditore, rispondendo in mancanza delle conseguenze della lite, quando la opposizione non riguardi esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi: la norma distingue pertanto tra la rilevanza esterna – nei confronti dell’opponente – della legittimazione passiva – non necessariamente cumulativa – dell’Agente della riscossione, nei cui confronti esplica comunque efficacia la pronuncia che nega il credito in quanto determinativa della inefficacia od invalidità degli atti esecutivi consequenziali, indipendentemente dalla circostanza che l’ente titolare del credito sia o meno costituito in giudizio, dalla rilevanza meramente interna del rapporto che intercorre tra l’Agente e l’ente creditore, che legittima il primo a sottrarsi alle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla soccombenza in giudizio, proponendo nello stesso giudizio – nel caso in cui la opposizione venga accolta esclusivamente per vizi afferenti gli atti presupposti di competenza dell’ente creditore – domanda di manleva nei confronti dell’Amministrazione o dell’ente pubblico sì da essere tenuto indenne da quest’ultimo degli oneri derivanti dalla condanna alle spese di lite (cfr. Corte Cass. 11.7.2016 n. 14125);

che in conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo provvedere sulle spese in difetto di difese svolte dagli intimati.

PQM

 

rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 39, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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