Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21897 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13678/2016 proposto da:

COMUNE DI LISSONE – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del

Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE

DA FABRIANO, 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAVALIERE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ERBA;

– ricorrente –

contro

V.T., F.A.C., V.A.,

V.P., SELAM S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE, 44,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentati e

difesi dall’avvocato BRUNO SANTAMARIA;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA SERVIZI MULTISETTORIALI LOMBARDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4719/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Selam sii, V.P., A. e T. e F.A.C. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, il Comune di Lissone e l’Azienda Servizi Multisettoriali Lombarda s.p.a. (ASLM), chiedendo che fosse dichiarata la cessazione, alla data del 30 giugno 1999, del contratto di locazione, stipulato il 1 luglio 1993 tra il Comune e la società Selam, avente ad oggetto un’area destinata a cabine per la riduzione del gas metano, con conseguente ordine di rilascio immediato dell’immobile previa riduzione in pristino;

che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda;

che il Tribunale accolse la domanda, accertò che il contratto di locazione era cessato alla data del 30 giugno 1999, ordinò al Comune di Lissone il rilascio del terreno e lo condannò al pagamento della somma di Euro 25.055,54 per il protrarsi dell’illegittima occupazione, con il carico delle spese di lite;

che la pronuncia è stata impugnata dal Comune soccombente e dall’ASLM s.p.a. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 15 dicembre 2015, ha rigettato l’appello ed ha condannato il Comune appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso il Comune di Lissone con atto affidato a due motivi;

che resistono la Selam s.r.l., V.P., A. e T. e F.A.C. con un unico controricorso;

che la s.p.a. ASLM non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con atto del 25 maggio 2017, il Comune di Lissone ha dichiarato di rinunciare al ricorso e i controricorrenti nulla hanno rilevato sul punto;

che, pertanto, occorre dichiarare estinto il giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con condanna del ricorrente alle relative spese;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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