Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21896 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2287-2017 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANO TAMBURRO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato POTITO FLAGELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI COSTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/02/2016, R.G.N. 248/2014.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio a seguito di Cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari resa tra R.A. e Trenitalia s.p.a., in accoglimento dell’appello proposto dal lavoratore ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Trenitalia s.p.a. nel periodo dal 13 dicembre 1991 e fino al 2004 – quando il R. era stato collocato in quiescenza con inquadramento nella Area I del c.c.n.l, profilo di operatore, e con diritto alla progressione stipendiale, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, condannando la società al pagamento delle spese dell’intero processo.

2. Il giudice del rinvio, preso atto del fatto che la sentenza della Cassazione aveva accertato la congruenza tra le emergenze dell’istruttoria svolta e l’interposizione fittizia di manodopera; ha ritenuto di doversi limitare a dichiarare l’esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società che aveva appaltato negli anni il servizio di manipolazione carica e piccola manutenzione delle batterie di accumulatori presso le Officine Carica Accumulatori delle Ferrovie dello Stato (ultima la SOGESER s.r.l. che lo aveva licenziato) ed il diritto alla progressione stipendiale, nei limiti della prescrizione quinquennale, maturata a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, condannando la società al pagamento delle spese dell’intero processo.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Trenitalia s.p.a. affidato ad un unico motivo al quale oppone difese con controricorso R.A.. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 383,384,394 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza sarebbe nulla in quanto si sarebbe sottratta all’obbligo di verificare in concreto la sussistenza, sulla base delle censure formulate nell’appello e delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza di cassazione, dell’interposizione fittizia denunciata.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. La sentenza della Cassazione che ha disposto il rinvio al giudice di merito ha affermato quali sono i principi di diritto che consentono di distinguere l’interposizione fittizia di mano d’opera dall’appalto lecito ed ha verificato che la motivazione della sentenza di appello era insufficiente sollecitando un nuovo esame delle emergenze istruttorie. Ne consegue che la Corte del rinvio doveva procedere ad un riesame del materiale probatorio per arrivare ad affermare l’esistenza o meno dell’interposizione sulla base dei canoni giuridici delineati nella sentenza di cassazione. La Cassazione evidenziava infatti che le “testimonianze, riportate nel ricorso per cassazione, disattese dalla Corte d’Appello, e per le quali non si rinviene specifica e circostanziata contestazione nel controricorso, assumono rilievo ai fini della decisione e devono a tal fine essere valutate.” Una tale attività è mancata da parte della Corte di appello, che ha ritenuto l’accertamento che si imponeva in seguito alla sentenza della Corte di legittimità come implicitamente già compiuto dalla medesima.

5.2. Va qui ribadito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr. Cass.14/01/2020 n. 448).

6. In conclusione per le ragioni sopra esposte la sentenza deve essere cassata e rinvita alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame delle emergenze istruttorie per verificare l’esistenza o meno dell’interposizione fittizia denunciata.

6.1. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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