Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21896 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18705/2016 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO
QUINTARELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PATINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO PATINI;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 1023/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A. (MPS), quale incorporante la Banca Antonveneta s.p.a. (giusto atto rogato dal Notaio Z.M. in (OMISSIS) in data 22/12/2008 rep. (OMISSIS)), impugna la sentenza App. Roma 17.02.2016, n. 1023/2016, reiettiva dell’appello avverso la sentenza Trib. Cassino 2.7.2009 con la quale è stata dichiarata l’inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 2, delle rimesse effettuate, nell’anno anteriore al suo fallimento (dichiarato in data 28/05/2003), dalla (OMISSIS) s.r.l. nei due conti correnti da questa intrattenuti presso le filiali dell’odierna ricorrente;
che la corte, ritenendo circoscritto il gravame alla sola pronuncia d’inefficacia di due pagamenti sul conto anticipi 11625/3 per Lire 285.146.40 (5.3.2003) e Lire 12.394,97 (11.3.2003), ha ritenuto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. Fall., art. 67, comma 2, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, rilevando che: a) le rimesse effettuate sul conto scoperto, sebbene provenienti da crediti ceduti pro so/vendo alla Banca a seguito di operazioni di anticipo fatture, siano pienamente revocabili, in virtù della funzione satisfattoria del contratto di cessione che, di riflesso, inficia anche i singoli pagamenti effettuati in esecuzione; b) vi siano gli elementi indiziari idonei a ritenere raggiunta la conoscenza effettiva da parte dell’accipiens dello stato d’insolvenza del debitore all’epoca dei pagamenti;
considerato che la ricorrente, con tre motivi, impugna la sentenza lamentando, essenzialmente in punto di elemento oggettivo dell’azione: 1) il vizio di motivazione art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5, sostenendo l’incomprensibilità della pronuncia nella parte in cui non motiva correttamente la dichiarazione d’inefficacia dei singoli pagamenti; 2) la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e della disciplina codicistica in materia di cessione del credito, per aver dichiarato la inefficacia dei pagamenti eseguiti dal terzo in ottemperanza alla cessione suddetta senza prima revocare quest’ultima; 3) in subordine, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 67, comma 2, per avere in ipotesi revocato, ritenendolo anomalo, il contratto di cessione, sebbene ciò non fosse stato oggetto della domanda della curatela e senza che tale revoca possa ritenersi ricompresa nella proposta azione revocatoria relativa ai meri pagamenti, attesa l’autonomia delle singole ipotesi revocatorie previste dai vari numeri del primo e secondo comma della legge fallimentare;
che il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso, illustrato anche da memoria;
ritenuto, all’esito dell’esame in camera di consiglio, che nella specie non sussistono le condizioni per decidere la causa ex art. 380 bis c.p.c..
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018