Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21895 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. III, 30/07/2021, (ud. 21/06/2021, dep. 30/07/2021), n.21895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 23573 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

B.D.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura in calce allegata al ricorso, dall’avvocato Claudio

Defilippi, (C.F.: DFL CLD 68L23 E4633);

– ricorrente –

nei confronti di:

T. & T. S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

liquidatore, legale rappresentante pro tempore, T.M.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avvocato Alessandro Boienti, (C.F.: BNT LSN 54C04 F423N);

– controricorrente-

nonché

EDITRICE STAMPARE S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

liquidatore A.G.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

151/2018, pubblicata in data 16 gennaio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7

luglio 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

lette le conclusioni motivate scritte del pubblico ministero, in

persona del sostituto procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un processo di espropriazione forzata di crediti, B.A.D., quale creditore procedente, ha promosso giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nei confronti della società T. & T. S.r.l. (terza pignorata) e della società Editrice Stampare S.r.l. (debitrice esecutata), chiedendo accertarsi che la prima era debitrice della seconda.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato cessata la materia del contendere, con condanna dell’attore B. al pagamento delle spese di lite in favore della T. & T. S.r.l..

La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello del B. ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della Editrice Stampare S.r.l. (società frattanto estinta e cancellata dal registro delle imprese).

Ricorre il B., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la T. & T. S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

E’ stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Con ordinanza n. 17263 in data 18 agosto 2020 la trattazione è stata differita, in attesa della decisione del giudizio di legittimità costituzionale sulle norme relative alla possibilità che giudici onorari siano chiamati a comporre collegi decidenti in corte di appello.

E’ stata quindi disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), convertito con modificazioni in L. 28 maggio 2021 n. 76.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si premette che la normativa sulla composizione dei Collegi delle Corti di appello con giudici onorari può ancora trovare applicazione, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2021 n. 41.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2495 c.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per vizio di motivazione (art. 111 Cost., artt. 132 e 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.) e contestuale violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 331 c.p.c.”.

I primi due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

La corte di appello ha ritenuto che, essendo estinta e cancellata dal registro delle imprese la società Editrice Stampare S.r.l., litisconsorte necessaria nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (quale debitrice esecutata), il contraddittorio, nel processo di secondo grado, avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei soci della stessa e non del liquidatore ormai cessato dalla carica. Non avendo l’appellante a tanto provveduto, ha dichiarato il gravame inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

Il ricorrente sostiene di avere invece correttamente instaurato il contraddittorio, notificando il relativo atto al liquidatore della società, onde l’impugnazione avrebbe dovuto essere decisa nel merito.

L’assunto è infondato.

La decisione impugnata risulta infatti, sul punto, conforme all’indirizzo di questa Corte, ormai consolidato (e che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare), secondo il quale nei rapporti giuridici pendenti che fanno capo alla società estinta e cancellata dal registro delle imprese succedono i soci (nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali), onde gli unici legittimati passivi, laddove sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei successori della società, sono proprio i suoi soci, non il liquidatore o l’amministratore (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323 – 01: “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”; conf.: Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, Rv. 625326 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18923 del 08/08/2013, Rv. 627846 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9828 del 13/05/2015, Rv. 635399 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20358 del 09/10/2015, Rv. 636909 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 15177 del 22/07/2016, Rv. 640969 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21105 del 19/10/2016, Rv. 642616 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 15/11/2016, Rv. 642411 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20155 del 18/08/2017, Rv. 645498 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 17492 del 04/07/2018, Rv. 649892 – 01; Sez. L, Sentenza n. 18465 del 12/07/2018, Rv. 649871 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13593 del 21/05/2019, Rv. 654200 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019, Rv. 654262 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 29969 del 19/11/2019, Rv. 655918 – 01, secondo cui, in particolare, “nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, viene meno il suo potere di rappresentanza dell’ente estinto e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all’atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 e art. 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto”)

3. Il mancato accoglimento dei primi due motivi del ricorso con la conferma dell’inammissibilità del gravame – determina l’assorbimento delle ulteriori censure avanzate dal ricorrente, relative ai “motivi di appello non esaminati”, censure che attengono al merito correttamente non affrontato dal giudice del gravame dopo il rilievo dell’inammissibilità di questo e che per completezza si riportano comunque di seguito:

“la. Sulla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 185 c.p.c. e ss., sul tentativo di conciliazione e sulla erronea e contraddittoria ricostruzione in fatto operata dal Tribunale di Milano.

2.a) Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.;

3.a) Sulla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1188 c.c.: nullità del pagamento di T. & T. S.r.l. in favore di Editrice Stampare S.r.l.: violazione dell’art. 1188 c.c. – Indebito soggettivo ex artt. 2033 e 1189 c.c. – Arricchimento senza giusta causa;

4.a) Sulla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 91 c.p.c.”

4. Con l’ultimo motivo del ricorso (rubricato come motivo 5) si denunzia “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 91 c.p.c.”.

Anche questo mezzo di censura – con il quale il ricorrente chiede la cassazione del capo della decisione impugnata relativo alla sua condanna alle spese del secondo grado in virtù dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi del suo ricorso – non può trovare accoglimento, a seguito del mancato accoglimento, nel merito, del ricorso stesso.

5. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

 

 

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