Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21895 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24233/2009 proposto da:

P.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI

Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATI

PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9.01.2009, P.S. adiva la Corte di appello di Genova chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione del subito danno non patrimoniale, prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 3.04 – 11.06.2009, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’istante la somma di Euro 4.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 900.00, con gli accessori di legge. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il P. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo civile d’indole risarcitoria da incidente stradale, da lui introdotto, dinanzi al Tribunale di Prato, con atto di citazione del 18-20.07.1994, deciso in primo grado con sentenza depositata il 24.01.2001 (6 anni e 6 mesi), assoggettata il 19.03.2001 ad appello deciso con sentenza depositata il 4.07.2003 (2 anni e 4 mesi), impugnata con ricorso in sede di legittimità, del 19-20.07.2004, deciso con sentenza del 7.12.2007 (3 anni e circa 5 mesi), di cassazione con rinvio, fase questa iniziata il 17.03.2008 e definita in via transattiva il 9.01.2009;

– che la durata ragionevole di detto processo poteva essere fissata in 4 anni per il primo grado, in 3 anni per il secondo ed in 2 anni per il giudizio di legittimità;

– che mentre il giudizio di appello e quello di rinvio avevano avuto durata congrua, quello di primo grado e quello di cassazione avevano, invece, ecceduto il tempo ragionevole di definizione per un periodo pari rispettivamente a circa 2 anni e mezzo e ad 1 anno e mezzo;

– che la controversia non era di particolare complessità;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, complessivamente quantificabile in 4 anni, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato all’attualità, attese le peculiarità del caso, in ragione di Euro 1.000,00 ad anno.

Avverso questo decreto il P. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, notificato il 7.12.2009 al Ministero della Giustizia, che ha resistito con controricorso notificato il 17.12.2009, anche eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il P. denunzia:

1. “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia – Violazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2, ed all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la L. n. 848 del 1955, nonchè dei parametri adottati dalla Corte Europea per l’accertamento del periodo di ragionevole durata del processo presupposto”.

2. “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia – Violazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2 ed all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la L. n. 848 del 1955, nonchè dei parametri adottati dalla Corte Europea per l’accertamento del periodo di ragionevole durata del processo presupposto”.

Inerendo il ricorso al decreto della Corte di appello di Genova, depositato l’11.06.2009, entrambi i dedotti motivi sono inammissibili per violazione dell'(abrogato) art. 366 bis c.p.c., risultando privi sia dei quesiti di diritto e sia del momento di sintesi conclusiva dei prospettati vizi motivazionali.

Giova anche ricordare, che alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (cfr., Cass. n. 7119 del 2010).

Il P., soccombente, va condannato al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il P. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA