Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21895 del 16/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21895 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 13741-2013 proposto da.:’
VACCA GIUSEPPE VCCGPP5OR14B789P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE SIRTORI 56, presso lo studio
dell’avvocato MARINELLI VITTORIO AMEDEO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente
contro
FALLIMENTO INTERFOOD SRL (già Interfood SpA) in persona
del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FILIPPO CORRIDONI 25, presso lo studio dell’avvocato
GRATTERI LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controrkorrente

Data pubblicazione: 16/10/2014

Asetit

avverso la sentenza n. 5903/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 23/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

chiesto la rimessione in termini;
udito per il controricorrente l’Avvocato Giuseppe Femia (per delega
avv. Luca Gratteri) che si riporta agli scritti.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata, e regolarmente comunicata, la seguente
relazione: “Il consigliere relatore, rilevato che Giuseppe Vacca ha
proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 23
novembre 2012 e non notificata, con la quale la Corte d’appello di
Roma ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello dallo
stesso proposto avverso la sentenza del 10 novembre 2009 con cui il
Tribunale di Roma, nella contumacia del Vacca, aveva dichiarato
l’inefficacia, ex art. 67, comma 2, Lfall., dei pagamenti effettuati in suo
favore dalla Interfood S.r.L

in bonis;

che la Curatela del Fallimento Interfood S.r.l. resiste con
controricorso;
considerato che con l’unico motivo il ricorrente censura, sotto il
profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e
della nullità della sentenza impugnata (artt. 137 e segg., 152 e segg., 325
e segg., 345, 99, 112 e 115 cod.proc.dv., 2697, 2909 cod.civ., 3 e 24
Cost.), oltre che del vizio di motivazione, la decisione della corte di
merito per avér omesso di esaminare quanto da lui eccepito in appello,
che cioè la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado,
Ric, 2013 n. 13741 sez. M1 – ud. 23-04-2014
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udito per il ricorrente l’Avvocato Vittorio Amedeo Marinelli che ha

eseguita ex art143 cod.proc.civ. mediante deposito presso la Casa
Comunale di Savona, era inesistente o comunque nulla (poichè, al
momento della notifica stessa, aveva da circa un anno trasferito la
propria residenza da Savona a Roma), ed egli aveva appreso della
esistenza del giudizio solo con la notifica della sentenza di primo

ritenuto che la denuncia di nullità della sentenza impugnata, per
omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della notifica dell’atto
introduttivo del giudizio di primo grado, appare fondata;
che invero la motivazione della sentenza non appare dar conto in alcun
modo della formulazione della eccezione -evidentemente sollevata ai
sensi e per gli effetti dell’art.327 comma 2 cod.proc.civ. e quindi al fine
di giustificare il superamento del termine di cui al primo comma del
medesimo art.327- limitandosi a constatare l’avvenuto decorso del
termine stesso; che, ciò posto, non sembrando necessari ulteriori
accertamenti di fatto in ordine alla suddetta eccezione (in merito alla
quale peraltro le parti nei rispettivi atti difensivi hanno ampiamente
discusso), appare legittimo, tenendo anche presente il principio di
ragionevole durata del processo, procedere al suo esame in questa
sede, a norma dell’art.384 comma 2 cod.proc.civ. (cfr.tra molte:
S.U.n.13617/12; Sez.5 n.24914/11; n.5139/11);
che l’eccezione appare priva di fondamento, atteso che: a)è
incontroverso (cfr.pag.8 ricorso) che, al momento della notificazione, il
Vacca risultasse irreperibile nei registri anagrafici del Comune di
Savona, ove risultava invece residente dalla documentazione della
società fallita; b)ciò trova del resto conferma nella relata di tentata
notifica dell’atto nel luogo conosciuto in Savona, non perfezionata per
trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto; c)il Vacca non ha
neppure allegato da quali elementi la controparte potesse trarre la
Ric. 2013 n. 13741 sez. M1 – uci, 23-04-2014
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grado, unitamente all’atto di precetto, nel suo domicilio di Roma;

conoscenza del suo trasferimento a Roma un anno circa prima della
data di notifica, sì che priva di rilevanza appare la produzione del
certificato anagrafico del Comune di Roma attestante tale circostanza,
al pari del riferimento alla notifica del titolo esecutivo presso il
domicilio di Roma, essendo successiva di anni alla notifica dell’atto di

che quindi, apparendo pienamente valida la notificazione della
citazione in primo grado mediante il procedimento previsto dall’art.143
cod.proc.civ. (con quanto ne consegue ai fini dell’inapplicabilità
dell’art.327 comma 2 cod.proc.civ.), merita conferma la declaratoria di
inammissibilità del gravame proposto dal Vacca;
Per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio a norma dell’art. 380 bis cod.proc.dv. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato. ”

2. All’esito dell’odierna camera di consiglio, il Collegio condivide le
considerazioni svolte in fatto e in diritto nella relazione, tenendo anche
presente che nella specie la prova del trasferimento della residenza —
mediante la doppia dichiarazione prevista dall’art.31 disp.att.cod.civ.in data anteriore alla notifica della citazione in primo grado non risulta
fornita dal Vacca. Il quale del testo ha omesso di depositare nel
termine di legge memoria difensiva.
Pertanto la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito a
norma dell’art384 cod.proc.civ., deve respingersi l’eccezione proposta
dal Vacca in appello a norma dell’art.327 comma 2 proc.civ., con
conseguente declaratoria della inammissibilità dell’appello stesso.
Le ragioni della decisione e l’esito complessivo del processo
giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del
giudizio di appello e di questo giudizio di cassazione.
P. Q.M.
Ric. 2013 n. 13741 sez. M1 – ud. 23-04-2014
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citazione;

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza imptignata e, decidendo
nel merito, dichiara inammissibile l’appello, compensando tra le parti le
spese del giudizio di appello e di questo giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, da atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ha Sezione sestaprima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2014

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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