Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21895 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17723/2017 proposto da:

FALLIMENTO C.C.D., in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIUSI 31, presso lo

studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO GRANATA;

– ricorrente –

contro

LI.SA. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE LORENZO

CAMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2165/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

La Corte osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Tribunale di Varese pronunciava, su ricorso del Fallimento di C.C.D., un decreto ingiuntivo nei confronti di LI.SA. s.r.l.. Il provvedimento monitorio si fondava sulla sentenza resa dallo stesso Tribunale: pronuncia – questa – con cui era stato dichiarato inefficace il contratto di cessione di leasing intercorso tra C. (all’epoca in bonis) e l’ingiunta e condannata inoltre quest’ultima alla restituzione del bene oggetto del contratto, consistente in una gru completa di accessori; l’importo portato dal decreto ingiuntivo, pari a Euro 11.850,00, costituiva una parte dell’indennità dovuta al Fallimento per il godimento del bene che, stante la dichiarata inefficacia, risultava posto in atto da LI.SA. senza titolo.

L’opposizione proposta veniva respinta e la società intimata era condannata al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., comma 2, per l’impiego, negli atti processuali, di espressioni sconvenienti o offensive.

2. – Interposto gravame, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 luglio 2017, riformava la sentenza di prime cure: revocava il decreto ingiuntivo opposto e negava la spettanza del risarcimento di cui si è appena detto. Il giudice distrettuale osservava che la sentenza con cui era stata dichiarata l’inefficacia della cessione del contratto di leasing posta a base del decreto impugnato era stata impugnata e che la Corte di appello aveva dichiarato nulla la stessa rimettendo la causa al giudice di primo grado; in seguito – è stato spiegato – quest’ultimo aveva respinto le domande del fallimento. Se ne desumeva – ad avviso della Corte di merito che il decreto ingiuntivo andasse revocato, essendo stata accertata l’inesistenza del diritto di credito del Fallimento all’indennità di occupazione. Lo stesso giudice distrettuale, con riferimento alla condanna risarcitoria, osservava, poi, che le espressioni censurate, pur essendo offensive e sconvenienti, presentavano attinenza con la tesi difensiva prospettata da LI.SA. ed erano comunque dirette a indirizzare la decisione del Tribunale: sicchè doveva escludersi competesse il domandato risarcimento.

3. – La sentenza è impugnata per cassazione con tre motivi dal Fallimento di C.C.D.; resiste con controricorso LI.SA. s.r.l..

4. Col primo motivo è dedotta la violazione o l’erronea

applicazione dell’art. 336 c.p.c., comma 2. Assume il ricorrente che la Corte di Milano aveva fatto impropriamente riferimento a tale disposizione; il giudice del gravame avrebbe infatti dovuto tener conto che il rapporto tra i due giudizi (quello da essa deciso e quello avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia della cessione del contratto di leasing) si ravvisava una relazione di pregiudizialità e che la causa pregiudicante era pendente.

Col secondo mezzo viene denunciata la violazione dell’art. 295 c.p.c.. Si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello vertente sull’inefficacia della cessione.

Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione o erronea applicazione dell’art. 89 c.p.c.. Assume il ricorrente che la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per l’uso di espressioni sconvenienti o offensive risultava essere incomprensibile ed illogica e che la condotta processuale di controparte, che aveva attribuito alla curatela intenti e comportamenti fraudolenti, non poteva integrare un “apporto utile all’oggetto della causa” ed escludere, quindi, la responsabilità che era stata invocata.

A seguito di proposta del relatore, si è fatto luogo alla fissazione dell’adunanza della Corte per la trattazione della causa in Camera di consiglio.

Il Collegio, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, ritiene che non si ravvisi una evidenza decisoria tale da permettere la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè esso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione tabellarmente competente.

P.Q.M.

La Corte:

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione prima.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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