Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21894 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10931/2008 proposto da:

PONZIO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52,

presso l’avvocato COSTANZO Maurizio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LABANCA ANGELA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso l’avvocato DI PIERRO Nicola, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTI ANTONIO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LA BANCA ANGELA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ponzio Costruzioni srl proponeva reclamo avverso il decreto del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato esecutivo il lodo arbitrale emesso l’11.7.07 nella controversia tra la predetta società e B. A..

La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza depositata il 6.2.08 rigettava il reclamo.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione la Ponzio Costruzioni srl sulla base di due motivi illustrati con memoria cui resiste con controricorso la B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso la ricorrente denuncia la nullità ovvero l’invalidità dell’exequatur in quanto concesso da un giudice onorario del tribunale.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

L’art. 824 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis, prevede che “salvo quanto disposto dall’art. 825 c.p.c., il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.

L’art. 825 c.p.c., invece, sempre nel testo vigente successivo alla riforma del 2006, stabilisce che la parte che intenda avvalersi del lodo deve depositarlo con la prescritta documentazione presso la cancelleria del tribunale e quest’ultimo “accertata la regolarità formale del lodo lo dichiara esecutivo con decreto”.

La citata attuale normativa ha sostanzialmente reintrodotto per alcuni aspetti la vecchia normativa, applicabile dopo la novella del 1983 e fino alla riforma operata dalla L. n. 24 del 1994, laddove ha riconosciuto al lodo efficacia di sentenza alla pari di quella emessa dall’autorità giudiziaria sia pure anticipando i predetti effetti al momento dell’ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, mentre la novella del 1983 attribuiva siffatto effetto al momento in cui il Pretore emanava il decreto di esecutività.

Tuttavia poichè anche la novella del 1983 attribuiva (art. 823, u.c.) al lodo “efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione”, la rilevanza dell’exequatur restava, nella sostanza, confinata al profilo della esecutività del lodo.

In tal senso ben può ritenersi applicabile al caso di specie quanto già affermato dalla giurisprudenza nel vigore della citata novella del 1983 (v. Cass. 4986/98; Cass. 6407/96).

A tale proposito deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla sentenza arbitrale, nè da quello della definitività, esistendo diversi strumenti per rimuoverne la efficacia.

Quanto a tale ultimo requisito, si osserva che da un canto è esperibile l’impugnazione della sentenza arbitrale ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 5 (in tal sede potendosi dedurre il vizio del “procedimento costitutivo”) in cui si potrà dibattere dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 823 (in particolare di quello di cui al n. 7), e controvertere quindi sulla effettiva acquisizione della natura di sentenza da parte del lodo in un ordinario giudizio di cognizione, con conseguente esclusione dell’attitudine del provvedimento di concessione sull’exequatur, a pregiudicare i diritti soggettivi scaturitoli dal rapporto definito con il lodo arbitrale (v. Cass. 4986/98; Cass. 6407/96).

Per altro verso, sono esperibili, ricorrendone i presupposti, i rimedi della opposizione alla esecuzione od agli atti esecutivi (Cass. 7761/03Cass. 7268/01Cass. 4986/98).

Quanto poi ancora alla decisorietà, dal combinato disposto degli artt. 824 bis e 825 c.p.c., una volta che il lodo produce gli effetti della sentenza dell’autorità giudiziaria dalla data dell’ultima sottoscrizione e che solo successivamente il tribunale ne dichiara l’esecutività, risulta evidente che quest’ultimo provvedimento è privo di qualunque carattere decisorio risultando limitata la sua rilevanza alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo.

In tal senso, come già ricordato, l’exequatur apposto dal tribunale al lodo, in caso di rigetto del reclamo da parte della Corte d’appello, potrà essere impugnato in sede di opposizione all’esecuzione trattandosi di un provvedimento del tutto distinto rispetto al lodo.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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