Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21894 del 16/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21894 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 12794-2013 proposto da:
CURAI ELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ ISI SAS DI
GORGONE GIROLAMO e del socio accomandatario GORGONE
GIROLARO, 00736120825, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SOMALIA 250, presso lo studio
dell’avvocato PUNZO FRANCESCO, che li rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CHIOVARI NINO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
ANGELICO 70, presso lo studio dell’avvocato PANSINI
GIOVANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CRISPINO IPPOLITO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/10/2014

avverso la sentenza n. 405/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 17/02/2012, depositata il 19/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti, rilevato che la
Curatela del Fallimento ISI S.a.s di Gorgone Girolamo e del socio
accomandatario Gorgone Girolamo, con atto notificato il 2 maggio
2013, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il
19 marzo 2013 e non notificata, con la quale la Corte di Palermo ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Palermo pubblicata in data 25 settembre 2007 che ha
rigettato la domanda della curatela volta a far condannare il convenuto
al rilascio di un box e al pagamento dell’indennità dovuta a titolo di
risarcimento danni per detenzione illegittima “o comunque inefficace o
inopponibile alla curatela”;
che l’intimato resiste con controricorso;
considerato che con il primo motivo il ricorrente censura, sotto il
profilo della nullità della sentenza, le statuizioni con cui la corte di
merito ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’ art. 345 cod. proc. civ., il
primo motivo di appello -concernente l’inopponibilità al fallimento, ex
art.45 1.fall., di una scrittura privata non trascritta- perchè riguardante
l’applicazione di una norma mai invocata dall’appellante nel primo
grado di giudizio; che con il secondo motivo si denuncia, sotto il
profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 1.fall.,
l’affermazione con cui la suddetta Corte ha ritenuto non applicabile la
Ric. 2013 n. 12794 sez. M1 – ud. 23-04-2014
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SCALDAFERRI.

citata norma “stante il non contestato difetto della posizione di terzo
da parte della curatela”; che con il terzo motivo l’odierno ricorrente
lamenta la nullità della sentenza, quanto alla ritenuta inammissibilità del
secondo motivo di appello, per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.;

possono essere esaminati congiuntamente, e appaiono fondali;
che, quanto al primo profilo, la Curatela ha, sin dall’inizio del giudizio
di primo grado, espresso la medesima pretesa giudiziale, diretta al
rilascio del box per detenzione non giustificata da un titolo opponibile
al fallimento: non sembra che, fermi restando il petitum e la causa
petendi, la mera “invocazione di una norma di legge” (art.45 1.fall.) non
indicata dalla parte in primo grado, a sostegno della suddetta
inopponibilità, possa costituire violazione del divieto di domande o
eccezioni nuove in appello, considerando che la individuazione delle
norme di diritto da applicare ai fini della decisione della controversia
compete al giudice, senza alcun vincolo rispetto alle indicazioni delle
parti (cfr. ex rnultis Cass. n. 20652/09; n. 24055/08; n.15496/07);
che fondato appare anche il secondo profilo di doglianza, giacchè il
riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al “non contestato
difetto della posizione di terzo in capo alla Curatela”, appare —oltre
che erroneamente implicante la sussistenza di un onere di
contestazione non già di un fatto bensì di una valutazione in diritto
quale quella in questione- non pertinente al disposto dell’art.45 1.fall., la
cui applicazione non sembra richiedere affatto un’indagine sulla
sussistenza o non della qualità di terzo in capo al curatore del
fallimento, rilevante semmai ad altri fini (cfr.art.2704 cod.civ.); che
d’altra parte non appare condivisibile la tesi del controricorrente
secondo cui si sarebbe formato il giudicato interno sulla questione,
posto che dall’esame degli atti -consentito nella specie (cfr.ex multis
Ric. 2013 n. 12794 sez. M1 – ud. 23-04-2014
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ritenuto che i primi due motivi, in quanto strettamente connessi,

Cass.n.21856/04)- appare come l’affermazione del tribunale in ordine
alla irrilevanza (stante per l’appunto il ritenuto difetto della qualità di
terzo in capo al curatore che aveva agito) della mancanza di data certa
della scrittura esibita dal convenuto a giustificazione della propria

di appello nel quale ha evidenziato (cfr.pag.4) come l’inopponibilità al
fallimento del contenuto della scrittura stessa derivi non già dalla
mancanza di data certa (art.2704 cod.civ.) bensì dalla sua omessa
trascrizione in data anteriore alla declaratoria del fallimento stesso
(art.45 1.fall.);
che il terzo motivo appare assorbito;
Per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio a norma dell’ art. 380 bis cod. proc. civ. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto.”
2. Il Collegio, all’esito della odierna adunanza in camera di consiglio,
condivide le considerazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione.
Non ritiene, in particolare, meritevoli di accoglimento le contestazioni
espresse dal controricorrente nella memoria depositata nel termine di
legge, là dove si insiste nell’affermare che fosse precluso al Fallimento,
in sede di appello, il riferimento al disposto dell’art.45 1.fall. a sostegno
della (tempestivamente) dedotta inopponibilità nei suoi confronti del
contratto di compravendita concluso dalla società in bonis, stante il
preteso giudicato interno formatosi sulla affermazione del Tribunale
relativa al difetto della qualità di terzo in capo al Curatore. Al riguardo
merita invero condivisione il rilievo, contenuto nella relazione,
secondo cui quella affermazione, espressa dal primo giudice (sulla base
di un orientamento espresso da Cass.n.3657/84) a sostegno della
statuita sussistenza —perché non contestata dal fallimento- della data
certa della scrittura di compravendita, risulta puntualmente censurata
Ric. 2013 n. 12794 sez. M1 – ud. 23-04-2014
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detenzione sia stata puntualmente contestata dalla Curatela con l’atto

in atto di appello dall’odierno ricorrente, il quale ha ivi fondatamente
dedotto come l’inopponibilità al fallimento del contenuto della
scrittura derivi non già dalla mancanza di data certa bensì dalla sua
omessa trascrizione in data anteriore alla sentenza dichiarativa (art.45

Si impone dunque, in accoglimento del ricorso, la cassazione della
sentenza impugnata, con il rinvio della causa per un nuovo esame alla
Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale
provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa
la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo
in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di
cassazione. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, da
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consig o della sezione sestaprima civile della Corre suprema di cassazione,

3 aprile 2014

1.fall.).

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