Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21894 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3326-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO e ANTONINO SGROI;

– ricorrenti principali –

contro

COOPERATIVA ANDROMEDA S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, rappresentata e

difesa dall’avvocato BIAGIO CARTILLONE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S.;

– ricorrenti principali – resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 401/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/07/2014, R.G.N. 743/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 22 luglio 2014, la Corte di Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che, qualificati come rapporti di lavoro subordinato i rapporti di associazione in partecipazione oggetto di accertamento ispettivo, in parziale accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale aveva ritenuto applicabile alla società cooperativa Andromeda a r.l., ai fini della determinazione della retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale, il CCNL Terziario anzichè il CCNL Trasporto, Merci e Logistica, come ritenuto dall’INPS;

2. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese la Cooperativa Andromeda a r.l., con controricorso, e ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo avverso il capo della sentenza che aveva ritenuto indimostrato che le quietanze di versamento si riferissero ai lavoratori indicati nell’accertamento ispettivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. con l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989, l’INPS denuncia l’inesatta individuazione della contrattazione collettiva applicabile, ai fini della determinazione della retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale, e l’erronea interpretazione della normativa sul minimale contributivo con riferimento all’attività espletata dalla cooperativa e contemplata nel contratto di appalto per plurimi servizi concluso con la s.p.a. SDA Express Courier (servizi inerenti smistamento, facchinaggio, movimentazione di merce e pulizie presso il Gateway di (OMISSIS)) a nulla rilevando nè la disposizione regolamentare della cooperativa che rinviava, per la disciplina residuale, al CCNL Terziario, nè la circostanza che la cooperativa non avesse aderito alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Trasporto, Merci e Logistica;

4. la questione in esame è incentrata esclusivamente sull’imponibile contributivo e il minimale contributivo da calcolare con riferimento al CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, come ritiene l’INPS sulla scorta dell’accertamento ispettivo, del contratto di appalto e dell’attività effettivamente espletata, anzichè al CCNL Terziario;

5. il ricorso è da accogliere;

6. questa Corte di cassazione, anche dopo Corte Cost. n. 59 del 2013 intervenuta a chiarire l’intreccio tra obblighi retributivi assunti dalla cooperativa nei confronti dei soci lavoratori e obblighi contributivi nei confronti degli Enti previdenziali, ha avuto modo di enunciare più volte il principio, ora riaffermato, secondo il quale “l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore” (v., fra le altre, Cass. nn. 12166 del 2019, 13391 e 14129 del 2004; Cass., Sez. U., n. 11199 del 2002);

7. nella presente fattispecie non si tratta di individuare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale quale parametro legale di calcolo del minimale contributivo, in quanto la pretesa contributiva accertata in sede ispettiva è fondata sul presupposto che il trattamento retributivo previsto per il CCNL Trasporto importi una maggiore entità dell’obbligazione contributiva rispetto a quanto versato dalla cooperativa;

8. la sentenza impugnata risolve tale questione controversa ritenendo pacifica, perchè affermata dallo stesso Istituto previdenziale, l’applicazione del CCNL Terziario e non ravvisando alcun motivo per discostarsi dal CCNL in concreto applicato agli altri soci;

9. l’interpretazione del legittimo parametro dell’imponibile contributivo attraverso tali scarni e apodittici argomenti costituenti la ratio decidendi è del tutto avulsa dall’interpretazione del minimale contributivo alla stregua dei richiamati principi e in coerenza con la comparazione tra la contrattazione collettiva applicata dalla cooperativa con l’attività effettivamente svolta dai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto e alla quale rapportare il minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, tenuto conto degli accordi sindacali di maggior favore per i lavoratori;

10. il ricorso incidentale, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto la pretesa della società di compensare, con i versamenti eseguiti alla gestione separata per gli stessi lavoratori, gli interessi chiesti dall’INPS, è inammissibile;

11. invero il mezzo d’impugnazione denuncia un’omessa pronuncia sulla non debenza degli interessi senza tuttavia indicare l’atto d’appello e trascrivere l’esatta formulazione del motivo di gravame avverso la statuizione di prime cure e, del pari, è inammissibile là dove lamenta una mancata contestazione, da parte dell’INPS, circa la riferibilità dei versamenti, effettuati alla gestione separata, ai lavoratori oggetto di accertamento ispettivo, doglianza che si sarebbe dovuta veicolare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 dimostrando, con il deposito del ricorso introduttivo di lite e della memoria di costituzione dell’INPS, l’eventuale introduzione nel giudizio della questione dei versamenti dei contributi alla gestione separata in riferimento ai soci con contratto di associazione in partecipazione per i quali il rapporto era stato qualificato di lavoro subordinato;

12. peraltro, a tal fine non rileva la trascrizione, che si legge a pagina 12 del controricorso con ricorso incidentale, del riepilogo dei versamenti, perchè la società evoca un documento ma per costante giurisprudenza di legittimità il principio di non contestazione è inapplicabile alle prove, testimoniali, documentali o periziali che siano (v., fra le altre, Cass. n. 6606 del 2016; Cass. n. 3126 del 2019);

13. la sentenza va, pertanto, cassata in parte qua, dichiarato inammissibile l’incidentale, e per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo perchè proceda a nuovo esame alla luce di quanto sin qui detto;

14. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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