Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21894 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21894
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1276/2017 proposto da:
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO
CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARTURO BOTTI, DANTE
ABBONDANZA;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo
studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 519/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – Con sentenza non definitiva del 21 gennaio 2014 la Corte d’appello di Brescia, provvedendo in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da Z.S. nei confronti di Unicredit Banca S.p.A., appellante principale, ha determinato nell’importo di Lire 1.157.049.500, pari a Euro 597.566,19, il danno cagionato allo Z. dagli inadempimenti posti in essere dalla banca nell’ambito di un rapporto contrattuale avente ad oggetto investimenti in prodotti finanziari.
Con sentenza definitiva del 6 giugno 2016 la stessa Corte d’appello ha determinato il menzionato importo in Lire 1.229.400.655, pari a Euro 634.932,45.
2. – Per la cassazione della sentenza Z.S. proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria.
Unicredit S.p.A. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il Collegio ritiene che la causa debba essere rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018