Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21894 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1276/2017 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARTURO BOTTI, DANTE

ABBONDANZA;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 519/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con sentenza non definitiva del 21 gennaio 2014 la Corte d’appello di Brescia, provvedendo in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da Z.S. nei confronti di Unicredit Banca S.p.A., appellante principale, ha determinato nell’importo di Lire 1.157.049.500, pari a Euro 597.566,19, il danno cagionato allo Z. dagli inadempimenti posti in essere dalla banca nell’ambito di un rapporto contrattuale avente ad oggetto investimenti in prodotti finanziari.

Con sentenza definitiva del 6 giugno 2016 la stessa Corte d’appello ha determinato il menzionato importo in Lire 1.229.400.655, pari a Euro 634.932,45.

2. – Per la cassazione della sentenza Z.S. proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria.

Unicredit S.p.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio ritiene che la causa debba essere rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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