Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21893 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16177-2015 proposto da:

OROHOTEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO VALLEFUOCO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DAVIDE CAMPORESE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA (II.RR.BB.) DI ASSISI, A.S.;

– intimati –

Nonchè da:

ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA (II.RR.BB.) DI ASSISI ente che

amministra la casa di Riposo ” A.R.” P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DE CAROLIS UGO 101, presso lo studio

dell’avvocato FULVIO FRANCUCCI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN LUCA LAUDENZI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

OROHOTEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 232/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 10/04/2015 R.G.N. 340/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato IANIGRO MARCO per delega Avvocato VALLEFUOCO ANGELO;

udito l’Avvocato FRANCUCCI FULVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto con assorbimento dell’incidentale condizionato.

Fatto

Con sentenza 10 aprile 2015, la Corte d’appello di Perugia rigettava la domanda di manleva proposta da Orohotel s.r.l. nei confronti degli Istituti Riuniti di Beneficenza di Assisi, in accoglimento del loro appello. Essa riformava così parzialmente la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal (OMISSIS) tra A.S. e Orohotel s.r.l., ora in liquidazione (affittuaria dai proprietari Istituti Riuniti di Beneficenza di Assisi dell’azienda alberghiera Hotel Subasio) e altresì ordinato alla società datrice l’immediata riammissione in servizio della lavoratrice, condannandola al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 61.324,12 oltre accessori; e appunto condannato l’istituto proprietario, quale terzo chiamato, a tenere indenne dal suddetto esborso la società affittuaria.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva applicabile l’art. 2112 c.c., siccome riguardante ogni ipotesi di successione di uno ad altro imprenditore nella titolarità dell’azienda, indipendentemente dal mezzo giuridico utilizzato (e quindi anche nel caso di specie, di retrocessione dal primo affittuario al proprietario e di nuovo affitto di questi ad altri, previa indizione di asta pubblica per il reperimento): neppure a ciò ostando l’interruzione dell’attività per alcuni mesi, a causa di lavori di restauro, essendo poi regolarmente continuata. Ma essa negava, sotto il profilo argomentativo, che l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. fosse desumibile, come invece secondo il Tribunale, dal D.Lgs. 165 del 2001, art. 31 (relativo a passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività), non essendo i lavoratori interessati dipendenti pubblici: mai avendo prestato attività in favore degli II. RR. di Beneficenza di Assisi, ma degli imprenditori privati succedutisi nell’affitto dell’azienda alberghiera.

La Corte umbra escludeva peraltro l’obbligo di garanzia dell’istituto affittante, siccome relativo, a norma dell’art. 9 del contratto di affitto stipulato, a crediti dei lavoratori al tempo del trasferimento (risalenti alla gestione del precedente affittuario) e non invece maturati per effetto dell’attività del nuovo.

Con atto notificato il 17 giugno 2015, Orohotel s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resistono gli II. RR. di Beneficenza di Assisi con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi; la lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico, complesso ed articolato motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., art. 2112 c.c., art. 1325 c.c., n. 2 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea interpretazione dell’accordo contrattuale contenuto nell’art. 9 del contratto di affitto d’azienda tra le parti, in riferimento all’obbligo di manleva assunto dall’istituto affittante nei confronti del nuovo affittuario, in contrasto con i canoni ermeneutici di attribuzione alle clausole del senso risultante dal loro complesso, di interpretazione letterale, secondo la comune intenzione ed il comportamento anche posteriore delle parti, deponenti per l’inclusione in esso della stessa pretesa di accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al nuovo gestore e non soltanto di crediti maturati nel corso del rapporto intrattenuto con il precedente affittuario: così falsando anche l’applicazione dell’art. 2112 c.c. ed omettendo la verifica della causa in concreto dell’accordo negoziale e pure l’esame del fatto storico decisivo e discusso tra le parti, riguardante la gestione in proprio dall’affittante dei dipendenti retrocessi dal precedente affittuario (sulla base di transazioni risolutive del pregresso rapporto di lavoro).

Con il primo motivo, a propria volta, gli II. RR. di Beneficenza di Assisi deducono, in via di ricorso incidentale condizionato, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 2112 c.c., comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inapplicabilità del regime previsto dall’art. 2112 c.c. ad ente pubblico cui estranea ogni finalità imprenditoriale, ma esclusivamente alla successione nella titolarità dell’azienda tra due soggetti aventi qualità di imprenditore.

Con il secondo, essi deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2555 e 2112 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’assoluta cesura tra i due contratti di affitto d’azienda, rappresentata dalla chiusura per ben otto mesi della struttura alberghiera per importanti lavori di ristrutturazione con evidenti riflessi sulla perdita di avviamento, ostativa all’applicabilità del regime previsto dall’art. 2112 c.c. che presuppone la continuità di esercizio.

L’unico motivo di ricorso principale, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., art. 2112 c.c., art. 1325 c.c., n. 2 e vizio di motivazione, per erronea interpretazione dell’accordo contrattuale contenuto nell’art. 9 del contratto di affitto d’azienda tra le parti, in riferimento all’obbligo di manleva assunto dall’istituto affittante nei confronti del nuovo affittuario, è inammissibile.

La doglianza consiste, infatti, in una diversa interpretazione del contenuto dell’accordo previsto dall’art. 9 del contratto di affitto tra le parti e quindi del risultato interpretativo in sè. Ma esso spetta esclusivamente al giudice di merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, qualora sorretto da congrua motivazione, esente da vizi logici nè giuridici (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), come appunto nel caso di specie (per le condivisibili ragioni illustrate dall’ultimo capoverso di pgg. 5 al primo di pg. 7 della sentenza).

Nè, d’altro canto, in presenza di un’interpretazione ben plausibile del giudice di merito neppure essendo necessario che essa sia l’unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), può darsi ingresso ad una sostanziale sollecitazione a revisione del merito, discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

E tale interpretazione contestata è stata giustificata sulla base del “chiaro tenore letterale” (e pertanto del criterio ermeneutico, che deve prevalere, quando riveli con chiarezza ed univocità la volontà comune delle parti, sicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti: Cass. 21 agosto 2013, n. 19357; Cass. 28 agosto 2007, n. 18180) della previsione dell’art. 9, comma 3 contratto di affitto, secondo cui: “l’Affittante rimane obbligata a tenere indenne e manlevare l’Affittuario da qualunque ragione, responsabilità o pretesa che possano gravare, anche in via solidale, ai sensi dell’art. 2112 c.c. ed aventi titolo nei rapporti di lavoro dipendente che torneranno in capo all’Affittante”.

Da essa appare davvero inequivocabile l’esplicito riferimento ai limiti posti dall’art. 2112 c.c. e quindi, in particolare, di responsabilità solidale del cedente per i crediti del lavoratore al tempo del trasferimento, anche a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, purchè il rapporto di lavoro fosse vigente al momento del trasferimento d’azienda (Cass. 6 marzo 2015, n. 4598; Cass. 29 marzo 2010, n. 7517).

Infine, un altro profilo di inammissibilità del mezzo deriva dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, per il difetto di una specifica indicazione del fatto storico asseritamente omesso, neppure avendone trattato la sentenza impugnata. E ciò per il mancato rispetto, che deve essere rigoroso, delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in ordine alla individuazione dal ricorrente del “fatto storico”, il cui esame sia stato appunto omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498): con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale condizionato e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza; nessun provvedimento deve invece essere assunto in favore della lavoratrice rimasta intimata.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato e condanna Orohotel s.r.l. in liquidazione alla rifusione, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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