Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21893 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.20/09/2017),  n. 21893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8978-2016 proposto da:

NIAFFEI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL MATTONATO 4, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO PICCININNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.F. propose innanzi al Tribunale di Matera opposizione al decreto con cui era stato ingiunto al T. ed a C.M. di pagare a Maffei s.r.l. la somma di Euro 11.000,00 per la vendita di autovettura. Il Tribunale accolse l’opposizione.

Avverso detta sentenza propose appello la società.

Con sentenza di data 2 ottobre 2015 la Corte d’appello di Potenza rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, con riferimento alla censura della sentenza nella parte in cui era stato ritenuto venditore Co.Do., collaboratore di Promotors, mediante il rilievo che Promotors era in realtà procacciatrice d’affari dell’appellante, che il motivo era inammissibile in quanto non rispettoso del precetto di cui all’art. 342 c.p.c., ed in particolare non risultavano indicate le ragioni del perchè il Tribunale avesse ritenuto avvenuta la vendita fra il T. ed il Co. e del perchè la presunzione semplice della trascrizione al p.r.a. opposta da Maffei s.r.l. non fosse stata vinta dalle prove dedotte dall’opponente. Aggiunse, con riferimento al motivo di appello secondo cui il Tribunale non aveva considerato cessata la materia del contendere essendo intervenuto nel corso del giudizio il pagamento da parte di C.M., che si trattava di motivo infondato in quanto “le vicende riguardanti il rapporto tra il C., la s.r.l. Maffei e la mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del primo non incidono sul rapporto processuale tra la s.r.l. Maffei ed il T., tra i quali permane la posizione di contrasto, evidenziata dalla stessa proposizione dell’appello, col quale si chiede, sia pure solo in via subordinata, il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo”.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi Maffei s.r.l. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi manifesta infondatezza del primo motivo e di inammissibilità degli altri motivi. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello non ha risposto al motivo di appello relativo alla mancata considerazione della cessazione della materia del contendere, essendosi limitato a rilevare che le vicende riguardanti il rapporto fra il C. e Maffei s.r.l. non incidono sul rapporto processuale, confondendo inoltre la proposta di acquisto del procacciatore d’affari con l’atto di trasferimento. Il motivo è manifestamente infondato. Non vi è la denunciata assenza di motivazione denunciata, avendo il giudice di appello motivato nei termini seguenti: “le vicende riguardanti il rapporto tra il C., la s.r.l. Maffei e la mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del primo non incidono sul rapporto processuale tra la s.r.l. Maffei ed il T., tra i quali permane la posizione di contrasto, evidenziata dalla stessa proposizione dell’appello, col quale si chiede, sia pure solo in via subordinata, il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo”.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il T. non aveva contestato la circostanza dichiarata in udienza dal difensore della società dell’intervenuto pagamento da parte del C., sicchè la circostanza, in quanto non contestata, doveva ritenersi provata ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e che doveva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Il motivo è inammissibile.

Il giudice di appello non ha pretermesso la circostanza dell’avvenuto pagamento ma ha considerato che la vicenda intercorsa fra il C. e la società ricorrente non incidesse sul rapporto processuale fra quest’ultima ed il T.. La censura è priva di decisività perchè non intercetta questa ratio decidendi. Aggiungasi che la formulazione del motivo non rispetta il canone dell’autosufficienza. Quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. 9 agosto 2016, n. 16655). Sotto quest’ultimo aspetto l’onere processuale non risulta assolto.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, con riferimento alla ritenuta inammissibilità del motivo per mancata confutazione di argomenti idonei a dimostrare l’erroneità della decisione anche in relazione al mancato superamento della presunzione semplice, che erano state documentate le circostanze della proposta di acquisto su carta intestata della Maffei s.r.l., dell’atto di vendita autenticato dal notaio e dell’emissione di fattura e che mentre il T. non aveva dato prova del diritto di proprietà in capo al Co., Maffei s.r.l. aveva invece documentato il trasferimento di proprietà mediante la certificazione del p.r.a. Il motivo è inammissibile. Anche stavolta la censura non intercetta la ratio decidendi, avendo il giudice di appello ritenuto inammissibile il motivo per il mancato rispetto del precetto sulla forma dell’appello di cui all’art. 342 c.p.c.. Tale ratio non è stata impugnata.

Peraltro, ove si ritenga proposta l’impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c. va rammentato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (fra le tante Cass. n. 20405 del 2006). L’onere di autosufficienza comunque non sarebbe assolto.

Per il resto la censura mira alla rivisitazione del merito, preclusa nella presente sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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