Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21893 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 07/09/2018), n.21893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONI Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 23159/2017 R.G. proposto da:

UNICREDIT SPA, BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA, BANCA NAZIONALE DEL

LAVORO SPA, BANCO DI SARDEGNA SPA, INTESA SANPAOLO SPA, BANCA IMI

SPA, in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo

studio dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentate e difese dagli

avvocati CARLO ALBERTO GIOVANARDI, VALERIA MAZZOLETTI;

– ricorrenti –

contro

CO.E.STRA. SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CARSO 57, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

PETRIELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SALVATORE SANZO;

– resistente –

contro

NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SPA, in persona del legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

P.S. MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO CAPUA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIER LORENZO PARENTI;

– resistente –

contro

CHUBB INSURANCE COMPANY EUROPE SE RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

FIRENZE, depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che chiede

dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Pascili di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A., Banca Intesa S.p.A. e Banca Imi S.p.A. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti di Co.E.Stra S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, nonchè di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A., ora Banca Tirrenica S.p.A. e Chubb Insurance Company Europe SE Rappresentanza Generale per l’Italia, avverso l’ordinanza del 27 luglio 2017 con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza per materia, indicando come competente la sezione specializzata in materia di impresa dello stesso Tribunale, con compensazione di spese.

2. – Co.E.Stra S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ha resistito.

Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A., ora Banca Tirrenica S.p.A., ha concluso per l’accoglimento del regolamento.

Le altre intimate non hanno spiegato difese.

Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del regolamento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – A fondamento del ricorso le ricorrenti, dopo aver evidenziato l’ammissibilità del chiesto regolamento, ponendosi al rapporto tra sezione del tribunale e sezione specializzata in materia di impresa in termini di competenza e non di ripartizione interna degli affari nel medesimo ufficio, hanno sostenuto che l’incompetenza era stata tardivamente rilevata e che, comunque, non sussisteva la competenza della sezione specializzata.

4. – Il Collegio ritiene opportune rimettere la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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