Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21893 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 07/09/2018), n.21893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONI Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23159/2017 R.G. proposto da:
UNICREDIT SPA, BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA, BANCA NAZIONALE DEL
LAVORO SPA, BANCO DI SARDEGNA SPA, INTESA SANPAOLO SPA, BANCA IMI
SPA, in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo
studio dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentate e difese dagli
avvocati CARLO ALBERTO GIOVANARDI, VALERIA MAZZOLETTI;
– ricorrenti –
contro
CO.E.STRA. SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE CARSO 57, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
PETRIELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SALVATORE SANZO;
– resistente –
contro
NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SPA, in persona del legale
rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
P.S. MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO CAPUA,
rappresentata e difesa dall’avvocato PIER LORENZO PARENTI;
– resistente –
contro
CHUBB INSURANCE COMPANY EUROPE SE RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L’ITALIA;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
FIRENZE, depositata il 27/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che chiede
dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Pascili di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A., Banca Intesa S.p.A. e Banca Imi S.p.A. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti di Co.E.Stra S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, nonchè di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A., ora Banca Tirrenica S.p.A. e Chubb Insurance Company Europe SE Rappresentanza Generale per l’Italia, avverso l’ordinanza del 27 luglio 2017 con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza per materia, indicando come competente la sezione specializzata in materia di impresa dello stesso Tribunale, con compensazione di spese.
2. – Co.E.Stra S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ha resistito.
Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A., ora Banca Tirrenica S.p.A., ha concluso per l’accoglimento del regolamento.
Le altre intimate non hanno spiegato difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del regolamento.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. – A fondamento del ricorso le ricorrenti, dopo aver evidenziato l’ammissibilità del chiesto regolamento, ponendosi al rapporto tra sezione del tribunale e sezione specializzata in materia di impresa in termini di competenza e non di ripartizione interna degli affari nel medesimo ufficio, hanno sostenuto che l’incompetenza era stata tardivamente rilevata e che, comunque, non sussisteva la competenza della sezione specializzata.
4. – Il Collegio ritiene opportune rimettere la causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018