Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21892 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.20/09/2017),  n. 21892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18194-2015 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA

63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2015 del TRIBUNAI di depositata il

05/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

R.G. iniziò nei confronti di R.M. un’azione esecutiva, fondata su assegno;

R.M. propose opposizione all’esecuzione, adducendo – per quanto qui rileva – che l’assegno posto a fondamento dell’esecuzione era stato abusivamente riempito;

il Tribunale di Ivrea, con sentenza 5.1.2015 n. 2 qualificò l’opposizione come “opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c., comma 2”, e la dichiarò tardiva;

la sentenza suddetta è stata impugnata per cassazione da R.M., con ricorso fondato su due motivi;

l’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo di ricorso R.M. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 615 c.p.c.;

deduce, al riguardo, che erroneamente il Tribunale avrebbe qualificato la sua domanda come “opposizione agli atti esecutivi” ex art. 617 c.p.c., comma 2; ella infatti, con la propria opposizione, aveva inteso contestare l’esistenza stessa del diritto posto a fondamento della procedura esecutiva;

il motivo è fondato;

l’opponente, infatti, con la propria opposizione aveva negato che il creditore procedente avesse ragioni di credito nei suoi confronti, e comunque aveva contestato l’abusivo riempimento del titolo di credito azionato in esxecutivis;

fondate o meno che fossero tali allegazioni, esse avevano ad oggetto non la correttezza formale della procedura esecutiva, ma il diritto stesso del creditore di procedere ad esecuzione forzata: nè esse erano impedite dalla circostanza che investissero il rapporto sostanziale tra le parti, noto essendo che nelle esecuzioni fondate su titoli esecutivi stragiudiziali è consentito al debitore esecutato far valere, con l’opposizione all’esecuzione, tutte le eccezioni sostanziali concernenti la formazione del titolo;

l’opposizione, pertanto, andava qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non poteva essere dichiarata tardiva; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Ivrea;

il secondo morivo di ricorso resta assorbito;

le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ivrea, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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