Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21891 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30113/2005 proposto da:

ELETTROTECNICA MARCHI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso l’avvocato SCARDIGLI Massimo, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCHI MARIA

VITTORIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA;

– intimata –

sul ricorso 2110/2006 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA, in persona del Rettore

pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ELETTROTECNICA MARCHI S.R.L., in persona dell’Amministratore unico

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B,

presso l’avvocato SCARDIGLI MASSIMO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCHI MARIA VITTORIA, giusta procura in

calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4314/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. SCARDIGLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e rigetto dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per, previa riunione,

accoglimento del ricorso incidentale con assorbimento del principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l Elettrotecnica Marchi, appaltatrice dei lavori per la realizzazione di impianti telefonici ed elettrici nella Università di Roma La Sapienza, seconda Clinica Urologica, per conto della Università medesima, essendo sorte delle controversie tra esse parti, con atto del 4 aprile 1994 proponeva domanda di arbitrato.

Esponeva che il contratto di appalto era stato concluso il 20 settembre 1986, che il primo lotto di lavori era stato consegnato il 13 gennaio 1987, che i lavori successivi erano stati ultimati in ritardo,ovvero il 15 ottobre 1991, a seguito di sospensioni determinate dalla carenza del progetto fornito dalla committente, ed a negligenze della medesima. Precisava che il 12 gennaio 1991 era stato redatto un atto aggiuntivo per opere di variante e suppletive del secondo lotto, ratificato poi nel corso dei lavori, a seguito di un crollo avvenuto nell’Aula Magna dell’immobile da ristrutturare, a causa del quale aveva perduto la vita un capo cantiere dipendente di essa appaltatrice. Quindi il cantiere era stato sequestrato dall’Autorità giudiziaria fino al 15 settembre 1992, e solo il 23 aprile 1993 i lavori risultavano ultimati quanto alla parte di immobile non crollata. La srl precisava che le riserve già esposte nel registro di contabilità dovevano considerarsi confermate, e ne chiedeva la liquidazione con interessi, rivalutazione monetaria sulle somme spettanti, e vittoria di spese ed onorari.

Resisteva l’Avvocatura dello Stato,difensore della Università Romana.

Gli arbitri, con lodo del 20 luglio 1998, ritenuta la illegittimità delle sospensioni, ed accogliendo in parte la domanda, condannavano l’Università al risarcimento dei danni in favore della società appaltatrice tanto per i lavori del primo lotto quanto per quelli del secondo lotto, determinando gli importi dovuti nella somma complessiva di L. 524.379.852, oltre a L. 127.169.009 per rivalutazione monetaria, con gli interessi legali.

La S.r.l. Marchi impugnava la decisione degli arbitri assumendone la nullità sotto numerosi profili, ma in sostanza lamentando l’insufficienza della valutazione del danno da essa subita. Doglianza fondamentale, in questa ottica, era che i prezzi contrattuali del 1984 non erano stati rivalutati alla data dell’evento dannoso ovvero al 1988. A sua volta l’Università proponeva impugnazione incidentale sostenendo anzitutto la decadenza dell’impresa da ogni possibilità di contestare l’illegittimità delle sospensioni dei lavori, avendo essa approvato senza riserve il relativo verbale, e chiedendo comunque la riduzione dell’accertato risarcimento del danno.

La Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibili entrambe le impugnazioni. Affermava che tutte le censure avanzate nei confronti del lodo erano estranee alle ipotesi di cui all’art. 829 c.p.c..

Riteneva, quanto alla menzionata fondamentale doglianza della S.r.l.

Marchi, che essa era stata correttamente respinta dal primo giudice in quanto non era mai stata specificamente formulata in sede di riserva, non essendo, a tal fine, sufficiente la generica richiesta di risarcimento da sospensione illegittima. Peraltro la sentenza oggi in esame chiariva anche che comunque, al tempo, anche per il disposto di cui alla L. n. 41 del 1986, la revisione prezzi non era consentita.

Quanto all’impugnativa incidentale dell’Università, la Corte osservava che essa riguardava profili interpretativi degli atti, ovvero apprezzamenti di merito e di opportunità compiuti dagli arbitri, come tali non impugnabili.

Contro la sentenza della Corte di appello ricorre per cassazione, con atto articolato su otto motivi la s.r.l. Elettrotecnica Marchi.

Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale articolato su tre motivi l’Università di Roma La Sapienza.

La S.r.l. Marchi resiste con controricorso al ricorso incidentale e deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno riuniti.

2. Deve essere esaminato anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale, giacchè il suo eventuale accoglimento assorbirebbe la trattazione del ricorso principale.

2. a. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale l’Università di Roma La Sapienza lamenta la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, artt. 18, 89, 53, 54, nonchè dell’articolo 30 del D.P.R. n. 1063 del 1962. Lamenta infine la motivazione carente e la omessa pronuncia su un punto decisivo. La ricorrente incidentale si duole della dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione di mancata tempestiva riserva per non aver sollevato l’appaltatrice l’eccezione relativa davanti al collegio arbitrale; quindi della mancata dichiarazione di tardività della riserva sulla prima sospensione, del rigetto della impugnativa della pronuncia arbitrale sulla ritenuta negligenza del committente, ed infine dei criteri adottati nell’accertamento del mancato utile della impresa. Sostiene che il lodo e poi la sentenza della Corte di merito hanno disatteso l’eccezione di decadenza della impresa dalle riserve senza considerare che l’impresa medesima aveva firmato senza nulla opporre il verbale di sospensione dei lavori, apponendola solo, inutilmente, nel verbale di ripresa dei lavori.

2.b. Osserva il collegio che la sentenza impugnata (foglio otto in particolare) ritiene di non potere esaminare le censure avanzate per contestare ancora le ritenute inadempienze della Università committente, trattandosi del frutto di valutazioni e di apprezzamenti di mero fatto spettanti al potere discrezionale degli arbitri, e non esaminabili dal giudice della impugnazione se non sotto il profilo della irragionevolezza. Quindi la Corte di merito osserva che l’eccezione di decadenza spettante alla committente non era stata avanzata tempestivamente davanti agli arbitri. Addirittura, notano i giudici del merito, nella propria memoria difensiva l’Università ebbe a richiamare il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,nel quale si sosteneva la tempestività della riserva.

Conclusivamente dunque, poichè pacificamente l’eccezione di decadenza dalla possibilità di formulare riserve non venne proposta nella prima difesa nel procedimento arbitrale da parte della Università, esattamente la Corte d’appello ha ritenuto che gli arbitri, a loro volta, non avrebbero potuto esaminarla (vedi Cass. n. 1637 del 2006).

2.c. La mancanza di fondamento della esaminata doglianza assorbe la trattazione della restante parte del motivo che, invece, la supponeva.

3. Con il primo motivo del suo ricorso principale la S.r.l. Marchi lamenta la violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226 c.c., nonchè la falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, e segg., dell’art. 42 del Capitolato Generale dei lavori pubblici ed ancora della L. n. 41 del 1986, art. 33 e dell’art. 829 c.p.c..

Lamenta pure la motivazione omessa e contraddittoria sui relativi punti, decisivi della controversia.

Sostiene che il cosiddetto algoritmo, ovvero il procedimento di calcolo previsto dalla legge per la valutazione delle riserve, deve anzitutto individuare la quota contrattuale di corrispettivo spettante, dedotte le spese generali e l’utile, quindi deve moltiplicarla per i giorni di sospensione. Sostiene che i prezzi contrattuali da prendere a base della valutazione del corrispettivo devono essere quelli vigenti al momento del danno e non invece, come ha ritenuto il collegio arbitrale, quelli vigenti al momento della sospensione dei lavori, ovvero nel cosiddetto baricentro della sospensione.

3.a. Ritiene il collegio di premettere all’esame del mezzo, anche nella prospettiva di quelli successivi, una considerazione di ordine generale. La domanda della Elettrotecnica Marchi nei confronti dell’Università è di risarcimento danni, derivati da inadempimenti diversi. Non è una domanda di revisione prezzi ovvero di maggior prezzo dell’appalto. Le riserve,nella prospettiva dell’appaltatore, sono entrate nella vicenda come strumento di evidenziazione delle cause del danno lamentato. La controversia dunque, avente siffatto oggetto, è stata, quanto all’entità del riconosciuto risarcimento, decisa facendo ricorso all’equità. Con la conseguenza che i criteri adottati nella liquidazione del danno non sono censurabili davanti al giudice della impugnazione del lodo, e tanto meno in questa sede, se non sotto il profilo della irragionevolezza. Deriva ancora che in via di principio le censure che allegano la violazione dei principi della revisione prezzi in senso tecnico, in questo giudizio, non colgono nel segno, nemmeno nella suggestiva prospettiva di utilizzarli per provare il diritto al risarcimento.

3.b. Ciò premesso, non sussiste, peraltro, il profilo di illegittimità sostenuto dalla ricorrente giacchè il R.D. n. 350 del 1865, art. 54, pone a carico dell’appaltatore esponente una riserva l’onere di specificarla nei 15 giorni successivi, indicando con esattezza il contenuto economico di ciò egli pretende. Circostanza di fatto questa, mai emersa nel giudizio di merito. Tant’è che, come stato opportunamente specificato dalla resistente, la società Marchi, a pagina 19 del suo ricorso, ammette che la sua riserva fu sintetica e generica.

La censura conferma in questo modo di essere diretta in realtà ad un nuovo accertamento del fatto attraverso lo schermo della allegazione di un errore di diritto degli arbitri nell’adozione del criterio di valutazione del danno.

3.c. E’ appena il caso di precisare, per completezza di disamina, che il tentativo di dimostrare che la specificazione della riserva, quale ne sia stato il fine, venne effettuata a mezzo di apposite, successive missive, introduce nel dibattito di legittimità una questione di cui non vi è traccia nel giudizio di merito. Essa dunque non è esaminabile in questa sede.

3.d. La censura complessiva, pertanto, del tutto sovrapponibile a quella avanzata al giudice del merito (circostanza sottolineata dallo stesso ricorrente in memoria) e da questo dichiarata inammissibile, è, a sua volta, inammissibile in questa sede.

4. Con il secondo motivo di ricorso la società Marchi lamenta la violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226 cod. civ.. Lamenta pure la falsa applicazione della L. n. 741 del 1981, art. 14 e la violazione dell’art. 829 c.p.c.. Sostiene pertanto che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto essere questione di merito, estranea alle fattispecie di nullità del lodo, il fatto che, come si è innanzi sintetizzato, gli arbitri per la prima delle due sospensioni abbiano limitato il danno da mancato utile considerando quello contrattuale, invece di calcolarlo in misura pari all’utile giornaliero moltiplicato per i giorni di sospensione.

4.a. Osserva il collegio che la Corte di merito, correttamente, ha ritenuto inammissibile la censura proposta innanzi ad essa, relativa al ristoro del mancato utile con la quale venivano avanzate critiche alle valutazioni degli arbitri, osservando che esse rivelavano connotazioni di merito e non di diritto risolvendosi per lo più nella contestazione dei criteri di valutazione adottati” (foglio 8).

La censura in esame, che è ripetitiva di quella respinta, per le ragioni dette, dal giudice del merito è, dunque, meramente deprecatoria, e non fa emergere alcun profilo di nullità (Cass. n. 2717 del 2007; 10131 del 2006).

Il motivo è pertanto inammissibile.

5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1223, 1224 c.c., nonchè dell’art. 829 c.p.c.. Lamenta quindi la motivazione contraddittoria e carente sui relativi punti, decisivi. In sostanza la ricorrente lamenta, come ha fatto innanzi alla Corte del merito, la mancata piena applicazione dell’algoritmo alla seconda sospensione dei lavori del primo lotto, protrattasi fino al 15 ottobre 1991.

5.a. Valgono anzitutto le considerazioni già svolte in precedenza tanto in ordine al primo quanto al secondo motivo. Quindi va osservato che gli arbitri hanno tenuto conto del fatto che al momento della sospensione di cui si tratta i lavori erano praticamente ultimati, dunque hanno ritenuto di non applicare pienamente l’algoritmo. Ancora una volta essi hanno effettuato una valutazione di merito, discrezionale e secondo equità, nei confronti della quale, correttamente, la corte d’appello ha ritenuto l’estraneità della censura alla logica dell’art. 829 c.p.c..

Il motivo è pertanto inammissibile.

6. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1123, 1324, 1226, 2043, 2051, 2053 e 2056 c.c., nonchè ancora dell’art. 829 c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c.. Si duole infine della motivazione insufficiente sui punti relativi. La censura riguarda la sospensione dei lavori del secondo lotto, seguita al crollo dell’edificio della clinica urologia. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia rilevato l’illegittimità a suo avviso consistente nell’avere gli arbitri applicato tutti i passaggi dell’algoritmo (confronta a pagina 32 del ricorso), senza tener conto dell’evento traumatico costituito dalla sospensione, pervenendo pertanto ad un risarcimento esiguo rispetto all’evento.

6.a. Ancora una volta va detto che la Corte di merito ha ritenuto congrue il criterio adottato dagli arbitri con i apprezzamento discrezionale che essa non poteva ripetere e del quale non aveva rilevato irragionevolezza alcuna.

Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2043, 2051, 2053, 2056 c.c.. Lamenta pure la falsa applicazione della tabella di cui al D.M. 11 dicembre 1978, e, ancora, la violazione dell’art. 829 c.p.c.. Sostiene l’insufficienza, contrastante con le citate norme di diritto, del ristoro dei costi conseguenti al crollo ed alla morte di un operaio.

Il collegio arbitrale non avrebbe tenuto conto della ordinaria composizione delle squadre degli operai e la Corte di merito a sua volta non si sarebbe accorta di questo errore, valutando dunque la necessità di ricomporre la squadra senza la dovuta consapevolezza.

7.a. La censura palesemente fa riferimento all’accertamento dei fatti ed alla loro interpretazione da parte del lodo prima, e quindi al mancato controllo da parte della Corte di merito, la quale invece, affermando la natura discrezionale ed evidenziando la congruità delle scelte degli arbitri, ha dato luogo ad una pronuncia che non merita la censura. Il motivo è pertanto inammissibile.

8. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2043, 2051, 2053, 2056 c.c., nonchè dell’art. 829 c.p.c.. Lamenta altresì la motivazione omessa sui relativi punti. Sostiene che erroneamente la corte di merito ha ritenuto inammissibile la censura relativa al preteso motivo di nullità riguardante la perdita di ricavi subita dall’ impresa per la morte del capocantiere.

8.a. Ancora una volta va osservato che la Corte di merito a fronte di un criterio pratico adottato dal lodo per individuare l’utilità aziendale prodotta da un dipendente e quindi, sulla base di questi, il risarcimento spettante per la perdita del medesimo, ha ritenuto inammissibile l’impugnativa che contestava il risultato della valutazione.

Per le ragioni già dette nell’esame dei motivi che precedono il motivo è inammissibile in questa sede.

9. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218 1223, 1224, 1226, 2043, 2056 c.c., nonchè dell’art. 829 c.p.c.. Lamenta infine l’omessa pronuncia e la motivazione inadeguata sui relativi punti, decisivi della questione. Censura in sostanza la ritenuta inammissibilità del motivo di nullità del lodo con il quale essa lamentava il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento di danni.

9.a. Va osservato che la Corte d’appello ha rilevato che innanzitutto gli arbitri, sul punto, si sono pronunciati attribuendo la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e quindi gli interessi compensativi, alla luce dei principi giuridici posti a base della sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Dunque non sussiste il vizio di omessa pronuncia da parte della Corte di merito, e quanto alla censura di inadeguatezza della motivazione, essa è prospettata in modo del tutto generico.

Il motivo è pertanto in parte infondato ed in altra parte inammissibile.

10. Con l’ultimo motivo del suo ricorso la srl Elettrotecnica Marchi in realtà chiede che in conseguenza dello sperato accoglimento del ricorso venga disciplinato coerentemente il riparto delle spese.

Benchè dunque la ricorrente formalmente indichi nella intestazione del mezzo, quali norme in tesi violate, gli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè ancora l’art. 829 c.p.c., in realtà non configura un motivo ai sensi dell’art. 360, e segg.. Esso dunque come tale è inammissibile.

11. Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale l’Università lamenta la violazione degli artt. 112, 132, e 829 c.p.c., in relazione alla L. n. 41 del 1986, art. 33 e, quindi, dell’art. 1372 c.c.. Sostiene che l’accoglimento da parte degli arbitri del quesito n. 2 inerente alla riserva B, relativa al primo lotto, e pertanto l’avere aggiornato i prezzi convenuti nell’atto aggiuntivo del 5 maggio 1989 da parte degli arbitri avrebbe dato luogo ad una revisione dei prezzi accordata giudiziariamente. Sul punto la sentenza impugnata, secondo la ricorrente incidentale, non si pronuncia, ripetendo l’errore di diritto commesso dagli arbitri ovvero la violazione della L. n. 41 del 1986, art. 33, che vietava la revisione prezzi per i contratti di durata inferiore all’anno, quale doveva ritenersi l’atto aggiuntivo del 1989.

11.a. Osserva il collegio, richiamando le proprie considerazioni sulla natura ed il contenuto della causa, che è vero che la Corte non motiva specificamente circa la doglianza innanzi ad essa formulata sul predetto capo del lodo, ma ciò non conduce alla conclusione sostenuta dalla Università. La vicenda in esame, si è detto innanzi, nasce da una domanda di risarcimento danni avanzata dalla srl appaltante, e non da una domanda di revisione prezzi. Non venendo in rilievo le regole che disciplinano il predetto istituto, la censura odierna, che ad esse, invece attiene esplicitamente, non è pertinente al decisum che vuole rimuovere.

La censura stessa è pertanto inammissibile in questa sede.

12. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 829 c.c., nonchè l’omessa motivazione sui relativi punti. L’Università si duole della ritenuta sua responsabilità in ordine al crollo dell’edificio e, conseguentemente, della messa a suo carico del risarcimento del danno includente quello relativo alla morte di un lavoratore.

12.a. Il motivo è inammissibile. Infatti, posto che alla committente spettava l’obbligo di consegnare e di mantenere l’edificio nel quale il contratto doveva essere eseguito, esente da impedimenti o difetti che avessero potuto rendere impossibile ovvero ritardarne l’esecuzione, è questione di fatto accertare tale presupposto dell’attuazione del rapporto e la Corte di merito ha chiarito di non potere riesaminare gli apprezzamenti di “mero fatto” compiuti dagli arbitri (foglio 9).

13. I due ricorsi vanno respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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