Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21891 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.20/09/2017),  n. 21891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17929-2015 proposto da:

M.E., V.M.V., n.q. eredi di

V.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ANTONIETTA DE

ANGELIS;

– ricorrenti –

Contro

FONDIARIA SAI SPA, CASA DI CURA MADONNINA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2193/2014 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

nel 1998 il Dott. V.M.A., anestesista, convenne dinanzi al Tribunale di Nola la società Fondiaria s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in virtù d’una polizza assicurativa della responsabilità civile, stipulata per conto dell’attore – ex art. 1891 c.c. dalla casa di cura ove questi svolgeva la propria attività professionale;

a fondamento della domanda l’attore precisò di essere stato condannato a pagare, a titolo di risarcimento per colpa professionale la somma di Lire 373.495.000 in favore di un paziente, e che da tale onere aveva diritto di essere tenuto indenne da parte dell’assicuratore;

l’assicuratore convenuto negò di essere tenuto al pagamento, poichè la polizza copriva unicamente la responsabilità dei medici dipendenti della clinica che l’aveva stipulata, qualità di cui l’attore era privo;

con sentenza 29.3.2000 n. 998 il Tribunale di Nola rigettò la domanda; con sentenza n. 526 del 2002 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame del soccombente;

con sentenza 28.6.2006 n. 14969 questa Corte cassò con rinvio la sentenza d’appello per difetto di motivazione, sul presupposto che la Corte d’appello si era limitata ad accertare se l’attore fosse un medico dipendente della clinica contraente della polizza, mentre avrebbe dovuto indagare anche se per avventura non fosse legato ad essa da un rapporto di “parasubordinazione”;

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 19.5.2014 n. 2193, negò che fosse stata raggiunta la prova dell’esistenza d’un rapporto di parasubordinazione tra V.M.A. e la clinica ove aveva cagionato il danno, e tornò a rigettare il gravame;

a tale conclusione la Corte d’appello pervenne dopo avere ritenuto inutilizzabili, perchè tardivamente prodotti, i documenti depositati da V.M.A. in grado d’appello; soggiunse ad abundantiam” che in ogni caso quei documenti non dimostravano l’esistenza d’un rapporto di parasubordinazione;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da V.M.V. ed M.E. (i quali hanno dichiarato di agire nella qualità di eredi di V.M.A.), con ricorso fondato su un motivo;

la Fondiaria s.p.a. non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, e art. 409 c.p.c.;

deducono, al riguardo, che la Corte d’appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe errato nel ritenere inammissibili ex art. 345 c.p.c. i documenti prodotti dal proprio dante causa in grado d’appello; quei documenti, invece, in quanto decisivi ed “indispensabili”, si sarebbero dovuti ritenere ammissibili;

il ricorso è inammissibile;

i ricorrenti, infatti, hanno dichiarato di agire “nella qualità di eredi” di V.M.A.; tuttavia in nessun punto del ricorso è indicata la ragione dell’acquisto di tale qualità (ad es. vocazione alla successione legittima, testamento, rappresentazione), nè è indicato – in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 – dove e quando siano stati eventualmente depositati i documenti dimostrativi dell’acquisto della qualità di eredi;

questa Corte, con giurisprudenza risalente e costante, ha più volte affermato che chi intenda proporre ricorso per cassazione sostenendo di essere erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito, ha l’onere di provare, anche tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l’asserita sua qualità di erede di detta parte; e che la mancanza di tale prova è rilevabile d’ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio (Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011; Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006; Sez. L, Sentenza n. 3756 del 14/03/2002; e via risalendo sino alla sentenza “capostipite”, ovvero Sez. 3, Sentenza n. 259 del 12/01/1979);

non sarà superfluo aggiungere che in ogni caso il ricorso parrebbe inammissibile per estraneità della censura in esso proposta rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: infatti la Corte d’appello, pur dichiarando inutilizzabili i documenti prodotti dall’allora appellante, li ha comunque esaminati nel merito, e li ha dichiarati irrilevanti ai fini del decidere;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefesio della parte intimata;

l’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di V.M.V. ed M.E., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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