Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21891 del 16/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21891 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 16/10/2014

ORDINANZA
sul ricorso 20189-2013 proposto da:
ZURLO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRANCESCO MASSI 12 – Palnzzina C, presso il sig. CERULLI
VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avv. NICOLA CERULLI,
giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ZOOTECNICA TAMIvLARO SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 76/2013 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO del 10.4.2013, depositata il 17/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

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Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi
dell’art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio:
“Preso atto che 11 Tribunale di Campobasso con sentenza n. 560 del 2008
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società Zootecnica

riconvenzionale proposta da Zurlo ha dichiarato inadempiente quest’ultimo0 in
riferimento agli obblighi derivanti dal contratto prelimianre di vendita
intercorso tra le parti e avente ad oggetto un appezzamento di terreno sul quale
insistevano .dei capannoni. Con il contratto stesso Zurlo promissario acquirente
era stato immesso nel possesso del bene e lo stesso nel gennaio 1997 si era
rifiutato di stipulare il contratto definitivo di vendita. Con la stessa sentenza il
Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale proposta da Zurlo che aveva
dedotto l’inadempimento della società Zootecnica, condannava quest’ultimo al
pagamento della penale prevista contrattualmente nonché a ripristinare lo stato
dei luoghi da lui mutato com’era all’epoca di stipula del contratto preliminare
e al pagamento della somma di E. 12.000,00 quale risarcimento del danno per
l’occupazione del bene dello Zurlo medesimo divenuta illegittima dal momento
in cui lo stesso aveva opposto il rifiuto alla stipula del contratto definitivo.
Avverso detta sentenza proponeva appello Zurlo chiedendo la riforma totale
della sentenza di primo grado e riproponendo la domanda riconvenzionale
d’inadempimento della società Zootecnica.
La Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 76 del 2013 rigettava
l’appello e confermava la sentenza di primo grado. Condannava Zurlo al
pagamento delle spese giudiziali del grado di appello. Secondo la Corte di
Campobasso la mancata stipula dell’atto pubblico era avvenuta per fatto
Ric. 2013 n. 20189 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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Tammaro srl nei confronti di Zurlo Michele nonché sulla domanda

imputabile al promissario acquirente per il venir meno dell’interesse dello Zurlo
alla stipula dell’atto dieci mesi dopo la scadenza del termine fissato per l’atto
pubblico. Il difensore dello Zurlo si era limitato a dichiarare, con lettera
raccomandata che il proprio cliente non aveva alcun interesse a stipulare l’atto

definiva essenziale.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Zurlo con ricorso affidato ad
un motivo. La società Zootecnica Tammaro srl in questa fase non ha svolto
alcuna attività giudiziale.
Considerato che I.= Con l’unico motivo Zurlo Michele lamenta l’errata
imputazione dell’inadempimento a carico di Michele Zurlo, avvenuta
risoluzione del contratto preliminare, termine essenziale, imputabilità
dell’adempimento alla Zootecnica Tanunaro srl., violazione degli artt. 1482 e
1455 cc. ovvero l’art. 1460 cc.
Secondo il ricorrente la Corte di Campobasso non avrebbe tenuto conto che i
beni promessi in vendita alla data del 14 gennaio 1997 oltre il termine stabilito
per la stipula del contratto definitivo (30 dicembre 1996) risultavano gravati da
ipoteca giudiziale a favore del credito romagnolo e soprattutto non
appartenenti alla società Zootecnica Tammarro bensì al fallimento De Cesare
Pasquale. Assolutamente irrilevante sarebbe la circostanza, che successivamente
(ottobre 1997) il venditore rimuoveva l’ostacolo giuridico alla regolare stipula
del rogito notarile per cui si appalesa indiscutibile l’inadempimento della
società Zootecnica.
Nonostante queste evidenze la Corte distrettuale avrebbe ritenuto non
essenziale il termine per la stipula e, pertanto, avrebbe erroneamente imputato
Ric. 2013 n. 20189 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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scaduto nel termine che apoliticamente e senza alcuna ulteriore indicazione

l’inadempimento al Zurlo per aver rifiutato a stipulare il contratto definitivo
oltre il termine stabilito. Il Giudice di appello, erroneamente avrebbe ritenuto
che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo nei
termini prefissati integrava un’ipotesi di inadempimento, privo di oggettiva

imputabile al promittente, venditore fornendo informazione errata al
promissario acquirente.
1.1.= Il motivo è infondato non solo perché si risolve nella richiesta di una
nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie non proponibile nel
giudizio di legittimità se, come nel caso in esame, la motivazione posta a
fondamento della decisione è priva di vizi logici e/o giuridici, ma, soprattutto
t
perché la Corte di Campobasso ha correttamente applicato la normativa e i
principi, così come chiariti anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che
governano l’accertamento in ordine all’essenzialità del termine previsto nel
contratto preliminare, nonché il giudizio di ponderazione tra due
inadempimenti.
1.1.a) Intanto, la Corte di Campobasso ha evidenziato che il punto nodale della
causa in esame a prescindere dall’epoca in cui lo Zurlo abbia appreso che i beni
erano sia pure per un errore facilmente sanabile intestati a soggetti terzi era
l’indagine sul carattere essenziale del termine. Ora, la Corte distrettuale con
motivazione articolata approfondita e condivisibile è pervenuta alla conclusione
che il termine previsto dalle parti nel contratto preliminare di vendita non era
essenziale. Secondo la Corte distrettuale le osservazioni del Tribunale secondo
cui né dai comportamenti anteriori coevi e successivi alla stipula del
preliminare né dal contenuto del preliminare stesso si evinceva la sussistenza di
;Zie. 2013 n. 20189 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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giustificazione, senza tener conto che il primo obbligo inadempiuto era quello

:

W.

detto carattere né la locuzione entro e non oltre usata dalle parti in riferimento
alla precisazione del termine poteva a tale scopo ritenersi decisiva costituendo
una mera clausola di stile, venivano confermate da altre due considerazioni e
cioè: 1) che lo Zurlo non solo era stato immesso nel possesso dei beni

apportato ai beni stessi mutamenti assai rilevanti (…) attività questa che
sarebbe stata assai improvvida e del tutto ingiustificata se il termine fosse stato
considerato essenziale; 2) doveva ritenersi pacifico che la pattuizione di una
clausola penale fosse compatibile con la previsione di un termine non
essenziale per l’adempimento della prestazione.
1.1.b).= Ciò posto, ritenuto, dunque, che il termine previsto nel contratto
preliminare di cui si dice non integrava gli estremi di un termine essenziale, la
risoluzione per inadempimento del contratto preliminare necessitava una
comparazione tra i due diversi inadempimenti dell’inadempimento della
venditrice dovuto al fatto che l’immobile promesso in compravendita non
risultava formalmente di proprietà della promittente venditrice e
l’inadempimento del promissario acquirente rappresentato dal rifiuto di
stipulare il contratto definitivo senza oggettiva giustificazione.
1.1.c) Come più volte ha affermato questa Corte, in caso di inadempienze
reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di
comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di
stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità
degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma
:

anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le
prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economicoRic. 2013 n. 20189 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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immediatamente cioè all’atto della stipula del contratto preliminare ma aveva

sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente
rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente
alterazione del sinallagma contrattuale (Cass., Sez. III, 9 giugno 2010, n.
13840). Difatti, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per

ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione
sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un’indagine globale ed
unitaria dell’intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli
effetti dell’inadempimento, perché l’unitarietà del rapporto obbligatorio a cui
ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da o-gnuno non tollera una
valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma
esige un appre77Rmento complessivo (Cass., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 336).
1.1.d) Orbene, la Corte di Campobasso, con un ragionamento privo di, vizi
logici o giuridici, e, pertanto, non sindacabile nel giudizio di cassazione, ha
ritenuto che “(…) se effettivamente l’immobile oggetto del preliminare non
risultava (ma del resto solo per effetto di un errore materiale, cioè, solo
formalmente e non sostanzialmente) di proprietà della prominente venditrice, il
breve protrarsi del termine assegnato ai fmi della stipula dell’atto pubblico,
causato dal comportamento della società Zootecnica è irrilevante rispetto al
rifiuto alla stipula operato dal promissario compratore, comportamento che
come si è visto non ha alcuna oggettiva giustificazione”.
Si propone, conclusivamente, il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza”.
Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente.
Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art.
380 bis cpc., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
Ric. 2013 n. 20189
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sez. M2 – ud. 17-06-2014

stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquiclnzione
delle spese del presente giudizio di cassazione dato che l’Agenzia delle Entrate,
intimata, in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Il Collegio, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato apri a
quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello
stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR

115 del 2002 da atto che sussistono i presupposti per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato apri a quello dovuto per il ricorso principale a norma del
comma i-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 17 giugno 2014

da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del

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