Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21891 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 09/10/2020), n.21891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19292-2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CARINO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO CARINCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 786/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/08/2015 r.g.n. 758/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.G. nei confronti di Trenitalia s.p.a., accertò lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello D superiore rispetto al livello E di inquadramento a decorrere dal gennaio 2004 nonchè il demansionamento subito dall'(OMISSIS); escluse invece che il lavoratore avesse offerto la prova dei danni subiti in relazione all’accertato demansionamento.

2. La Corte di appello di Bologna, adita in via principale dal M. ed in via incidentale dalla società Trenitalia s.p.a., pur ritenuto ammissibile e procedibile il ricorso principale ha poi accolto quello incidentale della datrice di lavoro e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato integralmente l’originaria domanda.

3. Il giudice di appello, pur dando atto della labile differenziazione tra le due qualifiche (quella E di appartenenza e quella D rivendicata), ha tuttavia ritenuto che le mansioni svolte dal M., e quali risultate provate nel corso dell’istruttoria, non fossero riconducibili a quelle di capo tecnico rivendicate non essendo ravvisabile una qualificata autonomia e discrezionalità ma piuttosto un facere ripetitivo nell’ambito di procedure prefissate.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.G. che ha articolato due motivi ai quali ha resistito con controricorso la società Trenitalia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 339 c.p.c. e ss. in ordine all’omessa trattazione e decisione sulla domanda principale d’appello.

5.1. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe del tutto trascurato di valutare la complessa istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado e non avrebbe preso posizione sulla ricostruzione operata dal primo giudice il quale, dopo aver individuato il tratto qualificante del livello rivendicato nell’autonomia e discrezionalità nell’ambito delle procedure ed istruzioni ricevute e nell’elevato livello di conoscenze, professionalità e competenze, aveva accertato che il M. era il punto di riferimento dell’attività del Reparto Logistico Magazzino dove operava con autonomia e discrezionalità per l’acquisto di materiali, onde doveva avere un elevato livello di conoscenza dei processi produttivi svolti nei reparti, coordinando e gestendo il personale correlato alle attività di magazzino. Ritiene perciò il ricorrente che per l’effetto la sentenza sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia che è ravvisabile anche con riguardo all’impugnazione principale nella quale era stato evidenziato che il giudice di primo grado aveva trascurato le prove del danno da demansionamento subito offerte ed in particolare non aveva tenuto conto della consulenza medico legale allegata al ricorso.

6. Il motivo è infondato.

6.1. Occorre premettere in via generale che ove, come nel caso in esame, si intenda denunciare un’omessa pronuncia la violazione va veicolata in giudizio con riferimento all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non, come erroneamente dedotto, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Va tuttavia rilevato che nel caso in esame dal complesso del motivo proposto si evince l’esatto tenore della censura che può essere ritenuta ammissibile essendo stata posta con univoca chiarezza la questione dell’omessa pronuncia, individuandone l’oggetto, quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata (cfr. Cass. 22/02/2018 n. 4289 e 19/06/2018n. 16170).

6.2. Tanto premesso, tuttavia, nel caso in esame non è ravvisabile l’omessa pronuncia denunciata. La Corte di merito ha infatti verificato prioritariamente la fondatezza delle doglianze avanzate con il ricorso incidentale della società che investivano l’esistenza stessa del diritto al superiore inquadramento, accertamento che è logicamente presupposto sia alla verifica del denunciato successivo demansionamento sia alla conseguente pretesa risarcitoria oggetto dell’appello principale del lavoratore. Non è infatti configurabile il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi – anche con pronuncia implicita – rigettata perchè indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico – giuridico, decisa e rigettata dal giudice (cfr. Cass. 04/08/2014 n. 17580 e 23/09/2004n. 19131).

7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. applicato al rapporto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. e la violazione del minimo costituzionale di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, nell’accogliere il ricorso incidentale ed escludere che le mansioni svolte fossero riconducibili al livello D in luogo del livello E di inquadramento, sarebbe incorsa nelle violazioni denunciate poichè avrebbe del tutto trascurato di prendere in esame la copiosa istruttoria svolta in primo grado della quale avrebbe valorizzando solo le dichiarazioni rese da uno dei testi desumendone che i compiti svolti consistevano in un facere sotto il profilo quantitativo e qualitativo ripetitivo nell’ambito di procedure prefissate. Deduce il ricorrente che la sentenza non chiarirebbe perchè avrebbe privilegiato le dichiarazioni rese dal teste F., che peraltro non smentivano quelle di altri testi i quali, al contrario, davano atto del contenuto qualificato delle mansioni svolte dal M.. Osserva ancora il ricorrente che la sentenza si fonda su una pretesa comparazione intersoggettiva nel caso concreto mai neppure allegata. Ritiene che perciò sussisterebbe quella violazione del minimo costituzionale della motivazione censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche nella sua nuova formulazione.

7.2. Ritiene al contrario il Collegio che la censura, prima ancora che infondata, è inammissibile. Da un canto è gravemente generica laddove trascura di precisare quali siano le disposizioni del contratto collettivo che si assumono violate. Nella censura infatti sono riportati passi della sentenza di primo grado ma non è affatto precisato quale sia il contenuto delle declaratorie di cui si assume la falsa applicazione. Dall’altro, contrariamente a quanto affermato nel motivo, si procede proprio ad una diversa valutazione delle emergenze istruttorie senza indicare se e quali fatti decisivi siano stati trascurati dalla Corte di merito.

7.3. Peraltro la motivazione della sentenza adeguatamente enuncia quali sono i tratti differenziali tra la qualifica di appartenenza e quella rivendicata. Ricostruisce poi, sulla base delle prove acquisite di cui sceglie quelle che ritiene più convincenti, il contenuto dei compiti espletati e li sussume nella qualifica maggiormente affine escludendo di poter ravvisare nelle mansioni svolte quella qualificata autonomia e discrezionalità che distingue e caratterizza la qualifica rivendicata.

7.4. Rispetto a tale ricostruzione non può dirsi che la motivazione della sentenza sia così gravemente carente da essere sostanzialmente inesistente. Come è noto, infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione che resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, è individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”. In sostanza deve trattarsi di una motivazione che, quand’anche fisicamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione. Nel caso in esame la motivazione seppure essenziale dà conto in maniera chiara logica ed aderente alle prove raccolte ed alla documentazione acquisita delle ragioni della decisione. Al di fuori dei casi ricordati, poi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. al riguardo Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053 e più recentemente in termini Cass. 25/09/2018 n. 22598, 12/10/2017 n. 23940, 08/10/2014n. 21257). Nel ribadire che il vizio di motivazione non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, poichè spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, va evidenziato che con la censura non viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo ma si pretende proprio una diversa valutazione delle emergenze istruttorie che non è consentita in sede di legittimità.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, 15% per spese generali ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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