Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21891 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21891
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20959/2017 proposto da:
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, C.F./P.I.
(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO n. 10, presso
dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente
e disgiuntamente all’avvocato LORENZO BERTAGGIA;
– ricorrente –
contro
COMUNE CASALE CORTE CERRO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 792/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 15/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso, proposto dall’ente contribuente, nei cui confronti l’ente impositore ha resistito con controricorso;
Rilevata la non evidenza decisoria del giudizio, che induce a ritenere opportuna la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, e dispone che la cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018