Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21890 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26560/2018 proposto da:

O.N.I., elettivamente domiciliato in Roma P.za

Apollodoro 26 presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zotti Antonella;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS),

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2019 dal Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 1/2/2018 ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Napoli in ordine alle istanze avanzate da O.N.I. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta di essere fuggito dal proprio paese nel novembre 2009, in quanto nel 2007, nel corso di alcune elezioni locali svoltesi a Benin City, dei ribelli volevano impossessarsi delle urne ed avrebbero rapito il padre, sostenitore del partito ACN; che, in particolare, i detti rapitori avrebbero anche picchiato esso appellante, provocandogli ferite alle gambe.

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione e violazione del principio di ragionevolezza nonchè la violazione e falsa applicazione artt. 112,132 e 156 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria ha errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. La corte di appello ha rigettato la domanda del richiedente asilo sulla base del criterio della scarsa credibilità soggettiva, escludendo protezione internazionale senza, tuttavia, procedere ad alcun accertamento istruttorio che doveva essere compiuto in correlazione con i profili di rischio dedotti dal richiedente e senza citare alcuna fonte.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13 e 27, in quanto la Corte di Appello ha omesso ogni valutazione in ordine alla dedotta condizione di difficoltà soggettiva del richiedente in relazione alla vicenda determinante l’espatrio, e la situazione di vulnerabilità senza dare conto delle fonti del proprio convincimento.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione artt. 6 e 13 Convenzione Cedu e art. 46 direttiva 2013/32 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza esaminare correttamente la situazione di violenza e non ha usato informazioni aggiornate e precise sulla situazione dei paesi di origine reperibili su siti affidabili.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19,comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto il Tribunale, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso è privo di fondamento.

I motivi proposti contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione dalla Corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento. La Corte infatti ha ritenuto che doveva escludersi l’esistenza dei presupposti per accordare la protezione dello status di rifugiato.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che le minacce a carattere meramente privatistico e l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludano il diritto alla protezione sussidiaria. La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014). Inoltre, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la Corte ha adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria facendo riferimento alle notizie risultanti da siti internet dai quali ha evinto che nonostante le situazioni critiche di sicurezza, povertà e di ordine pubblico nella Nigeria non sussiste una situazione di conflitto armato interno mentre il ricorrente al contrario, in violazione dei principi di specificità ed autosufficienza, non trascrive il contenuto dei siti da lui citati nel terzo motivo di ricorso, dai quali trae informazioni a suo dire contrastanti.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto. Nulla per le spese. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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