Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21890 del 21/10/2011
Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 21/10/2011), n.21890
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 744/2007 proposto da:
P.G., S.G., SA.GI., S.
M., nella qualità di eredi di S.V., domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RUTA Carmelo, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI C.N.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 628/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 28/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 28 luglio 2006, la Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello proposto dal signor S.V. avverso la sentenza del tribunale di Modica, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta nel dicembre 1992 allo stato passivo del fallimento di C.N., non iscritta a ruolo e poi riassunta nel novembre 2000.
2. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono gli eredi di S.V., signori P.G., Gi., M. e S.G., per due motivi, con atto notificato il 15 dicembre 2006.
Il fallimento non ha svolto difese.
3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., R.D. n. 267 del 1942, art. 98 e art. 71 disp. att. c.p.c., e vizi di motivazione. Si formula il quesito di diritto “se gli adempimenti espletati dall’opponente possano essere sufficienti a perfezionare la costituzione in giudizio anche in mancanza del deposito della nota d’iscrizione a ruolo”.
4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2727 c.c., e segg.. Si formula il quesito di diritto “se la motivazione della sentenza di merito sia da ritenere congrua dal punto di vista logico ed immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni”.
5. I due quesiti sono inammissibili. Il primo intende far discendere la decisione dagli adempimenti espletati dall’esponente, e per la sua genericità e al tempo stesso per il suo esclusivo riferimento ad una fattispecie concreta non costituisce un quesito di diritto. Il secondo fa esplicito riferimento al sindacato sulla motivazione, e si pone dunque fuori dell’area dei quesiti di diritto.
6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In mancanza di difese svolte dal fallimento non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011