Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21890 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7563/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 678/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata

il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha dichiarato improponibile l’appello principale proposto dall’ufficio avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato parzialmente la cartella notificata al Fallimento di V.R. relativa a IVA, ritenute alla fonte, IRAP, interessi e accessori scaturenti da pregressi avvisi di accertamento emessi nei confronti della Confezioni Italia di C.L. e C snc., inoltre annullando integralmente la cartella, in accoglimento dell’appello incidentale del F..

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 155 c.p.c. e dell’art. 327 c.p.c., è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che, anche nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c., comma 5, sicchè, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno – cfr. Cass. n. 11269/2016; in generale v. Cass. n. 310/2016.

A tale principio non si è conformato il giudice di appello, il quale ha ritenuto tardiva la proposizione dell’impugnazione dell’Agenzia proposta il 16.9.2011 rispetto alla sentenza di primo grado pubblicata il 14.6.2010, senza dunque considerare che il giorno 30 luglio 2010 nel quale andava a scadere il termine lungo di un anno e 46 giorni coincideva con un giorno di sabato determinando, in tal modo, la proroga di diritto al primo giorno utile rappresentato, per l’appunto, dal 16 settembre 2011, proprio in ragione dell’ulteriore periodo di sospensione feriale decorrente dall’1 agosto.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame del secondo, relativo a questione di merito esaminata dalla CTR che rimane travolta dalla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione operata dallo stesso giudice – cfr. Cass. S.U. n. 3840/2007-.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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