Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21890 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 09/10/2020), n.21890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28142-2016 proposto da:

PH FACILITY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CLAUDIO ROCCELLA, ARMANDO ROCCELLA e

FRANCESCA ROCCELLA;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GOVERNO

VECCHIO 115, presso lo studio dell’avvocato MONICA POGGIOLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/10/2016, R.G.N. 235/2016.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

P.E. proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio con il quale il Tribunale di Genova aveva ingiunto il pagamento in favore della s.r.l. P.H. Facility della somma di Euro 3.918,48, importo corrispondente alla anticipazione del T.F.R. spettante in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la predetta società ed all’accordo intervenuto con la R. Gestioni s.p.a., subentrante nell’appalto delle pulizie in precedenza gestita dalla P.H. Facility. Esponeva la ricorrente che a seguito del verbale di accordo in data 6/6/2014 ella era stata assunta dalla società subentrata nell’appalto, la quale le aveva corrisposto l’anticipazione del T.F.R. del tutto spontaneamente e non per conto della P.H. Facility s.r.l.

Chiedeva, quindi, in via riconvenzionale, la condanna della s.r.l. P.H. Facility al pagamento di ulteriori somme che competevano a titolo di differenze sul T.F.R. nonchè su altre voci retributive inerenti al pregresso rapporto di lavoro inter partes.

Si costituiva in giudizio la predetta società che resisteva alla opposizione chiedendo fosse respinta.

Il giudice adito accoglieva il ricorso, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opposta a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 3.068,00.

Detta pronunzia veniva confermata dalla Corte distrettuale con sentenza resa pubblica in data 13/10/2016.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la PH Facility s.r.l. affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1269,1703,2028,2031,2032,1362,2033 e 1180 c.c.

Si imputa alla Corte di merito di avere erroneamente interpretato la vicenda sottoposta al suo scrutinio, negando il diritto di essa società a chiedere alla lavoratrice la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percepito in violazione dei dettami di cui all’art. 2033 c.c.

Era dato incontroverso che la società R. Gestioni spa aveva corrisposto alla P. una somma di denaro a titolo di tfr; che la PH Facility, in forza di una cessione di credito disposta dalla lavoratrice in favore di una società finanziaria, aveva versato integralmente l’importo del tfr alla società finanziaria cessionaria del credito; che la P. aveva ricevuto un importo superiore rispetto a quanto dovutole.

Pur volendo sostenersi, come asserito dalla Corte di merito, che la società R. aveva spontaneamente disposto il pagamento della somma di Euro 5.234,89 in favore della P., detto pagamento si sarebbe dovuto congruamente qualificare in termini di gestione degli affari altrui secondo la disciplina degli artt. 2028 c.c. e segg.. Il gestore di affari altrui ha infatti diritto ad ottenere dal soggetto per il quale ha agito, la restituzione di quanto speso ex art. 2031 c.c.; tanto sarebbe evincibile anche dalla lettera inviata dalla R. Gestioni s.p.a., indirizzata alla società PH Facility ed all’avv. Armando Roccella nella quale si faceva riferimento ai due accordi transattivi stipulati fra le società, con i quali la società R. aveva saldato tutti i crediti della società PH Facility, al netto degli esborsi anticipati da R. Gestioni per le quote di tfr in favore dei suoi ex dipendenti.

Era dato incontestabile, quindi, che la società R. Gestioni avesse “pagato per sopperire l’inadempienza della Ph Facility nei confronti dei suoi ex dipendenti. Poichè nella definizione dei rapporti contrattuali delle due società il credito della Ph Facility era stato decurtato di quanto anticipato dalla R. gestioni a titolo di tfr a favore della P. e di altri ex dipendenti, non poteva non sussistere la legittimazione della Ph Facility a richiedere alla P. la restituzione di quanto indebitamente percepito” (vedi pag. 9 del presente ricorso).

In conclusione, prescindendo da ogni qualificazione giuridica (implicito mandato della Ph Facility, delegazione di pagamento, gestione di affari altrui), fatto rilevante in giudizio era il pagamento da parte della s.p.a. R. Gestioni, di somme dovute dalla Ph Facility, e trattenute, poi, all’atto della definizione dei rapporti fra R. Gestioni e Ph Facility.

In tal senso, erronea era da ritenersi l’interpretazione degli atti resa dalla Corte di merito:la lettera 7 agosto 2014 indirizzata dalla R. alla Ph Facility era chiaramente indicativa del fatto che il pagamento fosse stato disposto per conto della Ph Facility, così come non corretta era l’interpretazione della lettera della R. in data 27/4/2015.

2. Il secondo motivo prospetta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si imputa alla Corte di merito di non aver espresso il motivo per il quale l’adempimento spontaneo di un terzo avvenuto senza l’opposizione nè del debitore nè del creditore, non dia diritto al debitore sostituito di ripetere quanto indebitamente pagato al creditore una volta che il debitore abbia rimborsato al terzo quanto corrisposto.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome connessi, non. sono ammissibili.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. ricomprendono tanto quella di violazione di legge, ossia l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (cfr. Cass. 25/9/2019 n. 23851).

Nello specifico, i rilievi formulati dalla società ricorrente – che si riferiscono a violazioni prospettate come violazione di legge (primo motivo) e come vizio di motivazione (secondo motivo) – sono volti, nella sostanza, a sindacare un accertamento di fatto condotto dal giudice del merito non ammissibile in sede di legittimità.

La Corte di merito è infatti pervenuta alla reiezione del gravame interposto dalla società, dopo aver analiticamente scrutinato i dati documentali acquisiti in giudizio.

Dalle missive versate agli atti indirizzate dalla R. Gestioni s.p.a. alla P.H. Facility s.r.l. (sub. doc. 5 ed 11) era chiaramente evincibile che il pagamento degli importi spettanti a titolo di t.f.r. da parte della S.p.a. R. Gestioni non era avvenuto per delegazione della società appellante, ma su iniziativa della società R., in assenza di attuazione di alcuno schema assimilabile alla delegazione di pagamento prospettata da parte ricorrente, o comunque di un conferimento di incarico.

In sintesi estrema, la Corte distrettuale ha osservato che la documentazione prodotta e le medesime dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio da parte del procuratore speciale della s.r.l. P.H. Facility, non erano in alcun modo idonee a suffragare la tesi attorea ed a giustificare la domanda proposta nei confronti della lavoratrice, del pagamento di una somma corrisposta da un terzo.

Ed invero, da una prima missiva del 7/8/2014 (sub. doc. 5), si evinceva che il pagamento delle somme spettanti agli ex dipendenti P.H. Facility a titolo di tfr era stato disposto dalla società R. Gestioni non su incarico di P.H. Facility s.r.l. ma di propria iniziativa, a fronte del protratto inadempimento nei confronti dei lavoratori transitati alle dipendenze di R. Gestioni s.p.a.

Da una seconda, del 27/4/2015 (sub. Doc. 11), si desumeva l’ulteriore conferma della evidenziata circostanza; nella missiva, infatti, la società R., giunta a conoscenza delle richieste di restituzione formulate da P.H. Facility s.r.l. nei confronti di alcune ex dipendenti, fra le quali era compresa la P., ne aveva espressamente denegato la fondatezza.

All’esito di una accurata ricognizione degli esiti probatori, il giudice del gravame è, quindi, pervenuto alla conclusione della mancata dimostrazione da parte della società appellante – sulla quale in definitiva gravava il relativo onere – della sussistenza del proprio diritto al pagamento di una somma erogata alla lavoratrice da parte di un terzo in forza di un previo incarico ricevuto, non essendo stato dimostrato il conferimento di alcun incarico ad esso, ma essendo emersa, per contro, dai dati documentali acquisiti in giudizio, la spontaneità del pagamento.

L’insuscettibilità di scrutinio in sede di legittimità di siffatte conclusioni, è dato che emerge anche dai consolidati principi espressi al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è sindacabile, nel giudizio di cassazione, l’interpretazione di un atto unilaterale sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti, o dell’unica parte, in quanto accertamento di fatto non consentito (cfr. in motivazione, Cass.25/9/2018 n. 22662), ma solo sotto il profilo della individuazione dei criteri ermeneutici adottati dal giudice di merito per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errori di diritto o vizi del ragionamento (Cass. 16/9/2002, n. 13543; Cass. 28/7/2003 n. 11592).

Il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo, laddove censuri l’interpretazione del contratto (o di un atto unilaterale) accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi a evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso la allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative, anche implicite, che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo invece affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue.

Anche di recente l’enunciato principio ha rinvenuto continuità in pronunce con le quali è stato affermato che, in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (vedi Cass. 22/6/2017 n. 15471).

E sotto tale versante, nessuna critica risulta formulata dalla società ricorrente, la quale si è limitata a contrapporre alla ricostruzione offerta dalla Corte distrettuale una difforme, non censurando puntualmente quella svolta in sentenza, ma proponendo una diversa valorizzazione degli elementi probatori raccolti, senza neanche specificamente riportare per esteso il testo di tutti i documenti il cui contenuto sarebbe stato erroneamente valutato.

La quaestio facti rilevante in causa è stata, invece, trattata in conformità ai criteri valutativi di riferimento, pur pervenendo il giudice del gravame a conclusioni opposte a quelle indicate da parte ricorrente, con approccio congruo – oltre che conforme a diritto – che si sottrae allo scrutinio di legittimità in base ai parametri tracciati dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella interpretazione resa dalle sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053).

E ciò, anche volendo prescindere dagli innegabili profili di novità da cui le critiche appaiono connotate, per aver denunciato violazioni di legge (ovvero, più propriamente, falsa applicazione di legge), in relazione ad istituti per la prima volta prospettati in questa sede, ed implicanti un diverso accertamento in fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito indagini che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il regime della soccombenza, liquidate come in dispositivo, con attribuzione in favore dell’avv. Monica Poggioli dichiaratasi antistataria.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore dell’avv. Monica Poggioli.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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