Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2189 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 31/01/2011), n.2189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato LORENTI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRENI GIOVAMBATTISTA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA “NUOVA POLIZIA DI STATO 85” A R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

sul ricorso 18836-2005 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA “NUOVA POLIZIA DI STATO 35″ A R.L. C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo

studio dell’avvocato DEL NOSTRO PATRIZIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CANDIDO BONAVENTURA;

– controricorrente e ric. incidentale-

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 387/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 25/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato BONAVENTURA CANDIDO difensore della controricorrente

e ricorrente incidentale che ha chiesto l’accoglimento del

controricorso e ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di Pace di Messina con sentenza n. 326/97 in data 2,7.97 , pronunciando sull’opposizione promossa da P.F. avverso il decreto ingiuntivo emesso favore della Soc. Coop. Edilizia Nuova Polizia di Stato per l’importo di L. 3.590.000, nonchè sulla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente per il rimborso di quanto invece asseritamente versato in eccesso, condannava quest’ultimo ai pagamento della somma di L. 1.090.000 oltre interessi di legge, in favore dell’opposta. Il provvedimento monitorio era stato richiesto ed ottenuto dalla cooperativa quanto a L. 2.400.000″ per completamento anticipazioni” e spese di gestione con riferimento alla delibera assembleare del 6.10.1994; e quanto a L. 1.090.000 per la quota parte di spese di progettazione dei lavori di sistemazione esterna del complesso edilizio.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Cooperativa deducendo l’erronea contabilizzazione, a deconto del maggior credito azionato con il decreto ingiuntivo, della somma di L. 2.500.000 in quanto portata da un assegno che il P. aveva emesso in realtà due anni prima de deposito del ricorso per il provvedimento monitorio e già contabilizzato da essa istante. Il P. nel costituirsi si opponeva all’impugnazione ribadendo le precedenti eccezioni e difese e proponeva a sua volta appello incidentale, chiedendo che fosse rigettata la pretesa della società e riconosciuto il suo controcredito di L. 3.814.059.

L’adito tribunale di Messina, con sentenza n. 387/2005, depos. in data 25.02.2005, accoglieva in parte l’appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il P. al pagamento in favore della società appellante della somma di Euro 1.208,51 (L. 2.340.000), oltre interessi legali, determinando tale importo, sottraendo da L. 61.900.000 (credito della Cooperativa per anticipazione quote sociali e spese di gestione), la somma di L 56.560.000 per i versamenti erogati dal P.. Rigettava l’appello incidentale, regolando le spese del grado. Il tribunale riconosceva il credito dell’appellante limitamento alla somma di L. 2.340.000, con esclusione dell’ulteriore credito di L. 1.190.000 (quota partecipazione spese progettazione della sistemazione esterna del complesso) in quanto non adeguatamente documentato. Riteneva che in effetti non si doveva tener conto dell’assegno del P. di L. 2.500.000 (emesso nel 1994 e non nel 1996) in quanto tra l’altro debitamente conteggiato tra i versamenti effettuati (di cui al complessivo importo di L. 59.560.000).

Avverso la predetta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su di un solo complesso motivo. Resiste con controricorso la soc. cooperativa, che ha avanzato a sua volta ricorso incidentale in quanto il tribunale non aveva riconosciuto in suo favore anche l’ulteriore credito di L. 1.190.000 (pari ad Euro 614,58).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

Passando all’esame del ricorso principale, con l’unico motivo articolato in più censure, l’esponente denuncia la violazione dell’artt. 112, 113 e 345 c.p.c.. Lamenta che il tribunale pur avendo riconosciuto che il P. in sede di rogito con il versamento in contanti della somma di L. 55.745.041 nulla doveva più corrispondere alla cooperativa a titolo di corrispettivo per l’acquisto dell’immobile, essendosi pattuito il pagamento della restante parte del prezzo mediante accollo del mutuo, ha poi ritenuto, ultra petita, che il predetto importo era da imputare a quota parte del costo della costruzione, restando escluse le altre voci a debito imputabili a spese di gestione o a interessi di preammortamento sul mutuo bancario. Tali circostanze però non erano state oggetto della domanda di cui al decreto ingiuntivo che riguardava il pagamento della somma di L. 2.500.000 con riferimento alla delibera assembleare del 6.10.1994 e la somma di 1.090.000 per la quota parte di spese di progettazione dei lavori di sistemazione esterna del complesso. Al riguardo il giudice , rigettando il ricorso incidentale, aveva omesso di esaminare la prova documentale costituita dall’assegno di L. 2.500.000 tratto sul c/c di esso P. in favore della Cooperativa. La doglianza non ha fondamento, avendo il tribunale deciso correttamente, secondo le risultanze processuali, su di un’unica domanda avente ad oggetto le quote sociali della cooperativa, con esclusione di altre voci a debito, ricavabili dai verbali assembleari (pag. 6 della sentenza).

Ha precisato il giudicante che “tale diversa imputazione della restante parte della somma indicata di complessive L. 61.900.000 non trova alcuna specifica contestazione da parte dell’opponente e deve pertanto ritenersi fondata”. Il tribunale ha anche esaminato la questione dell’assegno di L. 2.500.000, che secondo il ricorrente non sarebbe stato contabilizzato (v. sentenza pag. 8). Passando al ricorso incidentale, la soc. Cooperativa Edilizia Nuova Polizia di Stato, ha dedotto la violazione dell’art. 116 c.p.c. in quanto il tribunale non aveva riconosciuto in suo favore anche l’ulteriore credito di L. 1.190.000 pari ad Euro 614,58 asserendo che la documentazione (originariamente allegata al ricorso per d.i.) non era stata più prodotta, mentre ciò non era vero in quanto erano stati allegati “numerosi verbali di riunione del Condominio della Cooperativa”.

Il motivo è infondato ed è inoltre non conforme al criterio di autosufficienza, non avendo l’esponente precisato i verbali a cui fa riferimento nè il loro contenuto, documenti che proverebbero il preteso credito. Il rigetto di tale censura assorbe l’ulteriore censura in tema di parziale compensazione delle spese processuali.

Conclusivamente il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, riunire i ricorsali rigetta, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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